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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.187
Data decisione, Autorità:
26.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00187
Lugano
26 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________,
nato nel 1930, ha cessato l'attività lucrativa per invalidità dal 31 ottobre
-
L' Ufficio di tassazione ha quindi allestito, con effetto dal 1° novembre
1991, una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa.
-
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96, __________ __________ dichiarava tra l'altro una
pensione di fr. 85'912.-- di media annua, oltre alla rendita AI e a una
prestazione della __________ dell'importo annuo di fr. 24'000.--, di cui ha
beneficiato fino al 30 settembre 1995.
Il 22 maggio 1996
__________ __________ inoltrava una nuova domanda di tassazione intermedia a
decorrere dal 1° maggio 1995, argomentando che da quella data, "a
dipendenza del contratto regolante la fondazione collettiva LPP della __________
- __________ __________ __________ e in base all'accordo sottoscritto al
momento della cessazione dell'attività, aveva beneficiato di un versamento a
liquidazione di fr. 519'141.-- regolarmente tassato con imposta separata e che
dal capitale rimasto alla __________ fruisce di una rendita annuale di fr.
32'728.--.
La domanda veniva respinta
dall' Ufficio di tassazione, dopo aver sottoposto il caso alla Divisione
cantonale delle contribuzioni, con decisione del 19 agosto 1996.
-
Con reclamo del 2
settembre 1996 il contribuente chiedeva, facendo uso della facoltà concessagli dall'
art. 206 cpv. 3 LT, che lo stesso venisse trasmesso alla Camera di diritto
tributario. Postulava inoltre di essere sentito in udienza.
-
In occasione
dell'udienza del 19 novembre 1996 i ricorrenti, sentite le spiegazioni del
giudice in relazione ai motivi di tassazione intermedia esaustivamente elencati
dalla legge, hanno dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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