AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.220
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00220
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 18 dicembre 1997
in
materia di: quantificazione dell'ipoteca legale
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
dallo Studio legale e notarile __________ __________ __________, __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 10 febbraio 1997, rogato dal notaio __________ __________, i coniugi
__________ e __________ __________ vendevano ai coniugi __________ e __________
__________, per un mezzo ciascuno, la part. n. __________ RFD __________ con la
comproprietà coattiva sulla part. n. __________, al prezzo di complessivi fr.
900’000.–.
Con decisioni dell’8
settembre 1997, notificate ai venditori quali debitori ed agli acquirenti quali
terzi proprietari del pegno, il Comune di __________ faceva valere l’ipoteca
legale per il pagamento delle imposte immobiliari degli anni dal 1991 al 1997,
per un ammontare di fr. 346.90 all’anno.
Gli acquirenti
interponevano tempestivo reclamo al Municipio contro le suddette decisioni, in
data 8 ottobre 1997, argomentando che il Comune avrebbe dovuto insinuare i
crediti d’imposta nel fallimento del sig. __________, pronunciato il 1° luglio
1996.
Il Comune di __________
respingeva il gravame, con decisione del 14 novembre 1997, nella quale
osservava di avere rispettato i presupposti cui la legge tributaria subordina
l’efficacia della garanzia dell’ipoteca legale.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ lamentano, in
primo luogo, di non essere stati informati, al momento dell’acquisto,
«dell’ipotetica esistenza di debiti fiscali dei precedenti proprietari», e, in
secondo luogo, che il Comune non ha insinuato tempestivamente i propri crediti
nel fallimento del debitore d’imposta.
-
Nella misura in cui
i ricorrenti lamentano la mancata informazione, al momento dell’acquisto
dell’immobile, in merito all’esistenza dei debiti fiscali dei venditori, non si
comprende per quale ragione rimproverino tale mancanza al Comune di situazione
dell’immobile, al quale non compete certamente di informare di propria
iniziativa tutti i potenziali acquirenti di case dell’esistenza di imposte
immobiliari non pagate.
3.1.
A tale riguardo, si deve
ricordare ai ricorrenti che le imposte cantonali dirette rientrano fra quelle
che non sottostanno all'obbligo di iscrizione a Registro fondiario (cfr. il
combinato disposto degli art. 836 CC e 252 cpv. 2 LT). Il pericolo di
acquistare un immobile gravato da tale pegno occulto è pertanto effettivo, come
sostenuto nel ricorso, tanto più che la responsabilità può estendersi anche a i
debiti che non sono del venditore ma del precedente proprietario. Va detto
tuttavia che, da questo punto di vista, la tutela del terzo acquirente è
indubbiamente molto accresciuta dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995,
della nuova legge tributaria. L'art. 252 cpv. 4 LT 1994 prevede infatti l'obbligo,
per l'autorità fiscale, di rilasciare, su richiesta del notaio rogante o di
terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta, come pure di terze persone
portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto della domanda, attestazioni
vincolanti sull'importo del credito garantito da ipoteca legale, anche quando
la relativa imposta non è ancora scaduta. Inoltre, il notaio rogante deve
informare le parti sull'esistenza e la portata dell'ipoteca legale, rendendole
in particolare attente sulla circostanza che essa è valida senza iscrizione a
Registro fondiario e che comprende anche le imposte non ancora scadute (art.
254 LT).
3.2.
Se si esamina l’atto
pubblico del notaio __________, si constata che quest’ultimo ha correttamente
indicato alle parti, ed in modo particolare ai qui ricorrenti, l’esistenza
dell’ipoteca legale e la sua estensione a tutte le imposte, anche quelle non
ancora scadute, che abbiano una relazione particolare con l’immobile. Si deve
escludere, per contro, che abbia fatto uso del diritto, previsto dall’art. 252
cpv. 4 LT, di farsi rilasciare un’attestazione vincolante dell’autorità
fiscale, in merito a crediti d’imposta garantiti dall’ipoteca legale.
In simili circostanze, non
pare potersi rimproverare alcuna colpa all’autorità comunale, per non avere
indicato ai ricorrenti l’esistenza delle imposte non pagate.
- Come detto, i
ricorrenti contestano, quindi, che l’autorità fiscale abbia fatto il possibile
per riscuotere i crediti fiscali.
A tale proposito, si deve
rilevare che anche l'eventuale negligenza del creditore nel quadro del
fallimento del debitore non basterebbe a fare venir meno il diritto di pegno,
che nasce con l'imposta che garantisce e sussiste fintantoché non cessa di esistere
il credito fiscale stesso. A disposizione del terzo proprietario restano comunque
eventuali azioni di diritto civile.
4.1.
Si deve però tenere
presente la natura dell'istituto dell'ipoteca legale: quest'ultima è
semplicemente uno strumento, a disposizione dell'ente pubblico creditore, per garantirsi
l'incasso delle imposte. Il terzo proprietario del pegno non diventa pertanto debitore,
cioè non ha un obbligo giuridico di pagare l'imposta dovuta da colui che gli ha
venduto l'immobile. Dunque, l'autorità di tassazione non ha il diritto di
ordinare, nel conteggio dell’ipoteca legale, il pagamento del debito d'imposta;
può solo fare notare al terzo proprietario che, se l'importo di cui si tratta
non dovesse essere pagato, si vedrebbe costretta a promuovere l'esecuzione in
via di realizzazione del pegno (Pedroli, L'ipoteca legale per crediti
d'imposta, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria,
Lugano 1995, pp. 80 e 109; anche in RDAT I-1995 pp. 530 e 559; inoltre Hess,
Das gesetzliche Steuerpfandrecht des bündnerischen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch,
in ZGRG 1994 p. 121; Koller, Gesetzliche Grundpfandrechte zur Sicherung
von Steuerforderungen – Pro-bleme für Grundstückkäufer und Banken, in: Wiegand
[a cura di], Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna 1996, p. 43).
Proprio per questa
caratteristica dell'ipoteca legale, se il proprie-tario dell'immobile paga il
debito del venditore, per evitare l'in-canto dell'oggetto del pegno, il
debitore dell'imposta viene libe-rato nei confronti del creditore originario,
cioè il fisco, mentre il terzo proprietario subentra al creditore nel diritto
di credito verso il debitore; si ha cioè una surrogazione, secondo il combinato
disposto degli articoli 827 CCS e 100 CO (Pedroli, op. cit., p. 109 e RDAT
I–1995 p. 559; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo
1988, p. 149 ss.; Hess, op. cit., p. 121).
4.2.
Si deve poi ricordare che,
sebbene la prassi sia quella di proce-dere nei confronti del terzo
proprietario, mediante l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, solo
quando l'esecuzione for-zata nei confronti del debitore si è rivelata inutile,
non vi è tutta-via una disposizione legale che renda vincolante tale modo di procedere.
Anzi, in virtù del c.d. beneficium excussionis realis, il
debitore potrebbe persino esigere che il creditore chieda la rea-lizzazione del
pegno prima di quella di ogni altro bene; solo una decisione del Tribunale
federale ha escluso che il debitore di un'imposta garantita da ipoteca legale
possa invocare tale be-neficio ed ha anzi ammesso che il fisco possa concordare
con il terzo proprietario del pegno che il credito garantito venga prima fatto
valere mediante esecuzione in via di pignoramento nei confronti del debitore (DTF
84 III 67; StE 1992 B 99.2 N. 4; Pe-droli, op. cit., p. 98
- e RDAT I-1995 p. 548 s.; Koller, op. cit., p. 43 nota 41; CDT
- ..__________ e n. ..__________
dell’11 lu-glio 1996 in re C. e A. P.).
La procedura di ipoteca
legale contro il terzo proprietario può perciò essere avviata già quando è
chiaro che non si incasserà il credito fiscale presso il debitore. Giuridicamente,
non occorre pertanto che l’insolvenza del debitore sia accertata in un attestato
di carenza beni (StE 1997 B 99.2 n. 9).
4.3.
Come risulta dagli atti
del Comune di __________, il debitore __________ __________ è stato
regolarmente escusso e l’esecuzione è sfociata in un attestato di carenza di
beni (cfr. verbale di pignoramento del 25 luglio 1997 con ACB del 4 agosto
1997, per fr. 3’344.05).
È vero, come adducono i
ricorrenti, che nel 1996 è stato dichiarato il fallimento di __________ __________
e che il Comune non ha insinuato i propri crediti fiscali. Ma ciò deve essere
ricondotto alla circostanza che la relativa procedura è stata sospesa il 3
settembre 1996 per mancanza di attivi (cfr. decreto di sospensione della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5). A tale proposito, l’Ufficio dei
fallimenti di __________ ha provveduto ad avvertire i creditori che la
liquidazione sarebbe stata chiusa qualora nessuno di essi ne avesse chiesta la
continuazione entro 10 giorni anticipando fr. 3’000.– a garanzia di tasse e
spese (cfr. Foglio Ufficiale n. __________ del __________ 1996, p. 5990). Non
avendo provveduto nessun creditore al pagamento dell’anticipo in questione, la
procedura non ha avuto alcun seguito, ragione per cui anche il Comune non ha
avuto la possibilità di insinuare i propri crediti.
La circostanza che al
momento della vendita uno dei venditori fosse reduce da una procedura di
fallimento sospesa per mancanza di attivo pone tutt’al più qualche interrogativo
sulle ragioni della mancata richiesta di un’attestazione vincolante
all’autorità comunale, prima della stipulazione della compravendita. La reticenza
dei venditori a proposito delle imposte non pagate al Comune può inoltre
sollevare qualche dubbio sulla loro correttezza al momento della sottoscrizione
del contratto, tanto più che il notaio aveva attirato l’attenzione delle parti
sulla natura e sugli effetti dell’istituto dell’ipoteca legale.
Si tratta comunque di
considerazioni del tutto prive di influenza sulla decisione qui in discussione.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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