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Numero d'incarto:
80.1998.308
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00308
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 del 20 agosto 1998 l’ Ufficio di tassazione esponeva
a __________ __________ quale unica sua entrata un reddito da attività
indipendente di fr. 50'000.- di media annua, poiché, nonostante una diffida e
una multa disciplinare, non aveva presentato la documentazione richiestagli.
-
Il 18 settembre 1998
il contribuente presentava reclamo, limitandosi ad affermare che durante l'anno
lavora per non più di otto mesi e per giunta in modo irregolare.
Con decisione del 23
novembre 1998 l’UT respingeva il reclamo del contribuente, con la motivazione
che non aveva ottemperato all’invito dell’autorità di esibire i giustificativi
atti a inficiare la valutazione d’ufficio del reddito.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente l’annullamento della
suddetta notifica di tassazione, limitandosi ad affermare di non guadagnare più
di fr. 10'000.- all'anno.
Con scritto del 19 gennaio
1999 il ricorrente veniva reso attento circa l'obbligo di motivare il ricorso,
di formulare una precisa richiesta e di dimostrare, fornendo le dovute prove,
la manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio.
Il ricorrente produceva
allora l'estratto del conto corrente postale degli anni 1995, 1996 (fino al 13
settembre) e 1997, come pure la decisione pretorile del 20 giugno 1996, che lo
autorizzava a vita separata dalla moglie.
- Imposta federale
diretta
4.1.
Il contribuente può
impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD).
Per la LIFD, quindi, un
reclamo contro una tassazione d' ufficio deve provare la "manifesta
infondatezza" della tassazione d'ufficio, deve essere motivato e deve
indicare eventuali mezzi di prova. Secondo il Tribunale federale, sebbene ciò
non risulti esplicitamente dalla norma legale, tali requisiti rappresentano
prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali l' autorità non
deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne l'
inammissibilità. Il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle conseguenze
dell' inosservanza dei requisiti suddetti.
La Camera di diritto
tributario non può pertanto entrare nel merito di un ricorso, interposto da un
contribuente che, dopo essere stato tassato d' ufficio, reclama senza peraltro
apportare la prova della inesattezza della tassazione per apprezzamento, quando
il contribuente sia stato invitato a motivare il ricorso ed avvertito dall'
autorità di tassazione delle conseguenze della mancata osservanza dei requisiti
legali (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552). Se
quindi il contribuente desidera che l'autorità tratti nel merito il suo
reclamo, egli deve dapprima adempiere il dovere, trascurato in precedenza, di
collaborare (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II
552, con riferimenti al Messaggio citato in: FF
1983 III pag. 133 e ad Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 7 all'art. 132).
Ne discende che il
legislatore ha inteso far dipendere l'esame di merito della tassazione
dall'adempimento di requisiti formali, quali l'esistenza di una motivazione e
la presentazione o la designazione dei mezzi di prova (STF del 21
novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552; inoltre: Schwarz/Wilhelmsen,
Das Verfahren der Steuerveranlagung nach Thurgauer Recht, Frauenfeld 1985, pag.
156 n. 5 e pag. 157 n. 10; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
Zurigo 1995, 5a ed., pag. 383).
4.2.
Orbene, nel caso di
specie, come si è visto, il contribuente non ha presentato, nonostante una
diffida e una multa disciplinare, la documentazione necessaria a consentire
all'UT di determinare il suo reddito aziendale, costringendolo così a emanare
una tassazione d’ufficio.
A sua volta il reclamo
veniva respinto con decisione del 23 novembre 1998, poiché non conteneva
motivazione di sorta, non formulava una precisa richiesta, non produceva alcun
mezzo di prova e quindi non dimostrava la manifesta inesattezza della
tassazione d'ufficio.
Orbene, di fronte alle
reiterate inadempienze del contribuente e alle carenze formali del reclamo,
l’UT non poteva far altro che dichiararlo irricevibile, come risulta senz’ombra
di dubbio dalla sua motivazione.
Al contribuente, a causa
della sua reiterata inosservanza degli obblighi procedurali, non può più essere
consentito di riprendere la collaborazione in questa sede. La decisione con la
quale l’UT ha respinto il reclamo in quanto irricevibile, deve quindi essere confermata.
È comunque appena il caso
di rilevare che nemmeno la documentazione prodotta in sede di ricorso consente
una diversa soluzione, quand'anche potesse essere concesso al contribuente di
riprendere l'obbligo di collaborazione in sede ricorsuale. Gli estratti del
conto corrente postale a partire dal 1995 non consentono da soli, in mancanza
di una contabilità o quanto meno di una registrazione precisa di tutte le entrate
e delle uscite, comprese quelle a contanti o altre (bancarie), di dimostrare la
manifesta inesattezza della decisione dell'UT.
L'incompletezza dei dati
- si consideri nondimeno che già le entrate accreditate sul conto corrente
postale ammontano da sole a oltre fr. 47'000.- per il 1995 e a fr. 22'000.- per
i primi otto mesi del 1996 - e la loro frammentarietà con conseguente impossibilità
di stabilire sulla base di semplici estratti la natura degli accreditamenti,
come pure quella degli addebitamenti, non consentirebbero altra soluzione se
non quella di emettere una tassazione d'ufficio e sarebbero in ogni caso ben
lungi dall'essere sufficienti a dimostrare la manifesta inesattezza
dell'operato dell'UT. Quest'ultimo, per altro, non ha fatto altro che
riprendere il reddito aziendale della precedente tassazione, pure valutato
d'ufficio, e non contestato dal contribuente.
- Diritto cantonale
5.1.
Contro la decisione di
tassazione e contro la tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro trenta
giorni (art. 206 cpv. 1 LT).
Il reclamante deve
indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono
fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati
esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato
un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la
comminatoria d’irricevibilità.
Tali requisiti, così come
per il diritto federale, rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in
mancanza dei quali l' autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo
limitarsi a constatarne l' inammissibilità. Il reclamante deve tuttavia essere
avvertito delle conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti.
Anche per l'IC vale
pertanto quanto rilevato sopra (consid. 4.1) in materia di IFD.
5.2.
Anche per quanto concerne
l’IC, questa Camera non può far altro che ribadire quanto già argomentato in
materia di IFD (consid. 4.2.). Le reiterate inadempienze del contribuente gli
precludono a questo stadio la possibilità di riprendere la collaborazione in
questa sede.
La decisione con la quale
l’UT ha respinto il reclamo in quanto irricevibile, deve quindi essere
confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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