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Numero d'incarto:
80.1999.170
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00170
Lugano
13 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96 - 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 31 maggio 1996 l’
Ufficio di tassazione notificava a __________ e a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1995-96, che veniva emessa d’ufficio per la mancata presentazione,
malgrado richiamo, diffida e multa disciplinare della dichiarazione d’imposta.
Il reclamo presentato contro la stessa veniva dichiarato irricevibile in quanto
tardivo con decisione del 15 marzo 1999.
Anche nel periodo fiscale
IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ con decisione del 24 agosto 1998 venivano
tassati d’ufficio per gli stessi motivi del periodo precedente. Il relativo
reclamo veniva dichiarato irricevibile con decisione del 22 marzo 1999, poiché
i contribuenti non avevano dato seguito alla richiesta dell’UT di completarlo e
nemmeno alla convocazione fissata dall’autorità fiscale perché potessero
esprimersi oralmente.
- Con lettera del 20 aprile
1999, pervenuta all' Ufficio di tassazione soltanto il 27 aprile, __________
__________ chiedeva all’ Ufficio di tassazione la ripartizione degli elementi
imponibili delle tassazioni 1995-96 e 1997-98.
Con decisione del 27
aprile 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva la domanda in quanto tardiva.
Il 26 maggio successivo il
contribuente presentava reclamo contro il diniego della richiesta di
ripartizione degli elementi imponibili dei coniugi, spiegando che nel corso del
1998 la moglie ha abbandonato l’abitazione coniugale portando con sé una serie
di documenti e spiegando che la causa di divorzio è già giunta allo stadio
della discussione finale.
Con decisione del 4 agosto
1999 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo la tardività della richiesta di ripartizione.
-
Con il presente, tempestivo
ricorso __________ __________ chiede l’annullamento della suddetta decisione,
rilevando si essere stato impossibilitato ad agire nei termini di legge,
poiché non aveva accesso alla documentazione per asserito dolo della moglie.
Osserva inoltre che tutte le pratiche fiscali sono sempre state espletate dalla
ex moglie.
-
Conformemente all’art. 26c
cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di
principio e non è di rilevante importanza.
-
5.1.
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LT, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente
dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota
nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta
scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della
tassazione.
Questa Camera ha avuto
modo di precisare che la richiesta di riparto deve pervenire entro 30 giorni
dall'intimazione dell'ultima decisione di merito, vale a dire, a seconda dello
svolgimento della procedura, dalla notifica della tassazione, rispettivamente
dalla decisione su reclamo o dalla sentenza della CDT (CDT n. 70/94 del 25
maggio 1994 in re M. e I. D.).
5.2.
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LIFD, invece, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono della
loro quota nell’imposta complessiva unicamente quando uno di essi è
insolvibile. La Legge federale non consente invece ai coniugi, a differenza
della legge cantonale, di chiedere la ripartizione degli elementi imponibili
entro trenta giorni dalla notifica della tassazione.
5.3.
La domanda di riparto, nel
presente caso, è pacificamente tardiva.
5.3.1. Va invero
rilevato che le decisioni del 15 marzo risp. del 22 marzo 1999 (entrambe
ritirate il 20 marzo) hanno dichiarato irricevibili i reclami presentati contro
le notifiche di tassazione IC/IFD 1995-96 risp. 1997-98, il primo, come si è
visto in narrativa, per manifesta tardività, il secondo per mancanza di collaborazione
nel presentare la necessaria documentazione.
Ne consegue quindi che le
notifiche di tassazione del 31 maggio 1996 (IC/IFD 1995-6) e del 24 agosto 1998
(IC/IFD 1997-98) sono cresciute in giudicato e costituiscono le decisioni di
merito da cui decorre il termine di trenta giorni per chiedere la ripartizione
degli elementi imponibili dei coniugi.
La richiesta pervenuta
all'UT soltanto il 27 aprile 1999 è quindi manifestamente tardiva.
5.3.2.
Essa lo sarebbe anche -
sia notato a titolo del tutto abbondanziale - nella denegata ipotesi in cui si
volesse far decorrere il termine dalla notifica delle decisioni con cui l'UT
dichiarava irricevibili i reclamo in materia di IC/IFD 1995-96 e 1997-98.
L’Ufficio di tassazione ha
infatti potuto accertare per il tramite della Posta che le due decisioni,
spedite per lettera raccomandata, sono state ritirate entrambe personalmente da
__________ __________ il __________ 1999, come risulta dalla firma apposta sul
registro postale delle raccomandate. Anche in questo caso, quindi, la richiesta,
formulata per lettera semplice pervenuta all'UT soltanto il 27 aprile, sarebbe
tardiva, poiché il termine sarebbe scaduto il 19 aprile 1999.
5.3.3. A giusta ragione
l’UT ha quindi dichiarato irricevibile (per tardività) la richiesta in materia
di IC.
5.3.4 Per quanto
concerne poi l’IFD, è infine appena il caso di ribadire che una simile
possibilità non è nemmeno contemplata dalla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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