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Numero d'incarto:
80.1997.95
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00095
Lugano
3 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 giugno 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________, nel periodo di computo 1993-94, determinate per la
tassazione IC/IFD 1995-96, era domiciliato a , in via __________
__________ __________ e lavorava in qualità di __________ a __________ presso
l'. Nella dichiarazione d'imposta il contribuente chiedeva la
deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato per un importo annuo di
fr. 9'450.--. L'Ufficio di tassazione, in sede di decisione su reclamo, ammetteva
la deduzione limitatamente a fr. 5'800.--, oltre alla deduzione di fr. 2'400.--
per doppia economia domestica (pranzo). La deduzione per spese di trasferta
veniva calcolata dall'autorità fiscale su un percorso giornaliero di km 44
durante 220 giorni all'anno (cfr. decisione su reclamo del 12 maggio 1997).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ __________ e sua moglie __________
__________ ripropongono, in questa sede, la richiesta di poter dedurre
l'importo di fr. 9'450.--, argomentando che il tragitto giornaliero non è di soli
km 44, come asserito dall'UT, ma di km. 70.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni propone, di contro, di respingere il ricorso, argomentando
che il tragitto va calcolato secondo la tabella ufficiale denominata Indicatore
delle distanze.
- 3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese
necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
3.2.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
3.2.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2.3.
Il calcolo della distanza
da un comune all'altro del cantone si fonda, di regola, sull' “Indicatore delle
distanze chilometriche da __________ - __________ - __________ per uso dei
dipendenti dello Stato”, elaborato dalla Sezione del personale dello Stato per
il calcolo delle spese di trasferta dei funzionari. Tale scelta, dettata dalla
preoccupazione di ottenere una certa uniformità nell'applicazione della legge,
è stata considerata conforme al diritto federale e cantonale (cfr. CDT
n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A., con
riferimenti).
In quella sentenza, dalla
quale non v'è ragione di discostarsi nel caso di specie, questa Camera, dopo
essersi chinata sulla natura giuridica di tali direttive, aveva avuto modo di
rilevare che la scelta dell' autorità di tassazione mirava a garantire un'applicazione
coerente ed uniforme della legge stessa.
3.2.3.
Certo, non si può
escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli
casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un
altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo
autostradale dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze
inevitabili, legate alla natura stessa di una semplificazione, che non rendono
illegittima la scelta come tale. Per le stesse ragioni, d'altra parte, non è
illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di 60 centesimi al
chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile economica sia a
quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
- 4.1.
Nella tabella impiegata
dall'Ufficio di tassazione la distanza fra __________ e __________ è
commisurata in 24 chilometri. Tenuto conto che __________ si trova sulla tratta
a quattro chilometri da __________, il ricorrente avrebbe diritto alla deduzione
per una percorrenza di 40 chilometri al giorno. L'autorità fiscale ha però ritenuto
di arrotondare la distanza, a favore del contribuente, a 44 km. Alla luce delle
considerazioni che precedono, nulla impedirebbe alla Camera di diritto
tributario di modificare la tassazione a svantaggio del ricorrente, riducendo
il rimborso a quanto necessario per i 40 km giornalieri.
In considerazione della
relativa esiguità dell'importo che dovrebbe essere aggiunto ai redditi, si
rinuncia tuttavia ad una reformatio in peius.
4.2.
Infine, è appena il caso
di ribadire che __________ __________ __________ non ha diritto alla trasferta
di mezzogiorno, in quanto gli è stata concessa la relativa deduzione per doppia
economia domestica (cfr. supra, consid. 3.2.1 e 3.2.2.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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