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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.112
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00112
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 10 luglio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
Ÿ che,
nella tassazione IC/IFD 1995/96, notificata a __________ __________ con
decisione su reclamo del 16 giugno 1997, il reddito della sostanza, proveniente
dall’affitto della part. n. __________ RFD di __________ alla __________
__________, è stato commisurato in fr. 210’250.– in media annua;
Ÿ che,
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha
contestato la tassazione citata, argomentando di avere effettivamente percepito
dalla società locatrice solo fr. 130’000.– nel biennio di computo, a causa
della difficile situazione finanziaria della stessa;
Ÿ che,
inoltre, il ricorrente ha chiesto la deduzione dal reddito dell’importo di fr.
184’400.–, corrispondente agli interessi passivi pagati alla Banca __________
__________;
Ÿ che,
invitata dalla Camera a prendere posizione sul ricorso, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni ha manifestato il proprio disaccordo con la decisione
dell’autorità fiscale di assoggettare il canone di locazione anche per la parte
non incassata ed ha conseguentemente chiesto all’autorità cantonale di
procedere ad un’indagine più approfondita;
Ÿ che,
convocato ad un’audizione dall'Ufficio di tassazione di __________, il contribuente
ha sottoscritto, in data 15 gennaio 1998, un verbale del seguente tenore:
«L’UT dopo aver
riesaminato la richiesta di imposizione del solo affitto incassato dalla ditta
__________ .. (fr. 130’000 media fr. 65’000), che in
seguito ha cessato l’attività con rilevanti perdite, di modo che il credito vantato
dal sig. __________ è definitivamente perso.
Dopo aver sentito il
contribuente decide di aderire alla sua richiesta e di ridurre l’ammontare
dell’affitto a fr. 65’000 di media, di modo che il reddito imponibile netto
viene azzerato.
Il contribuente
dichiara di ritirare la contestazione circa la deduzione di interessi passivi,
paragrafo 1 b del ricorso del 10.7.97».
Ÿ che,
alla luce del suddetto verbale, il reddito della sostanza può essere ridotto a
fr. 65’000.– in media annua, essendo la proposta dell’autorità fiscale
senz’altro condivisibile da questa Camera, poiché conforme al diritto fiscale
federale e cantonale;
Ÿ che,
quanto alla questione della deduzione degli interessi passivi, essa non è più
litigiosa, non solo perché il ricorrente ha espressamente dichiarato di ritirare
il ricorso su tale punto ma anche perché il reddito è comunque già uguale a
zero per effetto dell’accoglimento della prima censura;
Ÿ che
il ricorso è pertanto accolto, con la conseguenza che non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 giugno 1997 è riformata nel senso
che il reddito della sostanza è ridotto a fr. 65’000.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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