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Numero d'incarto:
80.1999.141
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00141
Lugano
13 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 28 giugno 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________
dichiaravano, oltre al reddito del lavoro del marito, un reddito della sostanza
immobiliare di fr. 8'000.- di media annua. Nella tassazione, notificata ai
contribuenti il 21 settembre 1998, l' Ufficio di tassazione rettificava
l'ammontare del reddito della sostanza elevandolo a fr. 27'530.- di media annua
rettificando di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione.
L'11 novembre 1998
__________ __________ si rivolgeva all' Ufficio di tassazione lamentando il
considerevole aumento del reddito imponibile rispetto al periodo precedente e
chiedendo che la tassazione fosse riveduta.
Il 18 novembre 1998 l'
Ufficio di tassazione invitava i contribuenti a giustificare il ritardo del
loro reclamo. L'11 dicembre successivo i coniugi __________, rilevando che già
durante il mese di settembre vi sarebbero stati tra __________ __________ e una
funzionaria dell'UT, la signora __________, dei colloqui che non avrebbero
consentito per incomprensione o malinteso di chiarire la reale situazione.
Con decisione del 21
giugno 1999 l'UT respingeva il reclamo, dichiarandolo tardivo.
- Con tempestivo
ricorso del 28 giugno 1999 i coniugi __________, pur dando atto di non poter
contestare oggettivamente la tardività del loro reclamo, protestano la loro buona
fede e chiedono di ridurre il reddito della sostanza a fr. 8'000.- di media
annua. Argomentano che tale è l'importo loro versato dagli inquilini, i genitori
della signora __________, per l'affitto dell'abitazione di __________. Rilevano
inoltre che la signora __________ potrà confermare la tempestività della loro
dichiarazione.
Sempre in data 29 giugno
1999 i coniugi __________ presentavano all' Ufficio di tassazione una domanda
di revisione.
- Con scritto del 3
settembre 1999, dopo l'udienza tenutasi lo stesso giorno, i ricorrenti hanno
dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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