-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale nel termine
prorogato fino al 31 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
gli intimava, con lettera raccomandata del 13 gennaio 2000, una diffida, con
cui lo invitava ad adempiere i suoi obblighi entro dieci giorni, avvertendolo
delle conseguenze di un'inosservanza della stessa;
-
che, per
le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr.
30;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta diffida con reclamo del 17 gennaio 2000
all'Ufficio di tassazione, chiedendo una nuova proroga;
-
che
l'Ufficio respingeva il gravame con decisione del 25 gennaio 2000;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede nuovamente l'annullamento della tassa di diffida, argomentando di non
essere in grado di adempiere i suoi obblighi fiscali prima che il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) si pronunci su un ricorso di sua madre in
materia di assicurazione invalidità;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo
sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT; art. 124
cpv. 1 LIFD);
-
che il contribuente
che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124
cpv. 3 LIFD);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che la
tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non
una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che, di
conseguenza, in considerazione dell'inosservanza del termine concessogli con la
proroga, l'autorità fiscale ha correttamente proceduto a notificare al
ricorrente la diffida, per la quale, come detto, è previsto il prelievo di una
tassa di cancelleria, che copre costi provocati dal contribuente;
-
che le
considerazioni circa la causa pendente dinanzi al TCA non hanno alcuna
pertinenza, in tale contesto, in primo luogo, perché si tratta di un ricorso
interposto dalla madre del ricorrente e, in secondo luogo, poiché, se anche
tale ricorso dovesse considerarsi un impedimento all'inoltro della
dichiarazione fiscale, nulla avrebbe impedito al ricorrente di chiedere una
nuova proroga, prima della scadenza del precedente termine;
-
che,
comunque, da informazioni assunte da questo giudice presso il TCA risulta che
la causa in questione si è conclusa con sentenza notificata alla madre del
ricorrente il 14 dicembre 1999;
-
che,
nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la
tassa di giustizia e le spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).