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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.216
Data decisione, Autorità:
25.03.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00216
Lugano
25 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 novembre 1996
in
materia di: IC 89/90 - 91/92
presentato
da:
__________, __________ SG,
rappr.
da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 18 gennaio 1993 l'
Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, contribuente
limitatamente imponibile nel Cantone Ticino in quanto domiciliato nel Canton
San Gallo a __________, la tassazione IC 1989-90, in cui stabiliva un reddito
imponibile nel Cantone Ticino in fr. 220'993.-- di media annua e la sostanza in
fr. 49'632.--.
A seguito del reclamo
presentato dall'interessato, l' Ufficio di tassazione, con decisione su reclamo
del 21 ottobre 1996 riduceva il reddito imponibile a fr. 122'300.-- e stralciava
la sostanza. Di particolare importanza ai fini della determinazione del reddito
imponibile nel Canton Ticino è il riparto intercantonale allegato alla
decisione su reclamo con particolare riferimento alla distribuzione tra i
diversi cantoni interessati degli interessi passivi deducibili dal reddito.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________, assistito dalla __________ SA in __________,
chiede l'azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, postulando
sostanzialmente l'aumento degli interessi passivi deducibili da fr. 184'911.--
a fr. 313'322.--.
Sollecitato da questa
Camera a esprimersi sul ricorso, l' Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto
nuove informazioni al Canton San Gallo, giunge alla conclusione che gli
interessi passivi da dedurre devono essere portati a fr. 297'152.-- con
conseguente riduzione del reddito imponibile a soli fr. 14'982.-- di media
annua.
- In occasione dell' udienza
del 14 marzo 1997 il presidente della Camera ha sottoposto al rappresentante
del ricorrente le conclusioni cui è pervenuto l' Ufficio di tassazione dopo
aver assunto nuove informazioni presso l'autorità fiscale sangallese.
Il signor __________ della
__________ SA per conto del ricorrente ha dato la propria adesione seduta
stante.
Gli atti del procedimenti
vanno pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi conformemente alla proposta di riparto rettificata, cui il ricorrente
ha dato la propria adesione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 è riformata a' sensi
dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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