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Numero d'incarto:
80.1998.35
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00035
Lugano
14 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 marzo 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
_ _, _ _,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente ha dichiarato un reddito aziendale di
fr. 16'722,75, che l'Ufficio di tassazione ha invece rivalutato a fr. 23'000.--
(cfr. notifica della tassazione dell'11 agosto 1997). Con tempestivo reclamo
del 13 agosto successivo il contribuente chiedeva spiegazioni all'UT sui motivi
della rivalutazione del reddito aziendale, dichiarandosi sostanzialmente
disposto ad accettare una rivalutazione di due o tremila franchi, ma non
addirittura di settemila.
Con decisione del 23
febbraio 1998 l'UT respingeva il reclamo, poiché non sarebbero stati dichiarati
tutti i sussidi percepiti nel biennio di computo. Mancherebbero in particolare
fr.10'120.-- circa relativi a contributi per l'alpeggio del 1995 e 1996 e a contributi
ecologici per il 1996. Si otterrebbe cosi un reddito aziendale di fr.
21'782.--, cui andrebbero aggiunti, secondo l'UT, ulteriori fr.1'200.-- circa a
dipendenza degli accantonamenti di carattere monetario effettuati nel biennio
di computo, pari alla differenza di fr.11'000.-- circa tra i capitali a
risparmio dichiarati al 1 ° gennaio 1995 e quelli dichiarati al 1° gennaio
1997.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente contesta la decisione su reclamo dell'UT,
argomentando di non aver dichiarato i sussidi per l' alpeggio, avendoli interamente
consumati per le spese dell'alpe (metà al padrone, un quarto per aiuti diversi
e un quarto per costi di trasporto). Rileva inoltre che i contributi per il
1996 sono stati preavvisati soltanto nel dicembre del 1996 e effettivamente
versati solo nel gennaio del 1997. Un terzo dei sussidi sarebbe poi stato
riversato, secondo il ricorrente, al suo collega _, con cui dal 1993 ha
costituito una società semplice. Lamenta, a questo proposito, che l'Ufficio
cantonale dell'agricoltura avrebbe cambiato l'intestazione solo quest'anno.
Osserva infine che il capitale presente a fine anno costituisce per lui la
necessaria riserva per far fronte al costo della vita fino ad ottobre.
-
Gli art. 199 cpv. 2
LT e 125 cpv. 2 LIFD stabiliscono l'obbligo, per le persone fisiche con reddito
da attività lucrativa indipendente e per le persone giuridiche di allegare alla
dichiarazione i conti annuali firmati del periodo di computo oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e
dei prelevamenti privati.
Tali principi vigono, in
linea di principio, anche per i contribuenti che conseguono un reddito agricolo
a titolo indipendente. Per coloro che tengono una contabilità, il reddito agricolo
netto si determina in conformità dei criteri generali invalsi nel diritto
commerciale. In assenza della contabilità si procede alla valutazione del
reddito sociale (CDT 420-88 del 25.11.1988 in re R.G.; CDT 147
del 28.6.91 in re S. R.; inoltre Bottoli, lineamenti di diritto
tributario ticinese, ed. 1977 pag. 49 no 5.2.3).
- Nel caso in esame,
si pongono essenzialmente due problemi: il primo riguardante l'inclusione o
meno di determinati sussidi ricevuti dal contribuente relativi agli anni di computo
1995-96; il secondo relativo all'incremento della sostanza al 1° gennaio del
1997 rispetto a quella denunciata due anni prima all'inizio del periodo fiscale
1995-96.
4.1.
Dagli atti dell'incarto
emerge che il contribuente non ha incluso nei propri conti una parte dei
sussidi ricevuti o di pertinenza del periodo di computo 1995-96 e, meglio, in
ragione di fr. 3'767.-- di media annua. Tale importo - come risulta dal
calcolo manoscritto in calce elenco dei sussidi per gli esercizi 1995 e 1996
della Sezione dell'agricoltura, allestito dall'UT in sede di reclamo - è già
stato calcolato al netto della parte di sussidi che il ricorrente riversa al
socio _.
Al reddito aziendale
dichiarato dal contribuente deve quindi essere aggiunto l'importo mancante dei
sussidi da lui effettivamente percepiti, dedotti quindi quelli del socio, per
un importo pari a fr. 3'767.-- di media annua.
Già per questo solo fatto
il reddito aziendale ammonta quindi a fr. 20'490.-- di media annua.
Di nessun rilievo
l'obiezione secondo la quale una parte dei sussidi del 1996 sarebbe stata
versata solo all'inizio del 1997. Il calcolo dell'UT si fonda correttamente,
per ragioni di praticità e di sicurezza, sui sussidi di competenza
dell'esercizio, anche se erogati qualche giorno dopo la sua fine. Esso deve
quindi essere confermato. Ciò comporta comunque che i sussidi di competenza
dell'esercizio 1996, versato all'inizio del 1997, non potranno più essere
considerati una seconda volta nella tassazione 1999-2000, perché versati nel corso
del 1997.
4.2.
Vero è che l'UT ha
ulteriormente rivalutato il reddito aziendale fino a concorrenza di fr.
23'000.-- in ragione del risparmio monetario del contribuente nel biennio di computo.
Anche sotto questo profilo
la decisione dell'UT appare ineccepibile e sicuramente non ingenerosa.
L'aumento di liquidità al
1° gennaio 1997 rispetto al 1° gennaio di due anni prima è stato, secondo
quanto il ricorrente stesso ha dichiarato, di circa fr. 11'000.--. Il che, sia
in considerazione della ridotta entità dei redditi denunciati dal ricorrente
sia in considerazione dei costi necessari per far fronte al fabbisogno per vivere,
anche se molto modesti, poteva senz'altro autorizzare l'UT a elevare il reddito
aziendale fino a fr. 23'000.-- di media annua.
Di nessun rilievo, a
questo riguardo, quanto affermato dal contribuente circa l'uso di tale avere -
nel quale, sia notato di transenna, non è inclusa la parte dei sussidi dell'esercizio
1996, versato solo nel gennaio del 1997- per far fronte ai (futuri) bisogni dell'anno
entrante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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