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Numero d'incarto:
80.1996.157
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00157
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 29 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato
da:
-__________ __________. __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
-__________ __________, cittadino germanico, è illimitatamente imponibile nel Canton
Ticino, per essere domiciliato ad __________.
Il 30 aprile 1991, il
contribuente ritornava all' Ufficio di tassazione di Locarno il formulario per
la dichiarazione fiscale 1991/92 senza alcuna indicazione, se non la data e la
firma sull'ultima pagina del modulo.
Inoltre, non avendo il
contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1993/94, nonostante un richiamo
ed una diffida raccomandata, l' Ufficio di tassazione gli infliggeva, con
decisione del 16 giugno 1993, una multa disciplinare di fr. 200.– e gli
attribuiva dieci giorni per adempiere i suoi obblighi procedurali, con
l'avvertenza che l'inosservanza del termine avrebbe comportato l'emissione di
una tassazione per apprezzamento.
- Con decisione del 29
novembre 1993, l'autorità di tassazione notificava al rappresentante del
contribuente, l'avv. __________ __________ di __________, una tassazione per
apprezzamento, ai fini delle imposte IC/IFD 1991/92, in cui commisurava il
reddito aziendale in fr. 70'000.– e la sostanza imponibile in fr. 50'000.–. Con
un'ulteriore decisione del 18 luglio 1994, l' Ufficio di tassazione gli
intimava quindi una tassazione d'ufficio anche in materia di IC/IFD 1993/94; il
reddito era stavolta commisurato in fr. 150'000.– e la sostanza in fr.
200'000.–.
Il contribuente
indirizzava all'autorità fiscale una lettera, in data 10 ottobre 1995, lamentando
di non avere più conseguito alcun reddito dal 1991 e chiedendo di conseguenza di
rivedere le tassazioni 1991/92 e 1993/94.
Con due decisioni del 28
giugno 1996, l' Ufficio di tassazione di Locarno dichiarava irricevibile il
reclamo del contribuente, in quanto tardivo.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ -__________ __________
postula l'annullamento delle decisioni su reclamo dell'autorità fiscale.
Argomenta, in primo luogo, di non avere mai ricevuto le tassazioni che secondo l'
Ufficio di tassazione sarebbero cresciute in giudicato. Nel merito, osserva di
non avere percepito alcun reddito negli anni dal 1991 al 1994, ma di vantare
dei crediti per lavori effettuati, per il cui incasso sono pendenti procedure
civili e penali in un altro cantone Svizzero ed in Germania.
-
Ricevibilità del
reclamo
4.1.
La Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di
tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità.
4.2.
L'art. 175 cpv. 1 LT 1976
(art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv.
1 LT 1994); analoghe disposizioni vigono in materia di imposta federrale diretta
(art. 132 cpv. 1 e 133 cpv. 1 LIFD). Una deroga è prevista solo quando esiste
un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato
che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994; art. 133 cpv.
3 LIFD).
4.3.
Nella fattispecie, il
ricorrente non invoca alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi ad
affermare genericamente di non avere ricevuto le tassazioni contestate.
Tale censura è chiaramente
insostenibile.
Risulta, infatti,
dall'incarto fiscale che l' Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato le
decisioni in questione all'avv. __________ __________, rappresentante contrattuale
del ricorrente fin dal 1992. Solo l'8 agosto 1994, dopo aver ricevuto la
seconda decisione in discussione, il legale ha comunicato all'autorità fiscale
di non rappresentare più il contribuente, non essendo più in grado di
contattarlo. Pur non avendo mai ricevuto dal contribuente una comunicazione di
un suo trasferimento o di un viaggio all'estero, l'autorità ha tuttavia
proceduto ad un'indagine presso il Municipio di __________, come risulta da una
nota manoscritta apposta da un funzionario dell' Ufficio di tassazione sulla
lettera dell'avv. __________. Dalla stessa si apprende che il signor __________
non era reperibile a nessuno degli indirizzi noti ad __________ (via __________
__________, via __________ __________ e Via __________ in __________
) ma che aveva lasciato un recapito a __________ __________
(), presso __________ __________. L' Ufficio di tassazione ha pertanto
proceduto a notificare nuovamente la tassazione 1993-94 a quest'ultimo
indirizzo.
4.4.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, colui che si assenta per un periodo prolungato quando
una procedura é in corso, senza preoccuparsi di farsi trasmettere la
corrispondenza recapitata all'indirizzo indicato all' autorità e senza comunicare
a quest'ultima il nuovo indirizzo, deve ammettere che l' invio indirizzato al
suo vecchio indirizzo sia avvenuto in modo valido, quando poteva attendersi,
durante la sua assenza, la notifica di un atto dell'autorità (DTF
117 V 132 consid. 4a; ASA 62 p. 704 consid. 2b).
4.5.
Se, dunque, il ricorrente
si è trasferito all'estero, rendendosi irreperibile sia all'autorità di
tassazione sia al proprio rappresentante, non può chiaramente attribuire al fisco
la responsabilità per la mancata intimazione delle decisioni a lui indirizzate.
L'autorità di tassazione poteva senz'altro confidare nella reperibilità del
contribuente all'ultimo indirizzo noto.
- Revisione
A titolo abbondanziale si
rileva, infine, che è da escludere anche la presenza, nel caso concreto, di uno
dei motivi che eccezionalmente possono aprire la via del rimedio straordinario
della revisione, quali ad esempio la scoperta di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi (art. 232 cpv. 1 LT 1994; art. 196 cpv. 1 LT 1976; art. 147 cpv.
1 LIFD).
D'altra parte il rimedio
giudico straordinario della revisione deve essere escluso, se l'istante, ove
avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa,
avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art. 196 cpv. 2 LT 1976; art. 147 cpv.
2 LIFD; inoltre, per tutte, CDT n. 80.95.00260 del 13 febbraio
1996 in re G.Z., con riferimenti).
- Nel merito
A titolo ancor più abbondanziale
si vuole far osservare al ricorrente che, se anche fosse ammessa la possibilità
di riaprire le tassazioni da lui contestate, mancherebbero comunque elementi
utili per procedere ad un accertamento dei fattori imponibili.
La ragione per cui
l'autorità è stata costretta ad emettere una tassazione per apprezzamento si
deve infatti ricondurre alla mancata collaborazione che ha costantemente
caratterizzato i rapporti fra il contribuente e l' Ufficio di tassazione. Il
ricorrente non ha mai dichiarato né documentato alcun reddito né ha offerto al
fisco elementi che permettessero di raccogliere la documentazione necessaria
all'allestimento di una tassazione corretta. Prova ne siano le numerose multe
disciplinari inflitte al contribuente.
Né, d'altronde, quest'ultimo
ha apportato elementi concreti in sede di ricorso. Si è limitato a lamentare il
mancato incasso di crediti per non meglio precisate prestazioni da lui
effettuate, rilevando che sono pendenti, a tale proposito, una procedura civile
dinanzi al tribunale di __________ ed una penale presso la procura di
__________. Come abbia potuto far fronte alle spese per il proprio
sostentamento ed il proprio tenore di vita, il ricorrente continua a non
dimostrarlo. Anche qualora fosse dimostrata la circostanza, addotta nel
ricorso, che l'automobile __________, del valore di fr. 203'920.–,
immatricolata nel 1992, sia da lui detenuta in virtù di un contratto di leasing,
rimarrebbe ugualmente da spiegare la provenienza degli importi necessari al
pagamento delle relative rate.
- In conclusione, si
può solo invitare il ricorrente a iniziare a collaborare con l'autorità di
tassazione, in vista della definizione delle tassazioni per i periodi
successivi. Alla luce degli elementi che potrebbero risultare dalla ricostruzione
della sua attività professionale, non è escluso che emergano i presupposti per
l'emissione di una tassazione intermedia, che si giustificherebbe per esempio
nel caso in cui fosse dimostrato l'avvenuto passaggio da un'attività
indipendente ad una dipendente o viceversa.
Di fronte alle difficoltà
lamentate dal ricorrente, che non sarebbe in grado di far fronte al pagamento
dei propri debiti fiscali, si ricorda ancora che tali elementi, sebbene
irrilevanti ai fini della definizione delle tassazioni ormai cresciute in
giudicato, potrebbero per contro essere sottoposti all'autorità competente per
le decisioni in materia di condono. L'art. 246 cpv. 1 LT 1994 consente infatti
ai contribuenti caduti nel bisogno, per i quali il pagamento dell'imposta,
dell'interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso,
di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti.
La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa
va presentata all'Ufficio esazione e condoni della Divisione delle
contribuzioni (art. 22 cpv. 1 Regolamento della LT, del 18 ottobre 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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