AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.114
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00114
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001/02 __________
__________, 1915, pensionato, domiciliato
a __________, chiedeva la deduzione dal
reddito delle spese di manutenzione dell'immobile, dei premi assicurativi e di
liberalità a enti di pubblica utilità, queste ultime per un importo complessivo
di fr. 3'703.-.
Nella
notifica di tassazione del 14 maggio 2001 l'Ufficio di tassazione accordava
nella misura chiesta dal contribuente le due prime deduzioni; riduceva invece
quella per liberalità a fr. 1'850.- di media annua.
- Con
tempestivo reclamo del 6 giugno 2001 il contribuente chiedeva la concessione
della deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità nella misura di fr.
3'750.-.
L'Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 luglio 2001, avvertendo
che:
"(…) enti
quali la __________ __________ __________,
__________ e la __________ __________, __________, ai quali il contribuente ha
versato prestazioni in contanti, non figurano né nell'elenco annesso alla circolare
della Divisione delle contribuzioni, né nell'elenco allestito dalla Conferenza
dei funzionari fiscali di Stato".
- Con
il presente, tempestivo ricorso, __________
__________, da un lato, rinnova la
richiesta di poter dedurre tutte le liberalità effettuate a enti di pubblica
utilità e, dall'altro, chiede la deduzione della retta di fr. 75.- al giorno
pagata nel periodo di computo alla casa per anziani in cui era degente sua
moglie fino al decesso, avvenuto il 10 marzo 2000.
L'Ufficio
di tassazione non si è determinato.
- Deduzione
per spese di malattia
4.1. Ricevibilità
4.1.1.
Nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha
le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di
tassazione (cfr. art. 228 cpv. 1 LT). Essa decide quindi le questioni di ordine
e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata
alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT).
Dottrina e giurisprudenza ammettono quindi, in ossequio alla massima
dell'ufficialità, che in sede di ricorso possano essere sollevate questioni che
in precedenza e, meglio in sede di reclamo, non erano state contestate o che
sono state decise conformemente alle indicazioni del contribuente.
Della
negligenza del contribuente si terrà tuttavia debito conto nella determinazione
della tassa di giudizio e delle spese processuali, per il fatto che l'Autorità
giudiziaria si vede investita di un ricorso che avrebbe potuto essere evitato
(cfr. Rep. 1965 p. 107; v. anche art. 231 cpv. 3 LT).
4.1.2.
Ne viene
che la questione della deduzione delle spese di malattia della defunta moglie
sopportate dal contribuente nel periodo di computo può ancora essere esaminata
in questa sede.
4.2. Ammontare
della deduzione per spese di malattia
4.2.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT, sono dedotte dai proventi le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33.
Analogamente,
secondo l'art. 33 lett. h LIFD, sono dedotte dai proventi le spese per
malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui
sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente
medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni
di cui agli articoli 26–33.
4.2.2.
Per
l' imposta cantonale, secondo la Circolare 09/2001 della Divisione delle
contribuzioni sulla deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità
(valida a partire dal periodo fiscale 2001/2002), del 1° dicembre 2000, gli
ospiti delle case per anziani, il cui stato di salute richiede un trattamento e
una cura di tipo ospedaliero, possono dedurre la quota di retta giornaliera
pagata alla casa per anziani per la parte che supera le spese di mantenimento a
casa propria calcolate secondo le direttive relative al minimo vitale a norma
dell’articolo 93 LEF. La quota di retta non deducibile fiscalmente comprende,
oltre alle spese per il sostentamento, anche quelle per l’alloggio (quando
quest’ultimo non è più a disposizione dell’ospite ricoverato).
La
deduzione è ammessa unicamente nei riguardi degli ospiti che rientrano nella
categoria di dipendenza di grado 3 o superiore (questi beneficiano normalmente
anche di una prestazione per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI). Le medesime
regole si applicano anche agli ospiti invalidi, non anziani, che beneficiano di
un assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI.
Per
il calcolo della quota di retta fiscalmente deducibile si fa sempre astrazione
dall’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI che va normalmente a favore della
Casa per anziani, in aumento della retta calcolata (cfr. Circolare cit.,
cifra IV/l).
4.2.3.
Per l' imposta
federale diretta, secondo l'AFC “sono considerate spese per malattia le
spese per le cure sanitarie volte al mantenimento e al ristabilimento della salute
fisica e psichica, in particolare le spese per le cure mediche, le spese di ospedale,
le spese per farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese
supplementari che superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali
di lusso ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia...” (Circolare
n. 16 del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
Nondimeno
la Circolare dell’AFC ammette la deduzione nel caso della degenza in una casa
di cura, a condizione che la persona ricoverata sia stata riconosciuta “grande
invalida” ai sensi dell’art. 42 LAI, che essa debba cioè, a causa dell’età,
dell’invalidità o della malattia, permanentemente ricorrere all’aiuto di terzi
per il disbrigo delle ordinarie esigenze quotidiane (cfr. Circolare
cit., par. 2.6). La deduzione è tuttavia limitata alla misura in cui le spese
di degenza superano quelle del mantenimento a casa propria, calcolate in base
alle direttive sul minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo (cfr. Circolare
cit., par. 2.6). A tal fine, la Circolare rinvia alle direttive concernenti il
calcolo del minimo vitale, emanate in vista dell’applicazione dell’art. 93
della legge sulla esecuzione sul fallimento (LEF).
4.3.
L'incarto
fiscale contiene una nota manoscritta, che reca la medesima data del giorno in
cui è stato presentato il ricorso in esame, in cui sembrerebbe venire ammessa
la deduzione per spese di malattia. Questa Camera considera nondimeno opportuno,
mancando sufficienti elementi per determinare l'esistenza di una grande invalidità
secondo quanto evocato nei due considerandi precedenti, come pure per stabilire
l'esistenza di eventuali altre spese di malattia, retrocedere su questo punto
gli atti all'Ufficio di tassazione di Biasca perché si pronunci formalmente, se
del caso dopo ulteriori accertamenti.
Tale
soluzione appare inoltre rispettosa della salvaguardia del doppio grado di giurisdizione,
ancorché non debba essere dimenticato che alla base di tale situazione sta
l'incompleta compilazione della dichiarazione d'imposta da parte del
ricorrente.
- Deduzione
per liberalità
5.1.
Per l'art.
33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni
volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono
esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica
utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno
100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi
imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33.
Una
disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. h;
art. 65 lett. f LT);
5.2.
Come si
evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre che le persone giuridiche,
che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione,
godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal fine, la
Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti
secondo l'art. 65 lett. f LT, che viene periodicamente aggiornato. Poiché
tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti
dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato
allestito, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore
elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione
dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di
pubblica utilità;
5.3.
Il
ricorrente, nel corso degli anni 1999-2000 ha versato fr. 4'000.- alla __________ __________
di __________, fr. 1'700.- __________ __________
__________ __________,
fr. 3'500.- alla __________ __________ di __________
e fr. 5'650.- alla __________ __________ di __________.
L'elenco
cantonale menziona a p. 1 l'Associazione bambini bisognosi __________. A sua volta, l'elenco allestito
dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato menziona a p. 10 la __________ __________.
Non risultano invece annoverate nel citato elenco intercantonale né la __________ __________
di __________ né la __________ __________
__________ __________.
La
deduzione, in base alle persone giuridiche beneficate che risultano dall'elenco
cantonale e da quello intercantonale, ammonta pertanto a fr. 2'850.- di media
annua e non a soli fr. 1'850.-. come stabilito dall'Ufficio di tassazione,
verosimilmente sulla base di un'errata lettura delle dichiarazioni 1999 e 2000
rilasciate dalla __________ __________.
5.4.
In sede
di ricorso il ricorrente ha prodotto una dichiarazione dell'Amministrazione
delle contribuzioni del Canton San __________,
del 14 luglio 1993, dalla quale risulta che alla __________
__________ di __________ era stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta
federale diretta secondo l'art. 16 cpv. 1 cifra 3 DIFD.
Orbene,
tale norma diverge, nel suo tenore, dall'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD e
dall'art. 32 cpv. 1 lett. h LT. Rispetto alla normativa federale e a
quella cantonale attualmente vigenti, la cifra 3 dell'art. 16 cpv. 1 DIFD
comprendeva oltre alle corporazioni e gli istituti con scopi d'istruzione,
assistenza ai poveri e agli ammalati, ai vecchi e agli invalidi o con altri
scopi di pubblica utilità, anche quelle con scopi di culto, che le nuove
normative federale e cantonale hanno scorporato dall'art. 56 lett. g
LIFD, risp. dall'art. 65 lett. f LT.
5.5.
Va
comunque rilevato, a questo proposito, che alle associazioni e agli enti che
svolgono attività di proselitismo non viene di regola riconosciuto dalla
giurisprudenza cantonale il requisito della pubblica utilità (CDT n. 263
del 15 ottobre 1990 in re P.; Rep. 1993 p. 255; CDT n. 5-94 del
22 marzo 1995 in re A.).
A questa
Camera non è dato di sapere se la Siloah Mission di Hallau continui a beneficiare
dell'esenzione fiscale anche da quando è in vigore la LIFD, né, se così fosse,
per quali motivi non sia stata inclusa nell'elenco intercantonale degli enti
esenti, se per una dimenticanza o perché invece ritenuta avere scopi di culto o
di proselitismo.
Quest'ultimo
è invece molto verosimilmente il motivo per il quale la __________ __________ di __________ risulta esclusa dall'elenco.
Quest’ultima
questione può comunque per il momento restare aperta, per quanto si dirà in
seguito.
5.6.
Dovendosi
già retrocedere gli atti del procedimento all'Ufficio di tassazione di __________ perché si determini concretamente
sulla richiesta di deduzione per spese di cura, è opportuno che l'Autorità
fiscale chiarisca meglio con l'omologa Amministrazione __________ le ragioni per le quali la __________ __________ non
è inclusa nell'elenco intercantonale.
Giova
comunque ricordare che le questioni toccate al considerando precedente sono di
rilievo - e andranno quindi affrontate dall’autorità fiscale - solo nella
misura in cui l'importo della deduzione non superi sia per l'IC sia per l'IFD
il 10% del reddito imponibile. In considerazione della deduzione, non
irrilevante, per spese di cura, di cui il ricorrente dovrebbe verosimilmente
beneficiare, l’importo già concesso in deduzione (fr. 2'850.-) non dovrebbe
scostarsi di molto, se non addirittura superare l’importo massimo deducibile
per liberalità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto a’ sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 16 luglio 2001, gli atti del
procedimento vengono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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