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Numero d'incarto:
80.1997.40
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00040
Lugano
23 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 febbraio 1997
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, i coniugi __________ e __________, domiciliati a __________,
chiedevano la deduzione di fr. 3’800.– per figli agli studi.
Notificando loro la
tassazione IC 1995/96, con decisione del 24 giugno 1996, l’Ufficio di
tassazione di __________ negava tuttavia la deduzione richiesta.
Con reclamo del 31 gennaio
1996, i contribuenti contestavano, fra l’altro, tale decisione, argomentando
che i figli adempivano i requisiti per la deduzione richiesta, __________ quale
studentessa alla Scuola Magistrale di __________ e __________ quale studente
liceale a __________.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame su questo punto, con la seguente motivazione:
«Non è stata concessa
la deduzione per figli agli studi in quanto per l’anno scolastico 94-95 e
quindi al momento determinante dell’1.1.1995 i figli beneficiavano di un
assegno agli studi. Le due posizioni, assegno e deduzione, non possono essere cumulative,
ragione per cui non è possibile ammettere le stesse».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ nega di avere
mai ricevuto assegni di studio per i propri figli, con la sola eccezione di uno
destinato al finanziamento di uno stage di studio di tre mesi (febbraio-aprile
- a __________ per la figlia __________.
Nelle proprie osservazioni
al ricorso, inoltrate in data 4 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di
__________ propone l’accoglimento parziale, dal momento che il figlio
__________ era studente liceale il giorno determinante per la tassazione.
- Ai soli fini
dell’imposta cantonale, il ricorrente chiede una deduzione di fr. 3’800.– per
figli agli studi. La loro figlia __________ frequenta infatti la Scuola
Magistrale a __________ e rientra al domicilio solo il venerdì sera. Poiché
però ha beneficiato di un assegno di studio di fr. 4’000.– per l’anno
scolastico 1994-95, l’ Ufficio di tassazione di __________ ha negato al
ricorrente la deduzione per figli agli studi.
3.1.
Ai sensi dell’art. 34 cpv.
1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino
al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e
che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o
corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.–
franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto
conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10)
stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
• fr.
800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
• fr.
3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
• fr.
5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità
agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
3.2.
Per decidere sulla
concessione della deduzione per figli agli studi è determinante la situazione
all’inizio del periodo fiscale. Ciò sia per quanto concerne la frequenza della
scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il
versamento del sussidio. Trattandosi di un complemento alle deduzioni sociali
viene considerata la situazione personale del contribuente al momento
dell’accertamento fiscale cioè quella relativa al periodo fiscale e non al
periodo di computo che serve per la valutazione del reddito netto (non ancora
realizzato e conosciuto nel periodo di tassazione). Tale principio discende
dalla circostanza che la situazione personale-economica si riferisce al
soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120; CDT n.
..__________ del 4 novembre 1996 in re U.P.).
3.3.
Ebbene, nel caso in esame,
come riconosciuto dalla stessa autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso,
nulla si oppone alla concessione della deduzione per figli agli studi in
relazione al figlio minore __________, che il 1° gennaio 1995 frequentava il liceo
cantonale, senza beneficiare di alcun sussidio.
3.4.
Quanto alla figlia
__________, non è invece contestato che al momento determinante (1° gennaio
1995) frequentasse la magistrale; al ricorrente è stata tuttavia negata la
detrazione richiesta, in considerazione del fatto che __________ ha
beneficiato, secondo una comunicazione dell’Ufficio borse di studi e sussidi,
di un assegno di studio di fr. 4’000.– per l’anno scolastico 1994/95. Secondo
l'Ufficio di tassazione, al momento determinante, i suoi studi erano quindi
sussidiati dall’ente pubblico.
3.4.1.
Il ricorrente sostiene
peraltro che l’assegno si riferisce ad un corso frequentato dalla figlia nel
periodo febbraio/aprile 1994 a __________ e non invece alla frequenza della
scuola magistrale cantonale, intrapresa alla fine del 1994. Tale affermazione è
stata confermata dall’Ufficio borse di studio e sussidi, cui la Camera si è
rivolta in sede di istruzione del ricorso. Lo stesso Ufficio ha ulteriormente
precisato che il ricorrente ha chiesto un sussidio anche in relazione alla
frequenza, da parte della figlia __________, della Scuola magistrale cantonale;
ebbene, per l’anno scolastico 1994/95 gli è stato riconosciuto un assegno di
fr. 500.– (cfr. decisione del 20 settembre 1995), mentre per l’anno scolastico
successivo non è stato concesso alcun aiuto (cfr. decisione del 17 maggio
1996).
Al momento determinante
(1° gennaio 1995), il ricorrente beneficiava quindi di un sussidio di soli fr.
500.–.
3.4.2.
In una recente sentenza,
questa Camera ha già avuto modo di censurare il risultato iniquo cui perviene
l’applicazione della regola per cui la concessione della deduzione per figli
agli studi è subordinata alla condizione che essi non beneficino di assegni o
borse di studio, quando l’assegno è particolarmente esiguo: anche in quel caso,
per il fatto di avere beneficiato di un assegno di fr. 500.--, il contribuente
si era visto negare la deduzione di fr. 3'000.-- cui avrebbe altrimenti avuto
diritto; di conseguenza, avrebbe dovuto pagare oltre 800 franchi di imposte in
più! Rilevata l’insostenibilità della soluzione, la Camera di diritto
tributario aveva concluso che non spetta comunque all'autorità giudiziaria di
adottare un rimedio, che deve essere invece studiato dall'autorità fiscale.
Entrano in considerazione, a tal fine, varie soluzioni, fra le quali quella di
computare sull'importo della deduzione l'ammontare dell'assegno di studio o
quella di stabilire un ammontare minimo dell'assegno di studio, al di sotto del
quale si concede la deduzione integrale per figli agli studi.
Gli atti erano perciò
stati rinviati all'autorità di tassazione, perché emettesse una nuova decisione
(CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re E. e
M.L.).
3.4.3.
Analogamente, anche nella
fattispecie in esame, per il fatto di aver ricevuto un assegno di fr. 500.–, al
ricorrente è negata una deduzione di fr. 3’000.–, con il conseguente aggravio
annuo di circa fr. 160.– di imposta cantonale e di circa fr. 150.– di imposta
comunale (con un moltiplicatore comunale medio); nel biennio fiscale, l'aggravio
complessivo ammonta pertanto a circa 600 franchi. In altri termini, versando un
assegno di fr. 500.– per l’anno scolastico 1994-95, lo Stato e il Comune incamerano
oltre 600 franchi di imposte in più!
A tale conseguenza se ne
aggiunga una ulteriore: per effetto dell’accrescimento del reddito imponibile,
a causa della mancata deduzione, il ricorrente rischia di vedersi compromesse
le possibilità di beneficiare di un assegno di studio negli anni scolastici
successivi, per i quali ci si fonderà sul reddito imponibile determinato con la
tassazione 1995/96.
3.4.4.
Come già nel caso poc’anzi
menzionato, si giustifica quindi un rinvio degli atti all’autorità di
tassazione, perché riesamini la richiesta di deduzione per la figlia
__________.
- Il ricorso è di
conseguenza accolto quasi integralmente. Pertanto, non si prelevano né tassa di
giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 gennaio 1997 in materia di IC è
riformata nel senso che è riconosciuta una deduzione di fr. 800.– per figli
agli studi.
§§ Gli
atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché riesamini la richiesta di
deduzione per la figlia __________.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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