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Numero d'incarto:
80.1998.81
Data decisione, Autorità:
19.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00081
Lugano
19 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 aprile 1998
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione IC
1995-96 l'Ufficio di tassazione di Locarno ha esposto al contribuente una
sostanza immobiliare di fr. 3'259'860.- e una sostanza aziendale di fr.
1'622'954.-, da cui ha dedotto debiti privati per fr. 621'000.- e debiti
aziendali per fr. 2'692'049.- (cfr. decisione su reclamo del 14 aprile 1998).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta sia la sostanza
immobiliare sia la sostanza aziendale che gli è stata esposta dall'UT. Lamenta
la stima eccessiva degli immobili e l'eccessiva valutazione dell'officina meccanica.
-
3.1.
La sostanza imponibile
comprende tutti gli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art.
41 cpv. 1 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni
degli art. 22 ss. della LT (cfr. art. 41 cpv. 2 LT).
L’art. 42 LT stabilisce
che gli immobili, la cui nozione è quella dell’ art. 655 CCS (cpv. 2), e i loro
accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione
dei terreni agricoli e forestali (la cui imposizione è regolata dall’art. 43
LT).
3.2.
Infatti, nel Canton
Ticino, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei
loro accessori (art. 42 LT; art. 1 Lst). Secondo la legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare, in vigore fino al 31 dicembre 1996, l’allestimento
delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima - composto di tre
funzionari tecnici (art. 7 Lst) - il quale, pur potendo affidare l’operazione
a uno o due dei suoi membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone
particolarmente esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in
seduta collegiale (art. 10 Lst).
3.3.
Come ha sottolineato il
Tribunale federale, in una sentenza nella quale ha affermato l’esperibilità del
ricorso di diritto pubblico contro le decisioni definitive in materia di stima,
già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 s. LT 1976 e art.
7 s. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza
immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. sentenza 26 gennaio
1990, in RDAT 1990 p. 169).
Quest’ultima circostanza
basta ad escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di
ricorso contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure
indirizzate contro le decisioni delle autorità competenti in materia di revisione
delle stime. In virtù della indipendenza della procedura di revisione delle
stime da quella di tassazione, infatti, tutte le contestazioni contenute nel
ricorso, sia che si riferiscano ad aspetti formali sia che attengano ad aspetti
sostanziali, avrebbero dovuto essere sottoposte all’autorità competente in
materia di stima (cfr. sentenza CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re
S.K.; sulla questione come debba essere calcolato il valore di stima nel caso
in cui le stime non siano ancora cresciute in giudicato, cfr. CDT n. 162
del 22 agosto 1994, in RDAT I-1995 n. 8t; da ultimo CDT n.
80.97.00016 del 25 marzo 1997 in re A.M.).
3.4.
In questa sede si può solo
rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile,
essendosi limitata ad applicare il valore di stima ufficiale cresciuto in
giudicato.
Infatti, la revisione
generale delle stime ufficiali in territorio di __________
è stata effettuata nel 1994, in base al programma di lavoro contenuto nel
decreto esecutivo del 31 marzo 1993. I prospetti contenenti la revisione delle
stime dei fabbricati e dei terreni sono stati depositati il 20 settembre 1994 e
il Municipio ne ha dato comunicazione agli interessati sia mediante usciere o
lettera raccomandata sia mediante affissione all’albo comunale. Gli interessati
hanno potuto prendere visione dei prospetti di stima dal 26 settembre 1994, per
un periodo di trenta giorni. Il termine di reclamo è stato fissato al 28
novembre 1994, conformemente a quanto previsto all’art. 16 Lst (cfr. avviso del
Dipartimento delle finanze e dell’economia, del 20 settembre 1994, in Foglio
Ufficiale n. ____________________ del 20
settembre 1994, pp. -).
Non risulta che la stima
ufficiale dei beni immobili situati nel Comune di __________
e appartenenti al ricorrente sia stata contestata. Il ricorrente d'altronde
nemmeno lo pretende.
Di conseguenza, l'Ufficio
di tassazione non poteva fare altro che applicare la stima in questione,
entrata in vigore il 1° gennaio 1995.
3.5.
Si può ancora osservare
che, con l’entrata in vigore della nuova legge sulla stima, a partire dal
periodo fiscale 1997-98, nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con
una diminuzione del 20% (art. 47 cpv. 1 Lst 1996). Fra i Comuni interessati da
questa norma transitoria rientra anche __________
(cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996).
Lo sconto in questione è
stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i
proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa
con stime molto più vecchie, quindi molto più basse.
La legge sulla stima
applicabile alla tassazione qui in esame non consente tuttavia di adottare un
analogo rimedio per quanto concerne la tassazione 1995/96. Deve comunque essere
fatto presente al ricorrente che anch’egli ha goduto, per diversi periodi
fiscali, di un trattamento di favore, essendo imposto in base ad una stima
molto inferiore al valore commerciale delle sue proprietà.
- Del tutto priva di
consistenza appare poi la contestazione della valutazione della sostanza
aziendale. Basti rilevare che l'UT si è rigorosamente attenuto a quanto emerge
dal bilancio al 31 dicembre 1994 presentato dal contribuente. Così come
ritenuto dall'autorità fiscale, l'attivo aziendale, dedotto l'immobile perché
tassato separatamente, ammonta infatti, secondo il bilancio al 31 dicembre
1994, a fr. 1'622'954.-.
È inoltre appena il caso
di rilevare che anche i debiti considerati dall'UT sono stati desunti dal
bilancio senza modifiche di sorta.
Il contribuente, nella
misura in cui contesta i dati della dichiarazione senza fornire alcuna
spiegazione di sorta di questo suo cambiamento d'opinione, rasenta la temerarietà.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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