-
che __________ __________
n. __________ è proprietaria della metà
di un immobile a __________, che in
precedenza era di proprietà esclusiva della madre __________
__________;
-
che il 14 settembre 1998
l'UT notificava ai coniugi __________ -__________ la tassazione IC 1997-98, in cui
esponeva loro un valore locativo di fr. 3'250.-;
-
che il 12 ottobre 1998 i
contribuenti presentavano reclamo in lingua tedesca;
-
che con lettera
raccomandata del 15 ottobre successivo l' Ufficio di tassazione di Lugano
Campagna assegnava loro un termine fino al 2 novembre 1998 per presentare la
traduzione, con l'avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che la lettera
raccomandata non veniva ritirata;
-
che pertanto l' Ufficio di
tassazione provvedeva a rispedire per lettera semplice l'ingiunzione di
tradurre il ricorso con relativa comminatoria d'irricevibilità;
-
che i contribuenti
replicavano l' 8 novembre 1998, precisando che il tedesco è una delle lingue
ufficiali della Svizzera;
-
che con decisione del 21
dicembre 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo;
-
che con lettera 4 gennaio
1999 in lingua italiana all'UT __________
__________ contestava nuovamente il
valore locativo, ritenendolo eccessivo rispetto al valore di stima di soli fr.
17'916.-;
-
che il 7 gennaio l'UT si
rivolgeva al contribuente chiedendogli se il suo scritto del 4 gennaio 1999 era
da considerare alla stregua di un ricorso alla Camera di diritto tributario
(CDT) del Tribunale d'appello, con l'avvertenza che in caso di silenzio sarebbe
stato trasmesso all'Autorità giudiziaria;
-
che in assenza di risposta
da parte del contribuente l'UT ha trasmesso la lettera del 4 gennaio 1999 alla
CDT come ricorso;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in
tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III
58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che, tuttavia, l'autorità
ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma
deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente
un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234);
-
che, pertanto, l' Ufficio
di tassazione ha inviato al contribuente, in data 15 ottobre, una lettera
raccomandata nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva
un termine fino al 2 novembre per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità
in caso di mancata traduzione;
-
che, il ricorrente non ha
dato seguito a tale ingiunzione, malgrado che l'invito gli sia stato rispedito
per lettera semplice, dopo che la raccomandata era stata ritornata all'UT non
ritirata;
-
che, per costante
giurisprudenza, quando un invio raccomandato non viene ritirato entro il
termine di custodia di sette giorni, lo si considera notificato l'ultimo giorno
di giacenza (cfr. DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in
re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.);
-
che, sulla base di quanto
precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del
ricorso, per il difetto formale indicato, segnatamente per la mancata
presentazione della traduzione;
-
che, in via abbondanziale,
la decisione dell' Ufficio di tassazione appare fondata anche nel merito;
-
che in effetti il valore
locativo di fr. 3'250.- è stato dedotto dall'UT dalla dichiarazione fiscale IFD
1995-96 presentata da __________ __________ al __________
__________;
-
che comunque nel caso in
esame per stabilire il valore locativo si giustifica pacificamente di scostarsi
dal valore di stima ufficiale dell'immobile, che risale addirittura al 1981 e
risulta del tutto inadeguato;
-
che ciò è d'altronde
confermato implicitamente da __________ __________, la quale, ai fini dell'imposta
sulla sostanza, attribuiva all'intera proprietà un valore pari ad almeno fr.
175'000.- (cfr. dichiarazione fiscale IC 1993-94 e 1995-96), comunque imposto
dall'UT per la sostanza limitatamente al valore di stima ufficiale;
-
che in simili condizioni
il ricorso va respinto in quanto manifestamente infondato;
-
che la tassa di giustizia
e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.