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Numero d'incarto:
80.1998.303
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00303
Lugano
26 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 1997
presentato
da:
__________ c/o __________. __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________
__________, con sede a __________, è una società costituita nel 1996 con lo
scopo di amministrare e gestire beni immobili.
Nella dichiarazione
fiscale 1997, la società in questione dichiarava un utile netto di fr. 5’182.
Notificandole la tassazione
IC/IFD 1997, con decisione del 10 settembre 1998, l'Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (UTPG) commisurava tuttavia l’utile imponibile in fr. 75’100
per l’IC e fr. 72’500 per l’IFD. L’autorità fiscale aveva infatti aggiunto
all’utile dichiarato una ripresa per spese non documentate o eccessive, nella
misura di fr. 70’000.
- La società
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 14 settembre 1998,
con cui chiedeva di ridurre l’utile imponibile a fr. 33’860.55, in considerazione
delle spese effettivamente sopportate per il personale, per gli autoveicoli e
per l’amministrazione. Si richiamava inoltre ad una lettera del 29 novembre
1996, nella quale l’autorità di tassazione avrebbe promesso di riconoscere uno
stipendio di fr. 50’000 per l’amministratore.
L’UTPG respingeva il
gravame con decisione del 19 novembre 1998, precisando di avere considerato
tutti i costi eccedenti l’importo di fr. 50’000 – oggetto della lettera citata
dalla contribuente – come distribuzioni dissimulate di utili. Alla luce della tariffa
della SVIT, infatti, il compenso riconosciuto all’amministratore appariva
ancora generoso. Inoltre, la lettera del 1996, contenente l’impegno circa il
riconoscimento delle spese per il personale, sarebbe stata fondata sul
presupposto che la società intraprendesse dei lavori di ristrutturazione, cosa
in realtà non accaduta.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ ripropone
le censure già contenute nel proprio precedente reclamo all’autorità fiscale.
In particolare, contesta l’interpretazione data da quest’ultima alla lettera
del 1996 relativa alla disponibilità ad ammettere una rimunerazione di fr.
50’000 per l’amministratore: a suo avviso, tale importo non dovrebbe includere
le spese vive, altrimenti si ridurrebbe il compenso effettivo a circa 8’000
franchi.
-
4.1.
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle
persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo
del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b. tutti i
prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in
particolare:
...[omissis]...
– le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione
delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1 LIFD prevedono da
parte loro che
1
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese
le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
4.2.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di «distribuzione dissimulata di utili» che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a
ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10,
p. 172):
•
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
•
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
•
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè,
un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi
societari.
4.3.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p.
102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della
prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.4.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit.,
p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le
persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze,
traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione
insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
- 5.1.
Il ricorso verte sulla
ripresa di fr. 70’000, effettuata dall’autorità fiscale in relazione alle spese
non ammesse.
Tale importo risulta dal
calcolo seguente:
costi del personale
(__________. __________. __________) fr. 76’670.70
affitti
versati all’__________. __________. __________ fr. 15’000.00
costi
autoveicoli fr. 12’939.75
costi
amministrativi (materiale d’ufficio, computer, natel,
apparecchiature,
spese fondazione, spese da clienti, diversi) fr. 11’943.35
ammortamento
auto fr. 4’000.00
imposta
utili immobiliari (acquisto da __________. __________) fr. 728.55
totale fr. 121’282.35
costi
ammessi in base a quanto convenuto fr. 50’000
differenza fr. 71’282.35
5.2.
Non sono riconosciute come
spese generali i salari eccessivi, superiori, cioè, alla retribuzione salariale
media, qualora le circostanze facciano presumere che siano stati determinati
unicamente o sostanzialmente dalla particolare posizione del destinatario
nell’azienda (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 271 e
giurisprudenza citata).
Nella valutazione delle
prestazioni di lavoro si devono considerare le loro modalità e la loro portata
in rapporto all’attuale mercato del lavoro nonché il risultato aziendale. In
tale contesto, si deve presupporre che un’impresa disponga di un certo margine
di apprezzamento. Criteri di giudizio sono in particolare la posizione
dell’azionista nella sua società (compiti attribuitigli, responsabilità,
portata dell’attività lavorativa, formazione ed esperienza ecc.), il confronto
dei salari all’interno dell’azienda (paragone fra salario dell’azionista e
degli altri dipendenti), la politica salariale generalmente praticata dalla
società (aumenti concessi, gratifiche ecc.), la continuità degli emolumenti, la
situazione finanziaria della società (fatturato, utile netto, rapporto fra
dividendi distribuiti e salario ecc.), il confronto con gli emolumenti del
socio di una società di persone o del titolare di una ditta individuale (in
particolare il rapporto tra il salario dell’azionista direttore e l’utile in
precedenza conseguito nella ditta individuale o nella società di persone), il
confronto con i salari pagati da imprese concorrenti (da attenuare in base a
fatturato, rendimento, capitale, numero di dipendenti, posizione sul mercato,
estensione della dirigenza, grado di indebitamento, ubicazione ecc.), fattori
ambientali (p. es. inflazione) eccetera (RF 48/1993 p. 124 e dottrina e
giurisprudenza citate).
5.3.
Nel caso della società
ricorrente, c’è un elemento in particolare che appare decisivo: il confronto
con le spese di amministrazione, di manutenzione e di gestione dei periodi
precedenti.
È bene infatti ricordare
come è nata la __________ . Nel mese di giugno del 1996,
l’. __________ __________ si rivolgeva all’autorità di tassazione,
prospettando la cessione degli stabili industriali, appartenenti ai suoi due
figli __________ e __________, ad una società anonima da costituire. Gli immobili
in questione sono due capannoni concessi in locazione a diverse società attive
nei settori della fabbricazione, del deposito di automezzi pesanti, del
riciclaggio di materie plastiche, della carrozzeria.
In una successiva lettera
del 19 novembre 1996, l’__________. __________ precisava che le entrate
provenienti dalla locazione dei capannoni in questione ammontavano negli ultimi
anni, a circa fr. 428’000 in media annua e che le uscite erano di circa fr.
34’000 all’anno. In questa stessa lettera, faceva pure presente che nei bienni
successivi sarebbero stati intrapresi rinnovamenti vari del valore di circa fr.
100’000 e che non sarebbe stato “per nulla fuori luogo” un emolumento di fr.
50’000/60’000 all’anno per l’amministratore che avesse dovuto occuparsi di tali
lavori.
L’autorità di tassazione
rispondeva a quest’ultimo scritto, in data 29 novembre 1996, nel modo seguente:
«In considerazione del fatto
che sono previsti inizialmente alcuni investimenti sull’immobile, viene
riconosciuta, a favore dell’amministratore unico, per gli anni 1997 e 1998, una
rimunerazione massima di fr. 50’000.– annui. Tale rimunerazione è inclusiva di
tutti i lavori di amministrazione (contabilità, gestione, rapporto con i
locatari ecc.).
A partire dal 1999, la
rimunerazione dovrà essere ridiscussa».
5.4.
Ora, dall’esposizione che
precede è chiara anzitutto una cosa: se, fino alla vigilia della costituzione
della società, i capannoni davano un reddito netto di quasi 400’000 franchi
all’anno, dopo la cessione degli stessi alla neocostituita società anonima il
reddito netto sarebbe sceso, secondo la ricorrente, a circa 5’000 franchi.
È dunque immediatamente
evidente che le spese sono state in qualche modo “gonfiate” dall’azionista,
nell’intento di diminuire l’utile.
È senz’altro difficile
quantificare lo stipendio che può spettare all’amministratore di una società la
cui unica attività consiste nella locazione di capannoni industriali. Può
senz’altro essere indicativo, quale orientamento, il riferimento, contenuto
nella decisione impugnata, alle tariffe dell’Associazione Svizzera dei Fiduciari
Immobiliari Sezione Ticino (SVIT). In base a tale tariffario, l’onorario
sarebbe così calcolato:
per i primi fr. 100’000 5% fr. 5’000
per
gli ulteriori fr. 150’000 4,75% fr. 7’125
per
gli ulteriori fr. 163’992 4,5% fr. 7’380
per
un totale di fr. 19’505
Per
la gestione di stabili a solo scopo commerciale o amministrativo l’onorario può
essere ridotto al massimo del 20%.
Per un nuovo mandato, è
ammessa la fatturazione separata di fr. 500 per l’esame della documentazione,
la comunicazione agli interessati ecc.; quanto alle spese postali e
telefoniche, possono essere fatturate nella misura di fr. 350 all’anno.
Alla luce del suddetto
calcolo, può ben essere considerato generoso l’operato dell’autorità fiscale,
che ha ammesso ben fr. 50’000 per il compenso dell’amministratore.
È per contro evidentemente
ingiustificato un ammontare di fr. 76’670 solo a titolo di salario a favore
dell’amministratore, cui si aggiungono ancora quasi fr. 50’000 di altre spese
connesse con la gestione dei capannoni. In particolare, non è certo ammissibile
che l’__________. __________ abbia bisogno di una parte del proprio
appartamento privato quale ufficio e che perciò prelevi dalla società ben fr.
1’250 al mese; né si vede quale bisogno abbia una società, la cui unica
attività consiste nella locazione di capannoni industriali, di disporre di
un’automobile; quanto agli altri costi amministrativi fatti valere, devono
senz’altro considerarsi inclusi nel compenso versato all’amministratore.
5.5.
In considerazione del
margine di apprezzamento, di cui necessariamente gode l’autorità fiscale nel
quantificare il salario giustificato, questa Camera ritiene di poter confermare
la decisione dell’autorità fiscale, ritenuto comunque come essa appaia generosa
e non certo sfavorevole alla ricorrente.
- 6.1.
Oltre a censurare il
merito della decisione dell’autorità di tassazione, la ricorrente invoca poi la
lettera del 29 novembre 1996 dell’UTPG, nella quale, come detto, veniva ammessa
in linea di principio una rimunerazione di fr. 50’000 per l’amministratore, limitatamente
ai primi due esercizi.
Ora, secondo la società
ricorrente, in tale importo non sarebbero state comprese «le spese vive quali
spese per autoveicolo appartenente alla società, spese per acquisto di
apparecchi o di materiale d’ufficio per la società, spese vive per precetti
esecutivi, domande di vendita di inventari, spese vive per i clienti, ecc.».
6.2.
A tale proposito, vanno
anzitutto ribadite le considerazioni già proposte in precedenza. Nel compenso
per le prestazioni dell’amministratore di immobili sono incluse tutte le spese
che rientrano nella sua attività, con la sola eccezione di costi per attività
particolarmente impegnative e che richiedono una specifica preparazione (la
tariffa della SVIT ammette p. es. la fatturazione separata delle spese per
rappresentanze davanti ai tribunali o agli Uffici di conciliazione o per
importanti rinnovazioni).
Nel presente caso, già si
è detto che l’autorità di tassazione è stata senz’altro generosa nella
commisurazione delle spese di amministrazione ammesse, soprattutto se si
confrontano con quelle di prima della costituzione della società.
Del resto, è lecito
dubitare che, se l’azionista non fosse egli stesso amministratore degli stabili
di cui si tratta, gli organi sociali avrebbero ammesso di accollarsi, oltre ad
uno stipendio per l’amministratore di oltre 70’000 franchi anche spese accessorie
per altri 50’000 franchi. Più probabilmente, si sarebbero avvalsi di un
professionista soggetto alle tariffe della SVIT.
6.3.
Se poi la censura
ricorsuale dovesse essere interpretata nel senso che la ricorrente invoca il
carattere vincolante di una promessa fattale dall’autorità fiscale, nonostante
la sua inesattezza e la sua incompatibilità con la legge, va detto che essa non
merita comunque accoglimento.
6.3.1.
Il principio della buona
fede (“Treu und Glauben”) tutela anche le relazioni tra autorità fiscali
e contribuenti; esso vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e
garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é
direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale.
Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni
inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano,
sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto
dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la
diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza
dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55
p. 391; DTF 117 Ia 297).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità
amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente
l'inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108
Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und
Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo
1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75
B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni
sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea
per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992,
p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a
ediz., Zurigo 1995, p. 25).
6.3.2.
Nella fattispecie, basti
osservare che la lettera dell’UTPG cui si riferisce la ricorrente, oltre a
precisare in modo abbastanza chiaro che la rimunerazione di fr. 50’000 «è
inclusiva di tutti i lavori di amministrazione (contabilità, gestione, rapporto
con i locatari, ecc).», si fonda pure su un presupposto che non sembra essere
stato adempiuto dalla ricorrente stessa. Infatti, l’impegno in merito al
riconoscimento dell’onorario per l’amministratore è preceduto dalla frase «in
considerazione del fatto che sono previsti inizialmente alcuni investimenti
sull’immobile» e si riferisce all’affermazione dell’__________. __________,
contenuta nello scritto del 19 novembre 1996, secondo cui sarebbero state intraprese
spese per rinnovamenti vari (impianti elettrici, impianti di riscaldamento,
bruciatori, ecc.), tali da giustificare la retribuzione di un amministratore.
Ora, dal conto economico
del primo esercizio non risulta che simili interventi siano stati effettuati.
Sarebbe pertanto piuttosto
l’autorità fiscale a poter rimproverare alla ricorrente e al suo azionista il
mancato rispetto degli impegni su cui si fonda il menzionato scritto.
- Il ricorso deve
conseguentemente essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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