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Numero d'incarto:
80.1999.268
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00268
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1999
in materia di: imposta
annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale
IC 95, IFD 95
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- A
seguito di un evento assicurato, realizzatosi il 23 dicembre 1995, __________
__________ riscattava la polizza del III Pilastro A presso la Compagnia
d'assicurazione __________. Il 5 marzo 1996 la __________ versava l'importo di
fr. 39'217,20 alla Compagna d'assicurazione __________ __________ a beneficio
della polizza II __________ di __________ __________.
Con due
distinte decisioni del 20 maggio 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città
notificava al contribuente l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale
provenienti dalla previdenza secondo l'art. 38 LIFD per un ammontare di fr.
36.- e secondo l'art. 306 LT per un ammontare di fr. 596,50.
- Il
9 giugno 1999 il contribuente presentava reclamo in lingua tedesca.
Con
lettera del 16 giugno 1999 l'UT assegnava al contribuente un termine fino al 15
luglio per tradurre il reclamo in italiano, con l'avvertenza che in caso
contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il termine scadeva
infruttuoso.
Con
decisione del 19 novembre 1999 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo in materia
di imposta cantonale.
Con
ulteriore decisione del 19 novembre 1999 l'UT respingeva nel merito il reclamo
in materia di imposta federale diretta, elevando l'ammontare dell'imposta
dovuta a fr. 77,60.
- Il
contribuente ha impugnato la suddetta decisione con il presente, tempestivo
ricorso del seguente tenore letterale: "un trapasso (senza pagamento in
contanti) dal III pilastro al II pilastro non è tassabile (vedi
fotocopie)".
L'UT
propone di respingere il ricorso.
Imposta
cantonale
- 4.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
4.2.
L'osservanza
della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
Per non
incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro a
pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella
ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente, attribuendogli
contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia
37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).
4.3.
Va
inoltre rilevato che, secondo il Tribunale federale, il principio della
territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole
linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8
(che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l'
altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger,
Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.).
4.4.
Nel caso
di specie il reclamo del ricorrente è stato dichiarato irricevibile
dall'Ufficio di tassazione per il fatto che non era stato tradotto dal
reclamante nel termine attribuitogli dall'UT con lettera del 16 giugno 1999.
Questa
Camera non può quindi che confermare la fondatezza della decisione con cui l'UT
ha dichiarato irricevibile il reclamo in materia di imposta cantonale.
- A
titolo meramente abbondanziale questa Camera rileva che la decisione dell'UT
regge anche nel merito.
5.1.
In una
recente sentenza (CDT n. ..__________ del 15 giugno
1998 in re B. C.), questa Camera aveva infatti avuto modo di rilevare, con riferimento
alla problematica che qui ci occupa, quanto segue:
3.1
Con l'entrata in
vigore della legge tributaria del 1994, sono imposte separatamente con
un'imposta annua intera (art. 38 cpv. 1 LT 1994):
a) le
prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT 1994 (proventi dell'AVS, AI,
istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza
individuale vincolata)
b) i
versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2 (liquidazioni in capitale provenienti
da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente e analoghi
versamenti del datore di lavoro)
c) le
somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio
durevole della salute.
L'imposta è
calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una
prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in
capitale. L'aliquota minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT 1994).
3.2
La previdenza
professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di
carattere collettivo. Per il II Pilastro vige il principio secondo cui alla
piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale
corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti,
Il nuovo trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p.
25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten
Bundessteuer, in RF 45/1990 p. 478).
3.3.
L'art. 82 LPP
ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i
contributi «per altre forme previdenziali riconosciute che servono
esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale». Il secondo
capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di
determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali
riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre
1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione
alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP
3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il
nome di III Pilastro A:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni
complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria,
cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla
previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di
previdenza rischio.
La stessa
disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma
e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne
consegue che «le denominazioni "contratto di previdenza vincolata"
e "convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate
unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approvazione il
diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato»
(Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31
gennaio 1986, par. 1 ).
La rimanente
parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene
per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in
titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick
über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
3.4.
Diversamente dal
II Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è
quantitativamente limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono
affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo
annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8
cpv. 1 LPP (salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna
istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito
proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore
(art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi
massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di
previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono
quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura,
se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv.
1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo
è stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un
rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires
fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application,
Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).
3.5.
L'art. 8 OPP 3
esige che gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino agli
intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato
predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione
concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit., p.
131 nota 29).
3.6.
La
giurisprudenza ha avuto ripetutamente modo di affrontare il tema della trasformazione
del II Pilastro in un terzo Pilastro B, negando, in sintonia con la dottrina,
che un simile trasferimento di fondi possa beneficiare dell'esenzione fiscale (StE
1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c; StE 1990 B 26.13 n. 9; CDT
- ..__________ del 10 maggio 1996 in re N.B.; CDT
- ..__________ dell' 11 luglio 1996 in re L. e M. T.; CDT
- 80.96.00053 dell'11 luglio 1996 in re L. e M. T.; Maute/Steiner,
op. cit., p. 119).
3.7.
Analogamente, il
trasferimento di fondi dal II Pilastro al III Pilastro A non beneficia
dell'esenzione fiscale, poiché costituirebbe di fatto un inammissibile riscatto
contributivo in questo specifico tipo di previdenza in misura eccedente la deduzione
annua fiscalmente ammessa (ASA 55 198).
In effetti, gli
indipendenti affiliati a una fondazione collettiva o comune, oppure a un
istituto collettore possono, a certe condizioni, sciogliere il loro rapporto di
previdenza e chiedere il pagamento in contanti delle prestazioni. Essi devono però
dapprima procedere fiscalmente (imposizione della liquidazione in capitale) e
solo in un secondo tempo possono, entro i limiti delle deduzioni dei contributi
secondo l' art. 7 capoverso 1 OPP 3, costituire un nuovo rapporto previdenziale
III Pilastro A.
3.8.
Più
differenziata invece la risposta relativa al caso inverso, vale a dire al caso
di trasferimento di prestazioni dal III Pilastro A al II Pilastro.
Conformemente all’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 la circostanza che l’assicurato
impieghi l’avere del III Pilastro A per riscattare contributi in
un’assicurazione II Pilastro, costituisce un pagamento in contanti
(Maute/Steiner, op. cit., p. 141; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission
LPP, op. cit., p. 68).
La compensazione
tra imposizione della prestazione del III Pilastro A e la deduzione dei
contributi al II Pilastro è tuttavia possibile solo se il diritto cantonale la
prevede (Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, loc. cit.). A
differenza del diritto fiscale di alcuni cantoni, ad esempio Zurigo e Turgovia,
ma al pari di quello di altri cantoni la LT è silente (Maute/Steiner,
op. cit., p. 142, nota 64).
3.9.
Dall’esame
che precede discende che, nel caso concreto, non v’è spazio, in considerazione
del silenzio del diritto cantonale, per una compensazione del capitale ricevuto
dal III Pilastro A con il riscatto di contributi nel II Pilastro.
5.2.
Del
medesimo avviso è anche la Laffely (cfr. G. Laffely, L'imposizione della
previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata secondo il
diritto federale svizzero, in Lezioni di diritto fiscale svizzero, Ed. speciale
della RDAT, Agno, 1999, p. 40), la quale afferma che non esiste un regime
transitorio comparabile a quello vigente in materia di previdenza professionale
strictu sensu, dato che i contributi al III Pilastro A sono sempre stati
deducibili dal reddito imponibile. D'altra parte, continua sempre la Laffely,
non esiste libero passaggio nel quadro del III Pilastro A (eccezione fatta dei
casi di trasferimento dei fondi accumulati in un'altra forma di III Pilastro
A).
Imposta
federale diretta
- Questa
Camera non può condividere la decisione su reclamo dell' UT del 19 novembre
1999 in materia di IFD, nella misura in cui l'autorità fiscale ha deciso di entrare
nel merito della contestazione e di aggravare l'ammontare dell'imposta federale
diretta dovuta dal contribuente.
Mancando
infatti la traduzione, l'UT avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il reclamo
coerentemente alla comminatoria d'irricevibilità intimata al contribuente il 16
giugno 1999.
Questa
Camera ritiene quindi di dover riformare la decisione su reclamo in materia di
IFD, nel senso di dichiarare irricevibile il reclamo e di confermare la
notifica di tassazione del 20 maggio 1999 e il relativo ammontare dell'imposta
federale diretta dovuta dal contribuente.
- A
titolo del tutto abbondanziale questa Camera vuol attirare l'attenzione dell'UT
sulla divergenza d'opinioni vigente in materia di imposizione del trasferimento
dell'avere del III Pilastro A nel II Pilastro tra quanto asserito dalla Laffely
(cfr. supra consid. 5.2.) e il parere di Maute e di Steiner (cfr. Maute/Steiner,
op. cit., p. 141 s. e nota 64), con riferimento al DIFD rimasto in vigore fino
al 31 dicembre 1994, secondo cui il trasferimento dell'avere del III Pilastro A
nel II Pilastro sarebbe stato fiscalmente neutro in materia di imposta federale
diretta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
in materia di imposta cantonale è respinto.
-
Il ricorso
in materia di imposta federale diretta è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 19 novembre 1999 è riformata nel senso
che il reclamo è dichiarato irricevibile. È quindi confermata la decisione del
20 maggio 1999.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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