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Numero d'incarto:
80.1999.67
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00067
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15
marzo 1999
in materia di: IC/IFD
97/98
presentato da:
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________
__________ dichiarava, da un lato, un reddito
da attività dipendente di fr. 15'570.- di media annua e un reddito della sostanza
di fr. 689.- e, dall'altro, una sostanza di fr. 49'965.-.
L'
Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 18 gennaio 1999 esponeva
al contribuente un reddito da attività indipendente di fr. 16'000.- di media
annua, cui aggiungeva il reddito della sostanza di fr. 689.-, un reddito da indivisioni
di fr. 1'632.- e un reddito d'altra fonte di fr. 9'600.- di media annua.
L'UT
rettificava inoltre il valore della sostanza, aggiungendo a quello indicato dal
contribuente la quota di partecipazione all'indivisa __________ per fr. 76'270.- e un attivo mobiliare legato
all'attività indipendente di fr. 5'000.-.
-
presentava reclamo chiedendo, da un lato, la riduzione del reddito aziendale a
fr. 15'570.- e lo stralcio del reddito d'altra fonte e, dall'altro, la
riduzione della sostanza imponibile a fr. 103'375.- con conseguente stralcio
dei presunto attivi aziendali di fr. 5'000.- e la rettifica della quota di
partecipazione all'indivisa in fr. 76'1760.-.
Con
decisione su reclamo del 22 febbraio 1999 l' Ufficio di tassazione di
Bellinzona, dopo aver verificato il dispendio del contribuente che denotava nel
biennio di computo un'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate di oltre fr.
2'000.-, respingeva integralmente il reclamo. Dei motivi per i quali il reclamo
è stato respinto verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede in particolare lo stralcio
del reddito d’altra fonte, negando d'aver beneficiato di vantaggi nell'ambito
della convivenza con la sua compagna.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
5.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren,
Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
5.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la
tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Contro
la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica
- In
occasione dell'udienza del 22 giugno 1999 si è convenuto di stabilire il
reddito d'altra fonte in fr. 8'000.- di media annua.
Detta
transazione merita di essere confermata, anche se l'accordo appare estremamente
favorevole al contribuente, se si considera che il calcolo del dispendio
evidenza una mancanza di liquidità su due anni di oltre duemila franchi, senza
considerare il fabbisogno quotidiano per garantirsi l'esistenza.
Le
circostanze emerse in sede di udienza giustificano la moderazione di cui
l'autorità fiscale ha dato prova, e con essa questo giudice, non appena si
considera che la valutazione effettuata nemmeno attinge la soglia del minimo
vitale in materia di esecuzione e fallimenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 febbraio 1999 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte viene stabilito in fr. 8'000.- di media annua.
§§ Gli atti
del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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