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Numero d'incarto:
80.1998.200
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00200
Lugano
12 febbraio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che con scritto 9 aprile
1998 l'avv. , patrocinatore della contribuente nella causa di
divorzio che la oppone al marito __________ - __________, chiedeva di
procedere ad una tassazione intermedia a far tempo dal 9 settembre 1997, data
del tentativo di conciliazione fallito;
-
che, dando seguito alla
richiesta del patrocinatore della ricorrente, l'UT l'8 giugno 1998 notificava
alla contribuente la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 9
settembre 1997, esponendole, in aggiunta al reddito del lavoro, un importo
annuo di fr. 21'324.- a titolo di alimenti per la moglie e di fr. 22'320.- a
titolo di alimenti per i figli;
-
che la contribuente
personalmente con lettera 22 giugno 1998 presentava reclamo, facendo presente
che gli alimenti le sono stati versati dal marito soltanto dal 1° febbraio 1998
conformemente a quanto stabilito dal Pretore e chiedendo inoltre la rettifica
della deduzione per premi della cassa malati;
-
che con decisione su
reclamo del 27 luglio 1998 l'UT ha confermato la propria decisione,
argomentando che comunque la contribuente e i figli sono stati mantenuti dal
marito a partire dalla data dell'autorizzazione a vivere separati, per il che
si giustifica di quantificare tale aiuto nella stessa misura degli alimenti;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso la contribuente ripropone il differimento della tassazione
intermedia al 1° febbraio 1998, rilevando per altro che la separazione è
divenuta effettiva dal mese di aprile, malgrado che il Pretore avesse dato atto
del fallimento del tentativo di conciliazione sin dal 9 settembre 1997;
-
che in occasione
dell'udienza del 14 ottobre 1998, dopo aver preso visione della partita fiscale
del marito della ricorrente e aver accertato che a seguito della tassazione
intermedia il suo onere fiscale si è ridotto, si conveniva di tenere in sospeso
l'esame del ricorso nell'attesa che le parti regolassero la questione delle imposte
pagate dalla moglie in sede civile;
-
che con scritto del 5
febbraio 1999 l'avv. __________, patrocinatore della ricorrente in sede civile,
comunicava a questa Camera che il ricorso poteva essere stralciato dai ruoli;
-
che conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza, viene evasa dalla Camera di
diritto tributario nella composizione di un Giudice unico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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