__________ __________ __________., ____________________
__________,
rappr.
__________. __________, __________ __________,
«Dopo attento riesame della
fattispecie, alla luce dei nuovi accertamenti viene riconfermata in questa sede
la non deducibilità della provvigione di fr. 26’200.– versata alla __________ __________
di __________ __________, in quanto pur essendoci indipendenza formale tra la
società mediatrice e il contribuente signor We__________k,
diversi elementi fanno supporre una identità di interessi (società vicina o di
cui il contribuente è azionista)»;
-
che, con ricorso alla
Camera di diritto tributario, i coniugi __________
e __________ __________ hanno postulato nuovamente la deduzione di fr. 26’200
a titolo di provvigione pagata alla __________
__________ di __________ __________ - che,
nel corso dell’udienza del 25 febbraio 1999, è stato raggiunto fra le parti un
accordo, secondo cui l’Ufficio imposte alla fonte sarebbe stato invitato ad
emettere la tassazione dell’imposta, intestandola alla suddetta società, in
quanto debitrice dell’imposta, e a notificarla allo studio dell’avv. __________ __________,
che avrebbe provveduto a fungere da tramite per il pagamento;
-
che, sempre in base al
suddetto accordo, l’esame del ricorso è stato sospeso fino alla conclusione
della procedura di tassazione;
-
che, con decisione del 1°
marzo 1999, l’Ufficio imposte alla fonte ha notificato alla __________ __________
Inc., presso __________. __________, la tassazione dell’imposta alla
fonte, per complessivi fr. 9’039, pari al 34.5% dell’onorario ricevuto;
-
che la società ha
interposto reclamo, chiedendo la riduzione dell’aliquota al 25.29%, per tener
conto delle imposte dovute;
-
che l’autorità di
tassazione ha respinto il gravame, con decisione del 31 marzo 1999,
argomentando che non può essere invocato l’art. 68 LT in ordine alla deduzione
delle imposte federali, cantonali e comunali, «trattandosi di un assoggettamento
all’imposta alla fonte di una prestazione versata a un beneficiario residente
all’estero»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________
__________ Inc. ripropone la richiesta
di ridurre l’imposta a fr. 6’626, in considerazione del fatto che il reddito in
questione è destinato ad essere assoggettato ad imposta ad __________ __________
e richiamandosi altresì alla convenzione contro la doppia imposizione stipulata
dalla Svizzera e dal __________ __________;
-
che, per gli art. 4 cpv. 1
lett. d LIFD e 3 cpv. 1 lett. d LT, le persone fisiche senza
domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù
della loro appartenenza economica se fanno commercio di immobili siti in
Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari;
-
che gli art. 51 cpv. 1
lett. e LIFD e 61 cpv. 2 lett. b LT prevedono poi che le persone
giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se fanno
commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni
immobiliari;
-
che i suddetti casi di
assoggettamento alla sovranità fiscale svizzera e ticinese, introdotti nella
legislazione interna solo a partire dal 1995, sono alquanto relativizzati dalle
disposizioni delle convenzioni di doppia imposizione stipulate dalla Svizzera,
per il fatto che esse fanno dipendere l’assoggettamento del mediatore
dall’esistenza di uno stabilimento d’impresa (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 9 all’art. 4 LIFD, p.
20 e n. 3 all’art. 51 LIFD, p. 177; Athanas/Widmer, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
1997, vol. I, tomo I, n. 23 all’art. 4 LAID, p. 63 e n. 30 all’art. 21 LAID, p.
270);
-
che, nella fattispecie,
nulla si oppone all’applicazione delle menzionate disposizioni
sull’assoggettamento in Svizzera e nel Canton Ticino della provvigione pagata
alla ricorrente, dal momento che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso,
non vi è alcuna convenzione in vigore fra la Svizzera e __________ __________ né
trova applicazione l’accordo con il __________
__________;
-
che l’utile conseguito
dalla società ricorrente in virtù della mediazione immobiliare è dunque
senz’altro imponibile nel Canton Ticino, quale luogo di situazione
dell’immobile;
-
che, come detto, la
decisione impugnata è stata notificata dall’Ufficio imposte alla fonte,
conformemente all’accordo intervenuto nell’udienza tenutasi dinanzi alla Camera
di diritto tributario nell’ambito dell’istruttoria del ricorso dei venditori
dell’immobile;
-
che, a quest’ultimo
proposito, deve tuttavia essere rilevato che non è tale ufficio ad essere
competente per l’accertamento e il prelievo dell’imposta dovuta da un mediatore
con domicilio o sede all’estero, bensì l’ufficio di tassazione delle persone fisiche
o delle persone giuridiche;
-
che, per ragioni di
semplificazione procedurale, si può tuttavia ammettere la prassi che prevede
che la tassazione sia effettuata dall’Ufficio imposte alla fonte, non avendo la
contribuente né domicilio né succursale in Svizzera;
-
che deve tuttavia essere
ricordato che si tratta comunque di una tassazione intrapresa con la procedura
ordinaria e non già di una tassazione alla fonte, che è caratterizzata da una
serie di semplificazioni nel calcolo dell’imponibile e dell’imposta;
-
che non può allora essere
condivisa la decisione dell’autorità di tassazione, secondo cui dovrebbe essere
esclusa la deduzione delle imposte, «trattandosi di un assoggettamento
all’imposta alla fonte di una prestazione versata a un beneficiario residente
all’estero»;
-
che nulla impedisce allora
di applicare anche a questo caso l’art. 59 LIFD e l’art. 68 LT, secondo cui gli
oneri giustificati dall’uso commerciale, e come tali deducibili dall’utile
delle persone giuridiche, comprendono anche le imposte federali, cantonali e comunali,
ma non le multe fiscali;
-
che, per il calcolo
dell’utile imponibile e dell’imposta dovuta dalla ricorrente, si giustifica
tuttavia il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche, autorità competente per l’accertamento dell’imposta.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Gli
atti sono rinviati all’UTPG per il calcolo dell’imposta dovuta dalla
ricorrente, deducendo dall’onorario lordo le imposte federali, cantonali e
comunali, conformemente agli art. 59 LIFD e 68 LT.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).