«La
comparente, circa il calcolo della disponibilità, informa di non aver ulteriori
giustificativi e motivi da presentare. Conferma di essere in gravissime
difficoltà finanziarie: ha addirittura disdetto l’allacciamento telefonico e
sarà costretta a disdire pure l’abbonamento della televisione. Visto quanto
sopra e dopo discussione, di comune accordo il reddito d’altra fonte viene
ridotto a fr. 4’000.– di media annua»;
-
che, pertanto, con
decisione del 19 ottobre 1998, l'Ufficio di tassazione riduceva il reddito
imponibile a fr. 22’173 per l’IC ed a fr. 22’373 per l’IFD, indicando nella motivazione
«reclamo definito in sede di audizione»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ dichiara di
reclamare in quanto non le è possibile pagare le imposte e argomenta di avere
entrate annue di fr. 18’266.10 lordi e di avere avuto un infortunio che le ha
causato un’incapacità lavorativa;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, secondo l'art. 227
cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che lo stesso principio
vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv.
2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.
..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT
n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G.P.; v.
inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der
Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux
diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna
1997, p. 147);
-
che, secondo la più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e
di una conclusione costituisce, un presupposto processuale, indispensabile per
l’esame del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, inedita, consid.
4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
-
che la ricorrente non
contesta alcun aspetto della decisione impugnata, limitandosi ad esporre le
ragioni per cui le sarebbe impossibile affrontare il pagamento del debito
fiscale;
-
che tale situazione rende
superflua la concessione di un termine per emendare il gravame, dal momento che
la motivazione dimostra chiaramente che la ricorrente non contesta tanto il
merito della tassazione quanto la disponibilità di mezzi finanziari per far
fronte al pagamento dei propri debiti d’imposta;
-
che, in tal modo, pare
opportuno indicare alla contribuente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al
contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta,
dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,
di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
-
che, secondo l'art. 246
cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi
di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire
alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio
del Comune di domicilio o sede del contribuente;
-
che lo scritto della
contribuente appare quindi irricevibile come ricorso contro la decisione
dell’autorità fiscale;
-
che, comunque, dovrebbe
essere respinto anche nel merito, per il fatto che la procedura di reclamo si è
conclusa con una transazione tra fisco e contribuente (cfr. verbale dell’11
settembre 1998);
-
che, infatti, la
giurisprudenza di questa Camera, fondandosi sulla natura della transazione che
interviene fra fisco e contribuente, esclude che il contribuente possa recedere
dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT
n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre
1989 in re K.; CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT n. 79-81
del 3 maggio 1993 in re K.; CDT n. ..__________ del
10 febbraio 1998 in re A.);
-
che, pertanto, se anche
dovesse essere stato motivato e dunque ricevibile, il ricorso sarebbe stato
senz’altro respinto nel merito;
-
che la ricorrente è
comunque invitata ad esporre la propria situazione in una domanda di condono,
da indirizzare all’Ufficio esazione e condoni, __________ __________;
-
che, in considerazione
delle condizioni economiche della ricorrente, la Camera di diritto tributario
rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali, nonostante l’esito
del ricorso.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).