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Numero d'incarto:
80.1999.255
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00255
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999
in materia di: multa disciplinare e
tassa per diffida
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 12
agosto 1999 l'Ufficio di tassazione infliggeva al rappresentante della
Comunione ereditaria fu __________ __________ una multa disciplinare di fr.
50.-;
-
che
l'interessato non contestava la multa disciplinare e nemmeno la pagava;
-
che
pertanto il 22 ottobre 1999 l'Ufficio esazione gli sollecitava il pagamento
della multa, cui aggiungeva una tassa di diffida di fr. 30.-;
-
che il 18
novembre 1999 __________ __________ presentava per conto degli eredi un reclamo
non __________ in lingua tedesca contro la multa;
-
che con
decisione del 29 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione respingeva in ordine il
reclamo in quanto tardivo, essendo la decisione di multa disciplinare stata
intimata il 12 agosto precedente;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso in lingua tedesca __________ __________
__________, sempre per conto degli eredi, contesta la decisione su reclamo
dell'Ufficio di tassazione;
-
che con
lettera raccomandata del 10 dicembre 1999 questa Camera assegnava a __________
__________ __________ un termine di quindici giorni per provvedere alla
traduzione in italiano del ricorso, con l'avvertenza che in caso di mancato
ossequio dell'invito a tradurre il ricorso entro il termine assegnatole,
avrebbe avuto quale conseguenza l'irricevibilità del gravame;
-
che
__________ __________ __________ non ha dato alcun seguito all'invito di
tradurre il ricorso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990 in re V.M.);
-
che per
non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi
peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa
da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al
contribuente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep.
1991 p. 234);
-
che,
secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i
confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere
modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die
Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);
-
che nel
caso di specie il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per vizio di
forma e, meglio, a causa della mancata traduzione del ricorso in lingua
italiana;
-
che
pertanto, così stando le cose, non mette neppure conto esaminare se il reclamo
presentato il 18 novembre 1999 contro la decisione di multa del 12 agosto 1999
sia tempestivo, vale a dire sia stato presentato nel termine di trenta giorni
dalla notificazione della decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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