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Numero d'incarto:
80.1999.31
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00031
Lugano
26 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 febbraio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 27
ottobre 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava alla __________ __________
__________ la tassazione IC/IFD 1995-96,
nella quale aggiungeva ai redditi dichiarati un reddito della sostanza di fr.
21’000.– in media annua ed alla sostanza dichiarata titoli e altri collocamenti
di capitali per fr. 400’000.–;
-
che con decisione di pari
data l'UT notificava alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98,
in cui le esponeva il medesimo reddito della sostanza espostole nella
tassazione 1995-96;
-
che la contribuente
impugnava la suddetta decisione IC/IFD 1995-96 con reclamo del 10 novembre
1997, adducendo di avere acquistato le obbligazioni da cui proviene il reddito
di fr. 21’000.– solo nel mese di aprile del 1995 e di non avere per contro
conseguito lo stesso reddito nel periodo di computo 1993/94;
-
che nel suddetto reclamo
faceva pure riferimento alla tassazione IC/IFD 1997-98, precisando testualmente
che i titoli acquistati nel 1995 "hanno fruttato degli interessi per la
prima volta il 4.4.96" e che "sono stati dichiarati correttamente
nella dichiarazione d'imposta 1997-98";
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 22 giugno 1998;
-
che con sentenza del 18
agosto 1998 il presidente della Camera di diritto tributario del tribunale
d'appello accoglieva il ricorso della contribuente contro la decisione su
reclamo IC/IFD 1995-96, osservando
"che, nella fattispecie, l’autorità
fiscale ha correttamente accertato che le obbligazioni sono state acquistate
solo nel 1995 e che quindi il loro reddito è stato conseguito dopo la fine del
periodo di computo 1993/94, ma ha ritenuto che la tassazione dei redditi in
questione si giustificasse comunque nel periodo fiscale 1995/96, in
considerazione dell’esistenza di un motivo di tassazione intermedia, e
precisamente di una devoluzione mortis causa;
che, tuttavia, tale ipotesi non trova
riscontro nell’effettivo svolgimento dei fatti, così come essi sono esposti nel
ricorso e debitamente documentati: alla morte del padre della ricorrente, nel
1993, ella non ha infatti acquistato alcun bene per successione, mentre, come
detto, aveva già precedentemente acquistato, per donazione dalla madre, una
quota di 1/5 della proprietà del mapp. n. __________
di __________;
che l’acquisto delle obbligazioni,
avvenuto nel 1995, è stato finanziato mediante il ricavo della vendita della
casa acquistata per donazione;
che, pertanto, non è ravvisabile alcun
motivo per procedere ad una tassazione intermedia, ma, al contrario, il reddito
della sostanza deve essere imposto in media annua conformemente ai principi
generali;
che, ai fini della tassazione 1995/96 si
giustifica di conseguenza lo stralcio del reddito delle obbligazioni acquistate
nel 1995, senza che occorra aggiungere il reddito della casa di cui la
ricorrente era comproprietaria fino alla fine del 1994, essendo lo stesso stato
interamente tassato presso la madre, che era usufruttuaria della sostanza in
questione";
-
che con lettera del 23
novembre 1998 la contribuente si rivolgeva all'UT facendo presente di non aver
ancora ricevuto la decisione su reclamo IC/IFD 1997-98;
-
che con decisione del 18
gennaio 1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, considerando lo
scritto del 23 novembre 1998 manifestamente tardivo nella misura in cui era da
interpretare quale reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1997-98
intimata il 27 ottobre 1997;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede che gli interessi di fr.
21'000.- maturati sui titoli acquistati nel 1995 le siano esposti in media
annua e, meglio, in ragione di fr. 10'500.-;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, nel caso in esame, l'
Ufficio di tassazione ha erroneamente considerato reclamo contro la notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 del 27 ottobre 1997 lo scritto del 23 novembre 1998;
-
che, in realtà, il reclamo
del 10 novembre 1997 contro la tassazione IC/IFD 1995-96 è da interpretare
anche come reclamo inteso contro la tassazione IC/IFD 1997-98, a maggior
ragione se si considera che la stessa, per quanto concerne il reddito delle
obbligazioni acquistate nel 1995, rifletteva la tassazione ordinaria 1995-96,
che, proprio si questo punto, includeva implicitamente, senza quindi
l'emanazione da parte dell'UT di una decisione distinta, una tassazione
intermedia per devoluzione mortis causa;
-
che il ricorso è dunque
accolto e non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 è riformata nel senso
che il reddito della sostanza è stabilito in fr. 10'500.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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