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Numero d'incarto:
90.1994.298
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, TPT
Incarto n.
90.1994.00298
Lugano
5 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 luglio 1993 di
__________ __________ -__________, __________,
2.
__________ __________, __________,
rappr. da avv. __________. __________, __________
__________,
contro
la risoluzione 2 giugno 1993 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che
le insorgenti hanno chiesto di includere i mapp. __________, __________,
__________e __________, attributi alla zona agricola, nella zona edificabile
__________;
che,
all'udienza 15 giugno 1994, il procedimento è stato sospeso in vista di una
variante del piano volta a soddisfare, parzialmente, le domande delle
insorgenti, per il tramite dell'assegnazione alla zona __________ dei mapp.
__________, __________, __________, __________, __________ e __________;
che,
con risoluzione 9 luglio 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha
approvato una variante del piano regolatore che contempla l'attribuzione di
questi ultimi fondi, oltre che del mapp. __________, alla zona residenziale
__________;
che
il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che
esso va dunque stralciato dai ruoli;
che
le insorgenti, consenzienti allo stralcio, protestano tuttavia spese e
ripetibili (cfr. scritto 9 ottobre 2002); il municipio, pure d'accordo con lo
stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 11 novembre 2002);
che,
nell'ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore
approvata il 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il
valore di atto di parziale acquiescenza del comune nei confronti delle domande
delle ricorrenti;
che,
di conseguenza, i ricorrenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al
versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato
soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che
le ripetibili vanno commisurate al grado (parziale) di soccombenza del comune;
che
il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
decreta
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a
versare alle ricorrenti fr. 1'000.-- per ripetibili.
-
Intimazione a:
- __________ -__________
__________, __________, __________ __________, __________ rappr.
da avv. __________ __________, __________ __________ __________,
-
Municipio di
__________, via __________. __________ __________, __________ __________
-
Consiglio di Stato,
Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
-
Divisione della
pianificazione territoriale, ____ ______ _______ __, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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