AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.91
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00091
Lugano
3 settembre 1997
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 giugno 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ nel periodo di computo 1993-94, determinante per la tassazione
IC/IFD 1995-96, era domiciliato a __________, in via __________ e lavorava a
__________, nel canton __________, alle dipendenze della ditta __________
__________ __________ in qualità di __________ __________.
Nella
dichiarazione d'imposta il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di
trasporto con il mezzo privato per un importo annuo di fr. 15'000.--; chiedeva
altresì la deduzione per doppia economia domestica per fr. 10'800.-- (camera:
fr. 6'000.-- e due pasti al giorno nel luogo di residenza infrasettimanale,
risp. di lavoro: fr. 4'800.--). L'Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione
per spese di trasferta in sede di tassazione a fr. 7'400.-- e in sede di
decisione su reclamo a soli 2'600.--; concedeva invece integralmente le
deduzioni chieste per doppia economia domestica (cfr. notifica della tassazione
del 29 luglio 1996 e decisione su reclamo del 26 maggio 1997).
- Con il presente, tempestivo ricorso __________
__________ postula l'accoglimento della deduzione delle spese di trasferta
nella misura chiesta nella dichiarazione d'imposta. Espone nel dettaglio il
percorso che deve effettuare per il rientro settimanale, come pure gli
spostamenti e gli orari dei mezzi di trasporto pubblici durante la settimana.
Rileva
che la sua richiesta appare fondata sulla scorta di precedenti
giurisprudenziali di questa Camera.
La
Divisione cantonale delle contribuzioni propone, di contro, di respingere il
ricorso.
- 3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra
gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in
particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b
LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art.
25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal
Consiglio di Stato.
3.3.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per
l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di
un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr.
600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine,
per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile
corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c
DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità,
distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa
la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore
ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre
1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può
in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa
di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8
novembre 1994).
3.3.2.
Anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km
per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno
a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori
casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può
tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA
33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I,
p. 682/83).
3.4.
Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica
quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al
proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a
notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni
imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere
al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente
l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'400.– l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa
(art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr.
4'800.– se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando
soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre
1994).
Per
l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione
quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria,
poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza
o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a
Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è
di fr. 2’400.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
- In
linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in
cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel
domicilio della sua famiglia (il c.d. "Wochenaufenthalter") ha
diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile
il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2.
ediz., Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT
I–1994 n. 4t p. 318).
4.1.
Nella
fattispecie, non sono in discussione le spese di doppia economia domestica, che
l' Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione nella misura di fr. 2'400.–
per il pasto serale, di fr. 2'400.– per il pasto di mezzogiorno e di fr.
6'000.– per la camera, come richiesto dal contribuente.
4.2.
Quanto
alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso unicamente
la deduzione di un importo di fr. 2'600.–, pari al costo dell'abbonamento
generale delle FFS, per il trasferimento settimanale dal Ticino a __________
(__________).
Nel
ricorso, il contribuente sostiene di potersi servire dei mezzi pubblici per i
suoi spostamenti settimanali solo a costo di notevoli sacrifici in termini di
tempo, senza considerare la necessità di portare sempre seco un ordinatore
portatile, che gli consenta di mantenersi in contatto via E-mail con le
succursali della ditta nel mondo. Avverte inoltre che anche l'uso del mezzo
pubblico per recarsi quotidianamente al lavoro gli procura non pochi
inconvenienti: data la sua posizione dirigenziale nell'ambito della ditta, gli
orari di lavoro sono dettati più dalle esigenze di lavoro che da orari
prestabiliti a tavolino.
4.3.
Orbene,
in un caso, che presenta fortissime analogie con il presente sia quanto al
luogo di domicilio sia quanto a quello di lavoro, questa Camera aveva
riconosciuto, a titolo di spese di trasporto, il costo dell'abbonamento
generale delle FFS di fr. 2'600.-- all'anno, come pure, conformemente a quanto
stabilito dall' autorità di tassazione, le spese di trasferta infrasettimanali
con il mezzo privato per recarsi e tornare dal lavoro (CDT n.
..__________ in re I. L.A. del 21 marzo 1996, pubbl. in RDAT
1996 II n. 4t p. 352 ss.).
Appare
quindi equo riconoscere anche al ricorrente, per evidenti motivi di parità di
trattamento, le spese di trasferta infrasettimanali, a maggior ragione se si
considera la funzione del ricorrente all'interno dell'azienda e le esigenze di
orario irregolare che vi sono connesse. L'importo va quantificato, in fr.
4'800.-- all'anno, come stabilito dall'UT nella notifica di tassazione,
analogamente, ma tenendo conto del chilometraggio, al citato precedente.
4.4.
Il
ricorrente non può invece essere seguito, nella misura in cui chiede l'uso del
mezzo privato anche per il trasporto settimanale. Gli asseriti disagi dovuti al
bagaglio non appaiono certo insormontabili e comunque del tutto inidonei a
giustificare il rientro con il mezzo privato.
Il
criterio decisionale non è quello della comodità, ma piuttosto, come si
è detto, l'idoneità del mezzo.
La
scelta del contribuente di rientrare settimanalmente al proprio domicilio con
il mezzo privato è senz'altro comprensibile, tuttavia non si può ritenere che
egli non possa effettuare la trasferta, al riparo dei rischi legati al maltempo
o al grande traffico della fine settimana, utilizzando anche i mezzi pubblici.
Né
possono essere prese in considerazioni eventuali esigenze personali di
spostarsi durante la fine settimana da un luogo all'altro in Ticino, poiché tali
spostamenti non possono essere posti in relazione diretta con il conseguimento
del reddito.
4.5.
Per
quanto precede appare quindi equo annullare, sul punto delle deduzioni per
spese di trasporto, la decisione su reclamo del 26 maggio 1997 e di ripristinare
la notifica di tassazione del 29 luglio 1996, che riconosceva deduzioni per
spese professionali dei dipendenti per complessivi fr. 20'200.--.
4.6.
Certo
è che la deduzione per spese professionali dei cosiddetti __________, ma più in
generale di tutti i salariati, meriterebbe una migliore disciplina da parte
dell'autorità fiscale, in vista di rendere più agevole e sicura l'applicazione
del diritto, soprattutto laddove le spese di trasferta implicano percorrenze
elevate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 maggio 1997 è riformata nel senso
che le deduzioni per spese professionali dei dipendenti vengono aumentate a
complessivi fr. 20'200.-- (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1996).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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