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Numero d'incarto:
80.1999.218
Data decisione, Autorità:
17.03.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00218
Lugano
17 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 1999
in materia di: imposta annua intera a
fine assoggettamento o in caso di intermedia - IFD 1995
presentato da:
Eredi fu __________ __________, __________ __________. __________,
rappr. da: __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 27
luglio 1995 decedeva in un incidente della __________ __________ __________,
che svolgeva l’attività di esercente a __________ __________, dove era
proprietario dell’Albergo __________. A seguito del decesso del marito, anche
la moglie, che lo coadiuvava nella gestione dell’albergo, cessava l’attività.
L’albergo veniva affittato a terzi che ne continuavano la gestione.
1.2.
Venivano quindi
definite le diverse tassazioni: tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96 valida dal
1° gennaio 1995 al 27 luglio 1995; tassazione intermedia per decesso del
contribuente e per cessazione dell’attività lucrativa della moglie, valida dal
28 luglio 1995 al 28 febbraio 1996; tassazione intermedia per devoluzione per
causa di morte dal 1° marzo 1996 al 31 dicembre 1996 (rendita __________).
1.3.
Successivamente
il 5 ottobre 1998 l’Ufficio di tassazione notificava agli eredi fu __________
__________ un’imposta federale annua intera a fine assoggettamento,
conformemente all’art. 47 LIFD, di fr. 95'024.50, calcolata su un su di un
utile di liquidazione di fr. 826'300.-.
1.4.
Gli eredi
fu __________ __________ presentavano reclamo in tempo utile, in cui veniva
contestato il valore venale attribuito all’immobile aziendale che era stato trasferito
nella sostanza privata. L’importo di fr. 1'190'000.- sarebbe infatti eccessivo,
considerevolmente più alto della valutazione effettuata dalla Società svizzera
degli albergatori, che stimava il valore dell’immobile in fr. 890'000.-.
L’albergo sarebbe poi stato venduto per soli fr. 750'000.- tutto compreso.
Dopo aver
sentito le ulteriori spiegazioni dei contribuenti nel corso dell’audizione del
14 settembre 1999, l’Ufficio di tassazione con decisione del 27 settembre 1999
accoglieva il reclamo conformemente all’accordo raggiunto. Riduceva pertanto
l’utile di liquidazione imponibile a fr. 551'541.- e l’imposta dovuta a fr.
61'810.-.
Il
verbale dell’audizione recita testualmente:
I
comparenti richiamano i contenuti del reclamo. Comunicano che gli eredi
__________, già a partire dall'indomani della morte del congiunto, hanno fatto
il possibile per vendere la proprietà (spendendo circa 20'000.- fra perizie,
inserzioni, ...). Non trovando acquirenti sono poi stati costretti ad accettare
il prezzo offerto dall'inquilino __________ (fr. 750'000.-).
Dopo
approfondito esame delle problematiche presenti le parti concordano di ridurre
il profitto in capitale (valido solamente ai fini dell'IFD), prima della
deduzione del contributo speciale AVS, in fr. 560'000.-.
L'UT
si riserva di sottoporre l'accordo, per approvazione, alla Divisione delle
Contribuzioni. In caso di mancata approvazione di quest'ultima 1'UT prenderà
nuovamente contatto con i comparenti.
Letto
e approvato. (seguono le firme)
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso gli eredi fu __________ __________ contestano
nuovamente il valore dell’immobile e chiedono un’ulteriore riduzione dell’utile
di liquidazione imponibile, che prenda in considerazione il prezzo di vendita
dell’immobile, qualora non risultasse di favore.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione chiede la reiezione del gravame, rilevando che il reclamo è stato
definito concordemente in occasione dell’audizione del 14 settembre 1999, tenendo
conto sia della perizia prodotta dai contribuenti sia del prezzo di vendita conseguito.
2.3.
All'udienza
del 29 febbraio 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il
rappresentante dei ricorrenti ha ribadito che l'immobile è stato venduto per
soli fr. 750'000.-. Ribadisce inoltre che, al pari della Divisione delle
contribuzioni, anche a lui doveva essere riservato un termine per aderire
all'accordo del 14 settembre 1999.
- Come
si è visto, nel presente caso tra le parti è stato raggiunto in data 14
settembre 1999 un accordo sul valore da attribuire all'immobile al momento del
decesso di __________ __________ e del conseguente trasferimento dalla sfera
aziendale in quella privata. Si pone pertanto il problema della rilevanza
dell'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente. A tale proposito,
esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla
natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso
che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia
validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989
in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione
raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti
sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle
considerazioni che seguono.
3.1.
Benché la
legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano
l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung),
dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate
condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Mansarda,
Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo
può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare,
che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann/Zuppin-
ger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi
casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non
è possibile un accertamento esatto.
3.2.
Secondo
la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità
fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche
Massnahme (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo
aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung) dalla cui
natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze
vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto
preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung
[cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene,
per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della
successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo
contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se
così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili
conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu
und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).
3.3.
Questa
opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta
la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo
dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che
nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di
una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der
Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger
erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen
oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen,
bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung
bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr
für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist (Rickli, Die Einigung
zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta
di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente,
che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla
figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti
eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli
stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e
contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di
tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso
del procedimento di reclamo.
3.4.
Come si
vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa
fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In
tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in
ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più
esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato,
sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente
recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta
fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo
cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa
in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter
tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso (si vedano inoltre sull'inte5ra questione dell'accordo
transattivo, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T. e G. T.; CDT n.
79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).
- 4.1.
Esaminando
il testo della transazione sottoscritta il 14 settembre 1999, il cui testo è
stato integralmente riportato sub 1.4., si deve trarre la conclusione che tra
le parti è stato concluso un vero e proprio accordo di portata obbligatoria, la
cui entrata in vigore era subordinata unicamente all'accettazione da parte del
superiore gerarchico dell'Ufficio di tassazione, vale a dire la Divisione delle
contribuzioni.
Ciò si
spiega con il fatto che l'accordo tra l'Ufficio di tassazione e il
rappresentante dei contribuenti faceva sostanzialmente propria la valutazione
dell'immobile di fr. 890'000.- espressa, su incarico dei ricorrenti medesimi,
dalla Società svizzera degli albergatori, al posto della valutazione ben
superiore, addirittura di fr. 1'194'300.-, formulata dall'Ufficio cantonale di
stima in occasione della revisione generale delle stime del 1996.
Al
momento della stipula dell'accordo alle parti era d'altronde noto - e ciò
risulta anche dal verbale - che l'immobile era stato successivamente venduto
il 3 dicembre 1998, in mancanza d'acquirenti, per soli fr. 750'000.-.
Mettere
ora in discussione i termini chiari e inequivocabili del suddetto accordo, accettato
dai ricorrenti senza condizioni al momento della firma del 14 settembre 1999,
appare difficilmente compatibile con la buona fede processuale.
Questa
Camera, quindi, non può che confermarne la natura vincolante e rigettare il
presente ricorso.
4.2.
Certo,
non sfugge a questa Camera, come non era sfuggito alle parti, che l'immobile è
stato venduto a un prezzo inferiore alla valutazione più favorevole. Ciò è
tuttavia avvenuto oltre tre anni dopo il suo passaggio dalla sfera aziendale
alla sfera privata.
L'accordo
raggiunto, con riferimento al momento determinante per il passaggio dell'immobile
nella sfera privata, appare del tutto ragionevole. Si situa invero nettamente
al di sotto delle stime ufficiali aggiornate nel corso del 1996 e aderisce alla
valutazione proposta dalla fiduciaria che i ricorrenti avevano incaricato di
valutarlo. Che poi l'immobile sia stato venduto tre anni dopo, verosimilmente
sotto costo per sopravvenute necessità dei ricorrenti, nulla toglie alla
correttezza della valutazione prudenziale, che era stata espressa da una
società specializzata quale è la Società svizzera degli albergatori.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
E` ammesso
il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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