__________ __________, __________ __________,
rappr. da: Sindacato __________ e __________,
__________ __________ __________ __________,
-
che,
nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano la deduzione di fr. 18’000 (fr. 15’300 per l’IFD) per
figli a carico, indicando, sulla prima pagina del modulo, i nominativi e la
data di nascita dei loro tre figli;
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che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 9 novembre
1998, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione di soli fr.
6’000 (fr. 5’100 per l’IFD), cioè limitatamente ad un figlio a carico;
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che, con
scritto del 20 maggio 1999, i contribuenti asserivano di avere appreso
dall’istituto delle assicurazioni sociali che era stata loro intimata la
tassazione 1997/98, sulla cui base era stato loro negato il sussidio per i
premi della cassa malati, e chiedevano quindi che l’autorità fiscale procedesse
alla notifica della decisione stessa, non avendola essi mai ricevuta;
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che, in
data 21 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione trasmetteva ai contribuenti copia
della notifica del 9 novembre 1998;
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che i
contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 25 maggio
1999, chiedendo la deduzione per tre figli a carico, così come indicato nella dichiarazione
fiscale;
-
che
l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del
28 giugno 1999, adducendo che i reclamanti avevano proceduto al pagamento dei
conguagli d’imposta già il 18 dicembre 1999 (recte: 1998) e che in tal
modo avevano ammesso con un fatto concludente di avere ricevuto la notifica di
tassazione, cui si fa riferimento nella richiesta di conguaglio stessa;
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che, con
sentenza del 13 settembre 1999, la Camera di diritto tributario ha respinto un
ricorso del contribuente contro la suddetta decisione su reclamo, constatando
che la tassazione era passata in giudicato;
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che, con
istanza del 25 ottobre 1999 all'Ufficio di tassazione, __________ __________ ha
chiesto la revisione della tassazione 1997/98;
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che, in
data 3 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione ha trasmesso l'istanza alla
Camera di diritto tributario, ritenendo quest'ultima competente a decidere
sull'istanza di revisione, in applicazione dell'art. 234 cpv. 1 LT
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che gli
articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale
all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
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che la
reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono
essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o
sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);
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che, in
materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata
all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in
giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia
per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3,
p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.);
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che è
infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada
proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato
la decisione della quale si postula la revisione;
-
che anche
per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere
presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta
in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate
nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia
di revisione, in RTT 1988, p. 39);
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che ne
consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell'istanza
di revisione è dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo nel merito,
e non della Camera di diritto tributario, che si è limitata a constatare la
sopravvenuta res judicata della notifica della tassazione;
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che
contro la decisione in materia di revisione sono poi ammessi ancora i rimedi
del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, qualora
l'istanza non dovesse essere accolta;
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che gli
atti sono pertanto rinviati all'Ufficio di tassazione.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).