-
che
l’Ufficio di tassazione nella tassazione IC 2001-2002 ha esposto ai contribuenti
tra gli elementi della sostanza un importo di fr. 70’000.- relativo a un
prestito fatto alla figlia per l’acquisto della casa il 15 settembre 1998;
-
che
nella tassazione IC/IFD 2001-2002 l’Ufficio di tassazione ha concesso ai
contribuenti una deduzione per spese di manutenzione della propria abitazione
di fr. 4'618.- di media annua a fronte di una deduzione richiesta di fr.
6'819.- (cfr. decisione su reclamo del 22 aprile 2002);
-
che
con il presente, tempestivo ricorso __________
e __________ __________ chiedono da un lato la riduzione della sostanza esposta
loro per il prestito alla figlia a fr. 30'000.- e apparentemente la deduzione
integrale delle spese di manutenzione fatte valere nella dichiarazione
d’imposta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
per l’art. 41 cpv. 1 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e
immobiliari;
-
che
nel caso in esame i coniugi __________
hanno concesso il 15 settembre 1998 alla figlia __________
__________ un prestito di fr. 70'000.-;
-
che
sempre nel corso del 1999 i coniugi __________
hanno altresì donato una somma di denaro di fr. 10'000.- ciascuno agli abiatici
__________ e __________ __________ e
hanno inoltre condonato alla figlia parte del prestito e, meglio, in ragione di
fr. 20'000.-;
-
che
l’Ufficio cantonale imposte di donazione e successione ha imposto entrambe le donazioni,
segnatamente la donazione delle somme di denaro agli abiatici e il condono del
parziale del prestito alla figlia;
-
che
il credito al 1° gennaio 2001 ammonta pertanto a fr. 50'000.- e non a fr.
70'000.-, come stabilito dall’Ufficio di tassazione;
-
che
la donazione di complessivi fr. 20'000.- in denaro contante agli abiatici è del
tutto ininfluente sull’ammontare del credito verso la figlia;
-
che
l’Ufficio di tassazione non ha d’altronde esposto ai ricorrenti altri importi a
titolo di numerario, eccezion fatta del prestito;
-
che,
secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di
identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le
spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese
d'amministrazione da parte di terzi;
-
che
sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. __________ del 19 settembre 2000 in re K.D.);
-
che,
in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati
dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (per le
molte, CDT n. __________ del 19
settembre 2000 in re K.D.);
-
che
la ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita
personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a
una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di
dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non
comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al
proprietario che cede in locazione l'immobile che gli appartiene e che di
solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione
della casa (CDT n. __________
dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.);
-
che
anche la Circolare n. __________ sulle
deduzioni dai proventi della sostanza immobiliare privata del 1° dicembre 2000
distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive, tra immobili
della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito
effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al
valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di
immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola
unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a
carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a
dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di
gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n. __________,
cifra 5.4);
-
che,
in linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua,
ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura,
spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni,
manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria
e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare
cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1 dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24
agosto 1992);
-
che
la distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle
contribuzioni trova la sua ragion d'essere nel fatto che il reddito della
sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario
viene calcolato perlopiù in base a una mera stima;
-
che
non va poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie
sono accollate all'inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario,
nel caso dell'uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in
qualità di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurle dal valore
locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente riduzione
del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die
einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im
Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104, Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n. __________
dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi riferimenti a dottrina e
giurisprudenza);
-
che,
su questa base, l'Ufficio di tassazione, come ha potuto verificare questa Camera
richiamando ai ricorrenti tutta la documentazione, ha correttamente espunto
dalla distinta delle spese chieste in deduzione i costi di gestione e di
amministrazione;
-
che
va inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di
principio deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito
imponibile del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima
della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si
concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque
un risultato aberrante (cfr. p. es. CDT n. __________
del 19 settembre 2000 in re K.-D.; CDT n. __________
del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo.,
RTT 1972, p. 59 s.);
-
che
anche la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il
Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di
manutenzione dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito
imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza
che i costi di manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato
considerato nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);
-
che,
di conseguenza, anche il rifiuto di dedurre la fattura relativa al deposito di
scarti vegetali, per altro inferiore a cinquanta franchi, non può essere
ammessa;
-
che
pertanto anche sotto questo profilo la decisione dell'Ufficio di tassazione
appare del tutto corretta;
-
che
i ricorrenti risultano sostanzialmente soccombenti, se si fa astrazione dalla
riduzione della sostanza per la sola IC, per cui spese e tassa di giustizia
vanno loro accollate in misura di quattro quinti.
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 22 aprile 2002 in materia di IC
2001-2002 è riformata nel senso che la sostanza al 1° gennaio 2001 relativa al
prestito ai figli è ridotta da fr. 70'000.- a fr. 50'000.-. Per il resto è
confermata
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
1.2 Il
ricorso in materia di IFD è respinto.
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 280.–
sono
a carico dei ricorrenti in misura di quattro quinti (fr. 224.-).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).