AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.52
Data decisione, Autorità:
24.04.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00052
Lugano
24 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 22 marzo 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, docente
alle scuole elementari del Comune di __________, cessava l’attività il 31
agosto 1992. A partire dal 1° maggio 1994, con il compimento dei 62 anni di
età, percepisce la pensione della previdenza professionale.
L'Ufficio di tassazione di
__________ notificava alla contribuente e al marito __________, una tassazione
intermedia per cessazione dell’attività lucrativa, con effetto a partire dal 1°
settembre 1992; in tale decisione, stralciava il reddito del lavoro della moglie.
I contribuenti rimanevano pertanto assoggettati solo per i redditi della sostanza
e per le rendite dell’AVS e dell’INPS.
Anche la tassazione IC/IFD
1993/94, notificata loro il 31 ottobre 1994, si fondava sui soli redditi
percepiti dopo la cessazione dell’attività della moglie.
- Con decisione del 13
gennaio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale imponeva i seguenti redditi:
– reddito del lavoro
accessorio fr. 6’000.–
– redditi da titoli e
capitali fr. 19’429.–
– previdenza
professionale (2° Pilastro) fr. 28’167.–
– rendita AVS fr. 26’025.–
I contribuenti
contestavano la decisione in questione, argomentando che i redditi da AVS e
cassa pensione non erano stati correttamente calcolati. A loro avviso, infatti,
le rendite AVS percepite nel periodo di computo sarebbero ammontate a fr.
18’728.– in media annua e le rendite del 2° Pilastro a fr. 12’370.– nel 1993 e
fr. 30’071.– nel 1994.
Con decisione su reclamo
del 17 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione modificava il calcolo dei redditi
come segue:
– pensione del marito
(media 1993/94) fr. 12’545.–
– pensione della moglie
1994 (riportata a 12 mesi) fr. 26’025.–
– rendita AVS (media
1993/94) fr. 18’728.–
– rendita INPS (media
1993/94) fr. 6’947.–
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta il calcolo della
rendita proveniente dalla pensione della moglie, effettuato riportando a 12
mesi il reddito effettivamente percepito solo a partire dal 1° maggio 1994. Contrariamente
a quanto stabilito dall’autorità di tassazione, infatti, la cassa pensione ha
versato a sua moglie nel 1994 solo fr. 17’351.–. La relativa rendita dovrebbe
di conseguenza essere commisurata in fr. 8’676.– in media annua, come fatto con
gli altri elementi imponibili.
-
4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett.
a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche
Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
Analoghe regole erano
previste dalla legislazione in vigore fino alla fine del 1994.
In caso di tassazione
intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a
tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli
elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati
secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3
LT 1976).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo
fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito
dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici
mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976).
I medesimi principi
valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito
accertato all’inizio dell’assoggettamento oppure nell’ambito della tassazione
intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori straordinari, anche per
il periodo di tassazione successiva (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in
re Be.; cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
- 5.1.
Orbene, in ossequio ai
princìpi appena esposti, l’autorità di tassazione ha sottoposto i ricorrenti ad
una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° settembre 1992, in
concomitanza con la cessazione dell’attività lucrativa della moglie. In tale
occasione, ha modificato la tassazione ordinaria 1991/92, fondata sul periodo
di computo 1989/90, stralciando il reddito del lavoro venuto meno.
Anche la successiva
tassazione 1993/94 è stata effettuata senza includervi il reddito del lavoro
cessato nel corso del periodo di computo 1991/92, in applicazione del principio
per cui l’accertamento effettuato per la tassazione intermedia serve tanto per
il periodo fiscale in corso che per quello successivo (art. 99 cpv. 1 LT 1976).
L’autorità di tassazione ha lasciato in media annua per contro gli altri
redditi, in particolare le rendite AVS e INPS già ricevute nel biennio 1991 e
1992.
La tassazione IC/IFD
1995/96 si presenta dunque come una tassazione ordinaria, da effettuare con il
sistema del calcolo praenumerando, fondato cioè sui redditi dei due anni
precedenti.
5.2.
Non si comprende allora
come l'Ufficio di tassazione abbia potuto derogare alle norme di legge,
riportando la rendita del 2° Pilastro della signora __________ a 12 mesi, come
se si trattasse di una tassazione intermedia.
È vero che i contribuenti
sono avvantaggiati dalle norme sulla tassazione intermedia: infatti, hanno
beneficiato immediatamente di una tassazione nel presente (c.d. sistema postnumerando)
al momento in cui la signora __________ ha cessato l’attività lavorativa, non
dovendo più pagare le imposte per gli ultimi mesi del 1992 e per il biennio
1993/94 su un reddito che altrimenti sarebbe stato assoggettato in media annua
fino alla fine del 1994; viceversa non hanno dovuto subire gli effetti della tassazione
intermedia con riferimento alla rendita della cassa pensione, di cui la signora
__________ ha cominciato a beneficiare nel 1994. Di solito infatti il momento
della cessazione dell’attività coincide temporalmente con quello dell’inizio
del versamento di una rendita di vecchiaia, sicché anche nella tassazione
intermedia allo stralcio del reddito del lavoro si accompagna l’inserimento
della rendita.
La situazione vantaggiosa
in cui i ricorrenti si sono trovati non permette tuttavia all’autorità di
“correggere” la legge in via di applicazione! È d’altronde noto che il passaggio
dal sistema praenumerando al sistema postnumerando comporta il
prodursi di lacune contributive, che si prestano ad abusi (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 237 e
giurisprudenza citata).
5.3.
Si vuole precisare infine
che lo sgravio fiscale involontario, di cui hanno beneficiato i ricorrenti,
avrebbe potuto essere evitato se la legge prevedesse la possibilità di intraprendere
una seconda tassazione intermedia al momento in cui chi ha cessato l’attività
inizia a ricevere una rendita.
Ciò non è tuttavia
consentito né dalla legge federale né dalla legge tributaria ticinese, che
stabiliscono che debba essere effettuata una tassazione intermedia per
cessazione dell’attività lucrativa solo al momento in cui il reddito
dell’attività cessa (v. anche ASA 53 p. 352).
Le leggi fiscali di altri
cantoni ammettono invece più tassazioni intermedie in caso di pensionamento,
permettendo una migliore conformità ai dettami del principio di capacità
contributiva (cfr. p. es. Zurigo, StE 1990 B 63.13 n. 21). Vi sono poi
cantoni che hanno risolto problemi come quello qui in esame mediante
l’introduzione nella legge di un ulteriore motivo di tassazione intermedia,
rappresentato dall’inizio o dalla cessazione di una grande rendita (cfr. p. es.
§ 57 cpv. 1 lett. e LT-AG; v. anche Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 654 ss.).
5.4.
La legge impone quindi,
nel caso in esame, di assoggettare la rendita della cassa pensione all’imposta
1995/96 solo in media annua. Il reddito ammonta pertanto, secondo le
indicazioni contenute nel “certificato delle prestazioni”, a fr. 8’675.– in media
annua (fr. 17’351 : 2).
- L’accoglimento del
ricorso fa sì che la tassa di giustizia e le spese processuali non debbano
essere poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 marzo 1997 è riformata nel senso
che la pensione della moglie è ridotta da fr. 26’025.– a fr. 8’675.– in media
annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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