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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.156
Data decisione, Autorità:
02.07.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00156
Lugano
2 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 9 dicembre 1988 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la
risoluzione n.____ del Consiglio di Stato dell'8 novembre 1988
viste le osservazioni del 4 aprile 1989 del Consiglio di Stato e del 9 gennaio 1989 del Comune di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
visto che il ricorso, ritenuto
che l’art. 10bis cpv. 3 NAPR viola la garanzia delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie)
laddove dichiara applicabili “alle alienazioni di abitazioni esistenti”
le limitazioni delle residenze secondarie previste dal capoverso primo, chiede
l’annullamento della risoluzione governativa nella misura in cui approva su
quel punto il cennato disposto (art. 10bis cpv. 3 NAPR);
preso atto che il
Consiglio comunale di Brissago ha adottato nella seduta del 26 aprile 1994 la
revisione del PR e in quest’ambito ha approvato l’art. 49 NAPR “Discipinamento
delle residenze secondarie” ai sensi del cui capoverso primo “nella zona di
costruzione intensiva è escluso l’uso di alloggi a scopo di residenza
secondaria”, con la previsione al capoverso secondo di deroghe per casi
speciali (parentela prossima con persone domiciliate o il domicilio per molti
anni nel comune) e disponendo infine (cpv. 4) che “le residenze secondarie non
conformi ai disposti del cpv. 1 possono essere mantenute ..”; norma approvata
dal Consiglio di Stato con risoluzione 3 ottobre 1995 cresciuta in forza di
cosa decisa;
considerato
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che in concreto la
normativa contestata col ricorso è stata sostituita in sede di revisione del PR
dall’art. 49 NAPR, non impugnato dalla ricorrente;
che
in tali circostanze l’oggetto del ricorso è venuto meno;
che le ripetibili vanno
attribuite sulla base di una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe
avuto se l’interesse a mantenerlo non fosse venuto a cessare, rendendo
superfluo il giudizio di merito;
che nel ricorso la
protezione delle situazioni acquisite è invocata a torto riferitamente
all’esenzione dalle limitazioni previste dall’art. 10bis NAPR delle costruzioni
“primarie” esistenti al momento della sua entrata in vigore. Questa protezione
meritano unicamente le costruzioni già usate come residenze secondarie a quel
momento e peraltro già poste a questo beneficio dall’art. 10 bis NAPR, ultima
frase. Che il cpv. 2 sottoponga alle limitazioni solo le costruzioni nuove e
quindi consenta l’uso come residenze secondarie di costruzioni primarie
esistenti, ma lo escluda se queste vengono non solo riattate o ricostruite ma
anche se alienate, non tange la garanzia delle situazioni acquisite, ma semmai
prevede quale motivo di cessazione del beneficio concesso al proprietario di
una costruzione primaria di usarla successivamente come secondaria un evento,
come l’alienazione, di relativa rilevanza; col che viene tuttavia corretto -
anche se in modo discutibile, ma non tale comunque da impingere nell’arbitrio
-, la disparità di trattamento posta in essere dall’esclusione delle
costruzioni primarie esistenti dall’applicazione dell’art. 10bis cpv. 1 NAPR;
che per questi motivi non
si può ritenere che il ricorso avrebbe trovato accoglimento; ragion per cui non
sono dovute ripetibili al ricorrente e non ne vengono assegnate al Comune;
decreta
-
Il
ricorso é stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Avv. __________ __________, __________
-
Municipio di __________
-
Consiglio di Stato,
- Sezione pianificazione
urbanistica, ____________
Tribunale della
pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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