-
che nella
dichiarazione fiscale 1995/96 i coniugi __________ e __________ __________
chiedevano la deduzione di un importo di fr. 3'000 in media annua per
"persone bisognose a carico";
-
che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 13 maggio
1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città negava la deduzione richiesta,
considerando non adempiuti i relativi presupposti;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 20 maggio 1996,
adducendo di non provvedere più al mantenimento della signora __________
, madre del marito, deceduta nel 1994, mentre sarebbe stata ancora a
loro carico la madre della moglie, __________ __________ -;
-
che
l'autorità fiscale respingeva tuttavia il gravame con decisione del 21 luglio
1997, argomentando che il contributo versato alla signora __________ per il
mantenimento si ridurrebbe a fr. 235 al mese e non raggiungerebbe pertanto
l'importo della deduzione richiesta;
-
che i
coniugi __________ hanno impugnato, con scritto del 15 febbraio 1999, indirizzato
all'Ufficio di tassazione, sia la tassazione 1997/98 sia la tassazione 1995/96,
adducendo di non essersi potuti occupare prima della questione a causa
dell'infarto che ha colpito il marito e dell'invalidità della moglie;
-
che, per
quanto concerne il periodo 1995/96, l'autorità fiscale ha trasmesso il gravame
alla Camera di diritto tributario, per ragioni di competenza;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che, per
l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1
LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario;
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
-
che,
nella fattispecie, al contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per
raccomandata, in data 21 luglio 1997;
-
che il
ricorso è pertanto manifestamente tardivo, essendo stato inoltrato oltre due anni
dopo la notifica della decisione contestata;
-
che gli
articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD prevedono una restituzione in intero
dei termini, quando è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
-
che,
secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la
malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente
intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza
citata);
-
che, se
la malattia si protrae per un tempo lungo, si nominerà un tutore o un curatore
che intraprenda gli atti necessari, mentre, se il contribuente non è in grado
di adempiere i propri obblighi a causa di impedimenti fisici o psichici, è
obbligato a nominare un rappresentante, se ne ha la possibilità (ibidem);
-
che,
analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento
a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi
dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire
o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194);
-
che è
allora del tutto evidente come la malattia dei ricorrenti non basti a
giustificare una restituzione dei termini, soprattutto se si pensa al tempo
intercorso fra la notifica della decisione e la sua impugnazione;
-
che, del
resto, a prescindere dalla gravità delle malattie che avrebbero colpito i ricorrenti,
sulle quali manca ogni indicazione precisa, nulla avrebbe impedito loro di
nominare un rappresentante contrattuale, che si occupasse della gestione della
loro situazione fiscale in concomitanza con la malattia e/o l'invalidità che li
ha colpiti;
-
che il
ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).