AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.274
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00274
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1999
in materia di: ricupero
d'imposta cantonale e comunali, interessi di ritardo e multe tributarie
1989/1994 imposte suppletorie e multe IFD 91/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1991/92, firmata dal solo contribuente,
__________ __________ dichiarava in media annua un reddito imponibile di fr.
76'245.- per l’IC e di fr. 81'256.- per l’IFD. L’Ufficio di tassazione di
Mendrisio nella notifica di tassazione del 21 giugno 1993 gli esponeva invece
un reddito imponibile di fr. 186'021.- per l’IC e di fr. 189'721.- per l’IFD,
che in sede di reclamo veniva ridotto a fr. 82'765.- rispettivamente a fr.
91'255.- (cfr. decisione su reclamo del 20 settembre 1993). La decisione passava
in giudicato.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993/94 il contribuente dichiarava in media
annua un reddito imponibile di fr. 84'081.- per l’IC e di fr. 88'793.- per
l’IFD. L’Ufficio di tassazione di Mendrisio nella notifica di tassazione del 22
maggio 1995 gli esponeva un reddito imponibile di fr. 86'394.- per l’IC e di
fr. 93'212.- per l’IFD. La notifica di tassazione passava in giudicato.
1.2.
In
un'udienza svoltasi nell'agosto del 1996 nell'ambito di un procedimento
cautelare davanti al Pretore di Mendrisio-Nord, __________ __________ affermava
che il marito aveva svolto sin dall'inizio un'attività in nero nel garage
__________ __________ __________. Tale circostanza veniva poi confermata dal
teste __________ __________, amministratore del patrimonio del ricorrente, che
spiegava nei dettagli le diverse operazioni bancarie effettuate con i fondi
provenienti da tale attività.
1.3.
Questi
fatti venivano poi segnalati dalla Pretura di Mendrisio-Nord alla Divisione delle
contribuzioni, che avviava una procedura per sottrazione d'imposta nei
confronti di ambedue i coniugi __________ con diffide del 27 febbraio 1997 per
l'imposta federale per gli anni 1989-94 e per l'imposta cantonale e comunale
per gli anni 1991-94.
Al
termine di un'approfondita istruttoria, durante la quale venivano esperite le
necessarie verifiche e sentiti i contribuenti, risp. i loro patrocinatori, la
Divisione delle contribuzioni con decisioni del 20 ottobre 1998:
-
stabiliva
per l'IC l'ammontare del recupero d'imposta dal 1989 al 1994 in fr. 233'597.10
più interessi di ritardo per fr. 58'135.65, commisurava la multa, in considerazione
della gravità dell'infrazione commessa, in 1,5 volte l'imposta sottratta e ne
fissava l'importo in relazione alla sottrazione commessa dal 1991 al 1994 in
fr. 293'533.20;
-
quantificava
inoltre l'ammontare del recupero d'imposta, interessi e multe dovute ai diversi
comuni (__________, __________, __________ __________ __________ e __________)
in fr. 356'337.95;
-
stabiliva
per l'IFD l'ammontare del recupero d'imposta per gli anni 1991-92 in fr.
33'566.- e per gli anni 1993-94 in fr. 106'950.-, commisurava la multa, in
considerazione della gravità dell'infrazione commessa, in 1,5 volte l'imposta
sottratta e ne fissava l'importo in relazione alla sottrazione commessa negli
anni 1991-92 in fr. 50'349.- e negli anni 1993-94 in fr. 160'425.-, per un
ammontare complessivo di fr. 351'290.-.
-
Il
reclamo presentato dal contribuente il 17 novembre 1998, avvalendosi del patrocinio
dell'avv. __________ __________, veniva integralmente respinto con decisioni
del 26 novembre 1999.
-
3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito dall'avv.
__________, contesta di nuovo ogni e qualsiasi sottrazione, argomentando che vi
sarebbe stata unicamente "un'attività condotta parallelamente, a titolo
personale, dalle persone colpite dalle decisioni". Considera arbitrarie le
diverse decisioni per carenza di motivazione e ne chiede l'annullamento.
Ritiene inoltre di non dover alcunché ai Comuni, segnatamente a quello di
__________, dove esiste unicamente un immobile di pertinenza della comunione
ereditaria della moglie. Postula infine la sospensione della presente
procedura, essendo pendente anche un procedimento penale.
3.2.
Con
osservazioni del 25 gennaio 2000 la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione
del ricorso. Lamenta innanzi tutto l'inadeguatezza della motivazione del ricorso
e, dopo aver ripercorso l'iter procedurale e esposto i ritardi nell'emanare le
decisioni a causa della contestazione tra coniugi riguardante la scoperta dei
fattori sottratti e della conseguente richiesta di risarcimento rivolta al
legale della moglie, precisa di aver segnalato il 20 maggio 1997 alla
Magistratura i presunti reati di frode commessi con la sottrazione e
l'appropriazione degli utili dissimulati da __________ __________ nell'ambito
della sua attività di direttore della Garage __________ __________. Precisa
inoltre che:
I fattori sottratti dal signor __________ -
distribuzioni dissimulate di dividendi, capitali accumulati e redditi degli
stessi maturati nei vari anni - sono stati forzatamente valutati in mancanza
della presentazione della documentazione richiesta con l'apertura delle
procedure. Questi elementi sono comunque sostenibili, considerando la copiosa
documentazione riguardante l'attività in "nero" svolta da __________
(vedi suoi conteggi e annotazioni sui conti) nonché le rivelazioni fatte dal
signor __________ __________, 1945, __________, da oltre un decennio
amministratore del patrimonio del contribuente. Secondo le deposizioni fatte da
quest'ultimo - alla presenza della Pretore e dei coniugi __________ - il
capitale accumulato e poi trafugato a __________ ammontava, alla fine del 1996,
a circa 2.000.000.- di Frs. Da notare che anche in questa sede - e per non
smentirsi - il signor __________ si è rifiutato di firmare il verbale
d'interrogatorio!
Rileva
altresì che la ripartizione dell'imposta comunale cambia a dipendenza dei nuovi
riparti dovuti all'aggiunta, nei fattori imponibili nel comune di domicilio,
dei fattori sottratti dal contribuente e aggiunti ai suoi fattori imponibili. È
quindi normale, prosegue, che aumentando l'imposta dovuta e cambiando i
parametri di riparto con gli altri Comuni, una parte dell'imposta sottratta
deve essere riversata anche agli altri comuni interessati nel citato riparto.
Lamenta
infine I'assoluta mancanza di volontà da parte del contribuente di collaborare
alfine di poter risolvere le problematiche fiscali. Contrariamente alla moglie
che si era dichiarata disponibile per una soluzione transattiva, il marito,
avverte sempre la Divisione delle contribuzioni, con i capitali depositati
tranquillamente all'estero e senza altri attivi conosciuti in Svizzera, non ha
mai prospettato il versamento di un importo adeguato alle effettive conseguenze
dovute alle grosse sottrazioni da lui personalmente commesse.
3.3.
Anche
l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone, dal canto suo, la reiezione
del ricorso, rilevando come non possa sussistere il benché minimo dubbio sull'esistenza
della sottrazione, a maggior ragione se si considera che il ricorrente ammette
che nel garage è stato condotto un lavoro parallelo.
Rileva
inoltre che il ricorrente non produce la benché minima prova del fatto, da lui
asserito, che i capitali in discussione siano stati depositati a titolo
fiduciario su conti a lui intestati.
Avverte
poi che l'autorità fiscale ha correttamente inflitto la multa al solo
ricorrente e non anche alla moglie, che nella procedura di tassazione era
considerata, secondo l'art. 13 cpv. 1 DIFD, soltanto terza persona.
Condivide
infine la commisurazione della multa, considerato come la colpa commessa dal
ricorrente sia da considerare certamente grave.
3.4.
Il 14
marzo 2000 è pervenuta a questa Camera una busta dello Studio legale che
patrocina il ricorrente, contenente una sua presa di posizione personale su
carta non intestata, in cui si appella tra l'altro al giudizio clemente di
questa Camera, dichiarandosi disposto a collaborare come sempre. Alla presa di
posizione non era tuttavia allegata la documentazione ripetutamente richiestagli
e mai prodotta.
Il
giudice assegnava pertanto al patrocinatore del ricorrente un termine fino al
10 aprile 2000 per inviare eventuali nuovi documenti e per precisare l’esatta
portata dell’affermazione del ricorrente di essere disponibile a risolvere
concretamente la vertenza. Il termine scadeva infruttuoso.
- Diritto
applicabile
4.1.
II
presente ricorso verte su sottrazioni d’imposta in materia di lFD dal 1991 al
1994 e di IC dal 1989 al 1994, commesse quindi prima dell’entrata in vigore sia
del nuovo diritto fiscale federale (LIFD) sia del nuovo diritto fiscale cantonale
(LT 1994).
Per l’IC
alle procedure di ricupero d’imposta che si riferiscono ad anni precedenti
l’entrata in vigore della nuova LT, si applicano le disposizioni del diritto
precedente (art. 319 cpv. 1 LT). Alle procedure penali che si riferiscono a
periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della nuova LT si applicano pure
le disposizioni del diritto precedente, se la nuova LT non è più favorevole al
contribuente (art. 320 LT 1994).
4.2.
Per l’IFD
torna applicabile il Decreto del Consiglio federale concernente la riscossione
di un'imposta federale diretta del 9 dicembre 1940 (DIFD), in vigore fino al 31
dicembre 1994. Come appena rilevato per l’IC, anche in questo caso, nella
misura in cui si tratta di diritto penale tributario, torna applicabile la
nuova legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD),
in vigore dal 1° gennaio 1995, se è più favorevole al ricorrente, conformemente
al principio generale del diritto penale sancito dall’art. 2 cpv. 2 CP.
4.3.
La
questione quale sia il diritto più favorevole non può essere risolta in modo
astratto; occorre piuttosto determinare quale dei due diritti conduce nella
fattispecie al risultato più vantaggioso per l' interessato, esclusi tuttavia
la combinazione dei due diritti e l' applicazione in parte del vecchio e in
parte del nuovo diritto (RF 2000 p. 122; inoltre: StE 1999 B
101.9 n. 10 = ASA 68 p. 240 = RDAF 55 / 1999 p. 555; RF
1998 p. 743 = RDAF 55 / 1999 p. 543).
4.4.
4.4.1. L'art.
203 vecchia LT stabilisce che "il contribuente che intenzionalmente o per
negligenza induce in errore l'Autorità fiscale sottraendosi alla imposizione o
dando luogo ad una tassazione definitiva insufficiente... è punito con la
multa". Analogamente, secondo l'art. 129 DIFD, è punito "chiunque
sottrae allo Stato l'imposta che gli spetta, non adempiendo gli obblighi che
gl'incombono nella procedura di tassazione, di reclamo, di ricorso o
d'inventario giusta gli articoli 82 a 87, 89, 91 e 97, oppure omettendo
d'indicare fattori importanti per stabilire l'esistenza o la portata
dell'obbligo di pagare l'imposta o dando intenzionalmente o per negligenza informazioni
inesatte".
La multa
può ammontare fino a cinque volte l'importo dell'imposta sottratta secondo la
vecchia LT e fino a quattro secondo il DIFD.
4.4.2. Secondo
gli articoli 175 LIFD e 258 nuova LT il contribuente che, intenzionalmente
o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che
una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa,
che equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa
lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino
al triplo dell'imposta sottratta. Se il contribuente denuncia spontaneamente la
sottrazione prima che essa sia nota all'autorità fiscale, la multa è ridotta a
un quinto dell'imposta sottratta.
4.5.
Va
inoltre ricordato che sia l’art. 269 nuova LT, come pure l’art. 211 vecchia LT,
sia l’art. 186 LIFD, come pure l’art. 130bis DIFD puniscono chi
commette frode fiscale, vale a dire chiunque, per commettere una
sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati
o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici
o certificati di salario e altre attestazioni i terzi, è punito con la
detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi (fino a fr. 50'000.- secondo
l’art. 211 vecchia LT).
È salva la pena per
sottrazione d'imposta. Il cumulo di sanzioni, esaminato
dall’angolazione dell’art. 6 CEDU, non viola il principio "ne bis in
idem" (RDAF 50 1994 p. 395; DTF 122 I 257 = RF 52 1997 p. 90 = StE 1997 B 101.2 n. 18
= ZStP 1997 p. 148 = RDAF 53 / 1997 p. 635 = ASA 67 p.
495).
- Sospensione del
procedimento per sottrazione
Concludendo il suo
ricorso, il ricorrente postula la sospensione della presente
procedura, poiché è pendente anche un procedimento penale.
La domanda è infondata, poiché,
come si è appena visto, sia l’art. 269 cpv. 2 nuova LT sia
l’art. 186 LIFD, riservano espressamente la procedura per sottrazione
d'imposta da parte dell’autorità fiscale in caso di parallela procedura per
frode fiscale da parte della magistratura penale.
- Nel
merito
6.1.
6.1.1.
Nel caso
in esame, l’esistenza di una sottrazione fiscale non può minimamente essere
messa in discussione.
Nell’ambito
di una istanza di provvedimenti cautelari, presentata dalla moglie del ricorrente
il 20 giugno 1996 alla Pretura di Mendrisio-Nord, emergeva che il ricorrente
svolgeva sin dall'inizio un'attività in nero nel garage __________ __________
__________ e che i proventi di tale attività venivano versati su libretti al
portatore presso la __________ di __________, da cui venivano poi girati altri
conti cifrati presso la __________ di __________ e probabilmente presso
un’altra banca di , per poi finire sul conto cifrato “ ”
presso la __________ di __________. __________.
Queste
circostanze sono state confermate, sempre nel corso della procedura di
provvedimenti cautelari il 25 novembre 1996, dall’amministratore del patrimonio
del ricorrente, __________ , il quale, sentito quale teste,
dichiarava di essere a conoscenza del conto cifrato “ ” presso la
__________ di , sul quale disponeva di una procura. __________
rivelava l'esistenza presso la __________ di __________ di un altro conto
cifrato, denominato "", che era intestato al ricorrente,
sul quale egli aveva pure procura. Su questo conto erano depositati, secondo
__________, circa un milione e mezzo di franchi.
L’amministratore
del patrimonio del ricorrente spiegava inoltre che egli prelevava in contanti
gli importi depositati sui conti "" e
"" e li trasferiva quindi sul conto "".
I fondi depositati sul conto "" vennero infine trasferiti
in blocco su un conto denominato "", gestito nell'isola di
__________ e intestato al ricorrente e da qui sul conto ""
presso la __________ di __________ (__________).
Secondo
l’amministratore del ricorrente, i capitali accumulati su questo conto ammontavano
a ca. due milioni di franchi.
6.1.2.
Gli
estremi della sottrazione d’imposta appaiono, da quanto precede, più che manifesti.
Si tratta invero di un caso clamoroso.
Il
ricorrente, nel suo gravame per altro molto scarsamente motivato, si limita a
contestare l'esistenza di una sottrazione, sussistendo semmai, a suo dire, solo
un’attività condotta parallelamente, a titolo personale, dalle persone colpite
dalla decisione.
Questo
argomento non può che essere definito temerario. Il ricorrente in realtà
nemmeno contesta l’attività in nero, ma preferisce definirla un’attività
parallela. Eufemismi a parte, ciò che conta, ai fini della sottrazione fiscale,
è la sostanza delle cose e, meglio, che i proventi di questa attività
(parallela o nera che dir si voglia) venivano celati al fisco attraverso una
rete di conti abilmente orchestrata, su cui transitavano per finire in ultima
battuta a __________.
6.2.
Il
ricorrente contesta poi l’importo della sottrazione stabilito dall’autorità
fiscale. Le decisioni dell’autorità fiscale sarebbero prive di approfondita
motivazione
6.2.1. Deve
essere preliminarmente esaminata la censura della ricorrente, con cui si
lamenta la carenza di motivazione della decisione impugnata. Per giurisprudenza
costante, infatti, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di
regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5
luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
Adìta dal
contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende
la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima
frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD). La decisione deve essere motivata
(art.208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
L'art. 29
n. Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi
agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni
di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione
presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons.
3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2,
112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die
Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari,
Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89).
Per far
ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli
argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su
quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF
105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL,
cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986,
vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II
ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
Basta
quindi che le spiegazioni esposte nella sentenza consentano di afferrare gli
elementi sui quali l'autorità giudicante si è basata. L'autorità non è quindi
tenuta a prendere posizioni su tutte le obiezioni e le censure sollevate,
segnatamente su quelle prive di ogni fondamento. Può limitarsi agli elementi
essenziali della decisione (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., n. 85, B III
b-c, p. 535).
In
particolare, una decisione che non prende posizione su tutte le eccezioni di
forma sollevate dal contribuente, ma che tuttavia non gli ha impedito di far
valere nuovamente in sede di ricorso le censure d'ordine, senza pregiudizio
alcuno quanto alle possibilità di impugnativa, non è censurabile di essere carente
di motivazione (cfr. CDT n. 1-2 del 9 febbraio 1987 in re E.F., cons.
6).
La
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione. Solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; si veda inoltre su
questo argomento: CDT n. ..__________ del 13
febbraio 1996 in re S. P.).
6.2.2. Il
ricorrente rimprovera all’autorità fiscale che non avrebbe spiegato come ha
stabilito l’importo della sottrazione e che quindi le decisioni impugnate in
questa sede sarebbero prive di approfondita motivazione.
La
censura ricorsuale non è minimamente sostanziata e si situa ai limiti della ricevibilità.
Giova
comunque ricordare al ricorrente che l’importo della sottrazione è stato stabilito
dall’autorità fiscale dopo aver incaricato due ispettori fiscali di effettuare
una verifica, il cui rapporto, rassegnato il 22 settembre 1997, è noto al
ricorrente e al suo patrocinatore, con i quali è stato anche discusso. Si
ricorda comunque al ricorrente, qualora si fosse dimenticato dell’esistenza di
tale rapporto, che alla base della ricostruzione dell’ispettorato fiscale vi è
il libretto al portatore presso la __________ di __________, su cui finivano
gli importi dell’attività “parallela”. Dalle entrate accertate il fisco ha
dedotto, anno per anno, le uscite per l’acquisto delle auto oggetto
dell’attività “parallela”.
Va poi
rilevato che nelle decisioni del 20 ottobre 1998 si fa espresso riferimento al
rapporto d’ispezione e si indica partitamente l'evolvere dell’importo della
sostanza sottratta al 1° gennaio 1989, 1991, 1993 e 1995.
Le
decisioni impugnate appaiono quindi tali da consentire in termini più che ragionevoli
al ricorrente di contestare l’importo della sottrazione e adempiono quindi le
condizioni di forma che si esigono da una decisione su reclamo.
6.2.3. Va
poi rilevato che questa Camera, dopo aver ricevuto il 14 marzo 2000 la lettera
personale del ricorrente, ha interpellato il suo patrocinatore assegnandogli un
termine fino al 10 aprile per produrre eventuale nuova documentazione, vista la
disponibilità, apparentemente conclamata, a collaborare.
Orbene,
il ricorrente ha lasciato scadere infruttuoso anche questo termine e si è
guardato bene dal produrre quella documentazione che avrebbe eventualmente potuto
consentire all’autorità fiscale un accertamento ancora più puntuale.
In simili
condizioni, la sua censura, invero al limite della carenza di motivazione, come
già si è rilevato, è manifestamente destituita di fondamento.
- 7.1.
Nel
ricorso il patrocinatore del ricorrente afferma pure che "pare quasi che
l'autorità fiscale abbia dedotto la frode in bilancio, acquisendo quale punto
di partenza la prova documentale di sostanza depositata a titolo fiduciario su
relazioni bancarie intestate al ricorrente".
7.2.
L'argomento,
così come è stato formulato, andrebbe scartato già per il semplice fatto che
sarebbe riferito, per quanto è dato di capire, al reato di frode in bilancio,
il cui esame sfugge a questa Camera, essendo di competenza del giudice penale.
7.3.
È
comunque bene ricordare, a scanso di equivoci, che chi intende prevalersi di un
rapporto fiduciario deve essere in grado di provarlo. Come rettamente rilevato
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nelle proprie osservazioni,
nella presente fattispecie nessuna delle condizioni esatte dalla prassi
dell'autorità fiscale federale è adempiuta (cfr. Promemoria
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sui Rapporti fiduciari, in
Masshardt,
Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2.a ed, 1985, pp. 24 ss.).
Anche
questo argomento, semplicemente affacciato senza il supporto né di adeguata
motivazione né soprattutto delle necessarie prove, sconfina nella temerarietà.
- Va
infine rilevato che il ricorrente non sembra nemmeno contestare l'ammontare della
multa.
Nel caso
in esame la colpa del ricorrente appare indubbiamente molto grave.
Ritenuto
quindi che non ci si trova in presenza di un caso lieve, per il quale il nuovo
diritto consente di scendere fino a un terzo dell'imposta sottratta mentre che
il vecchio non prevedeva alcun limite inferiore tanto per l'IFD che per l'IC,
il nuovo diritto appare più favorevole, ponendo un limite massimo di tre volte
l'imposta sottratta.
La
valutazione della multa fatta dall'autorità fiscale, vale a dire una volta e mezzo
l'imposta sottratta, sfugge quindi, anche sotto questo profilo, a critiche
fondate, soprattutto se si considerano le modalità messe in atto dal ricorrente
per celare i proventi della sua attività "parallela" e l'entità della
sottrazione.
- Imposte
comunali
9.1.
Come
rilevato in narrativa, il ricorrente ritiene tra l’altro di non dover alcunché
ai Comuni, segnatamente a quello di __________, dove esiste unicamente un
immobile di pertinenza della comunione ereditaria della moglie.
9.2.
L’argomento
è privo di ogni fondamento e rasenta la temerarietà.
Come
correttamente e pertinentemente rilevato dalla Divisione delle contribuzioni
nelle sue osservazioni, l’imposta dovuta ai singoli comuni interessati muta a
dipendenza della ripercussione che hanno i fattori d’imposizione venuti alla
luce nell’ambito della procedura di sottrazione d’imposta sulla ripartizione
d’imposta tra i comuni. In altre parole, aumentando I'imposta dovuta e cambiando
i parametri di riparto con gli altri comuni, una parte dell'imposta sottratta
deve essere riversata agli altri comuni interessati dal riparto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto in quanto temerario.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 7'000.-
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un
totale di fr. 7'100.-
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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