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rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
-
che, in data 7 novembre
1997, il rappresentante contrattuale del contribuente __________ __________ ha
interposto ricorso “cautelativo” contro la decisione su reclamo relativa alla
tassazione IC/IFD 1993/94, notificatagli il 20 ottobre 1997;
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che, con lettera
raccomandata dell’11 novembre 1997, questa Camera ha comunicato al
rappresentante del ricorrente che la legge non prevede la possibilità di presentare
un ricorso cautelativo e gli ha attibuito un termine di 10 giorni per comunicare
l’intenzione di ritirare o di mantenere il gravame e, in quest’ultima
eventualità, per motivarlo ed allegare o designare i mezzi di prova;
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che, nello stesso scritto,
la Camera di diritto tributario ha avvertito il ricorrente che, in caso di
inosservanza del termine, avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso;
-
che solo il 27 novembre
1997 il rappresentante del ricorrente ha risposto alla lettera in questione,
esponendo una succinta motivazione del ricorso e chiedendo di essere convocato
ad un’udienza, nel corso della quale si dice intenzionato a presentare i
documenti necessari;
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che secondo l'art. 227
cpv. 1 LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa
norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti
probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente
è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che lo stesso principio
vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT
- ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT
- ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G.P.; v.
inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz
nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X. Oberson,
Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a
cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
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che, in materia di imposta
federale diretta, la nuova procedura è più favorevole ai ricorrenti di quella previgente,
per il fatto che, in virtù dell'abrogato art. 101 cpv. 2 DIFD, applicabile in
virtù del rimando dell'art. 106 cpv. 3 DIFD, un ricorso generico doveva
considerarsi irricevibile senza che occorresse assegnare un termine supplementare
per rimediare al difetto di motivazione e di una proposta concreta, sicché
l'autorità fiscale non doveva tener conto di reclami generici che non contenessero
«una motivazione oggettiva delle proposte fatte» (cfr. RF 1989 p. 536; ASA
58 p. 285; CDT 323/88 in re C.S.; CDT 116-118 del 17 maggio 1991
in re S.K.), né era sufficiente la motivazione secondo cui una tassazione
«sarebbe fortemente esagerata» (ASA 48 p. 193) e neppure bastava la
richiesta di essere convocato ad un'udienza (CDT n. 7 del 22 febbraio
1991 in re G. D. e V);
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che, pertanto, nella
fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con
lettera raccomandata dell’11 novembre 1997, un termine di 10 giorni per
emendare il gravame, avvertendolo che, in caso di inosservanza del termine, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
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che un termine di dieci
giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno
che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di
quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame
è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
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che, tuttavia, la
motivazione del ricorso non è pervenuta entro il termine in questione, ma, come
detto, il rappresentante del ricorrente si è limitato ad inviare, dopo la scadenza
del termine, una succinta motivazione del ricorso con la richiesta di essere convocato
a un’udienza;
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che, in simili
circostanze, la Camera di diritto tributario non può fare altro che dichiarare
irricevibile il gravame, non potendo non rilevare l’atteggiamento defatigatorio
adottato dal ricorrente e dal suo rappresentante, che già in sede di reclamo
hanno tentato in ogni modo di differire la decisione dell’autorità di
tassazione, lasciando scadere, in particolare, il termine loro attribuito per
la sottoscrizione del verbale relativo all’audizione del 30 luglio 1997;
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che il ricorso viene
pertanto dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del ricorrente, soccombente.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).