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Numero d'incarto:
80.2000.14
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00014
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 17 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD
1999/2000, nella quale il reddito aziendale era commisurato in fr. 30'000 e il
reddito imponibile in fr. 36'781 per l'IC e fr. 41'981 per l'IFD;
-
che i
contribuenti impugnavano la decisione in questione con reclamo del 25 giugno
1999, nel quale, premesso di sapere "di essere al di fuori dei trenta
giorni concessi per il reclamo", a causa dell'assenza per vacanze del loro
rappresentante, lamentavano una mancata corrispondenza fra la notifica ricevuta
e la situazione economica della loro famiglia;
-
che
l'autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 17
gennaio 2000, non essendovi alcuna ragione per concedere ai contribuenti una
restituzione del termine scaduto;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ribadisce che il ritardo nell'inoltro del reclamo è riconducibile all'assenza
per vacanze dell'avvocato che era stato incaricato di impugnare la notifica
della tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che la
decisione contestata è ineccepibile, giacché neppure nel ricorso il contribuente
invoca infatti uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del
termine di reclamo, non essendo certo la vacanza del rappresentante uno dei
motivi che possono entrare in considerazione;
-
che,
infatti, anche se si volesse ammettere che la partenza del rappresentante sia
stata improvvisa e non preannunciata, nulla gli avrebbe impedito di inoltrare
un reclamo generico a salvaguardia del termine, riservandosi poi di completarlo
dopo il rientro dell'avvocato;
-
che pare
d'altronde poco credibile che quest'ultimo abbia accettato il mandato di
interporre reclamo contro la tassazione e che sia poi tranquillamente partito
per le vacanze senza curarsi dell'imminenza della scadenza del termine di
reclamo;
-
che, se
così fosse, il ricorrente non avrebbe altro da fare che farsi indennizzare dall'avvocato,
essendo il danno che egli lamenta effetto della negligenza di quest'ultimo;
-
che
quest'ultimo è comunque un aspetto che si riferisce ai rapporti di diritto
privato fra il ricorrente ed il suo mandatario ed esula pertanto dalla presente
vertenza;
-
che la
decisione impugnata, con la quale è negata la restituzione del termine di reclamo,
è pertanto confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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