AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.58
Data decisione, Autorità:
28.06.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00058
Lugano
28 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
Composta dei giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will,
Michele Rusca
Segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
Visto il ricorso del 27 settembre 1991 di
- __________ __________, ____________________,
- __________ __________, __________ __________,
rappr. da avv. __________ __________, ____________________
contro
la risoluzione governativa 20
agosto 1991 che approva alcune varianti del PR di __________;
viste le osservazioni 31 marzo 1992 del Consiglio di Stato e
quelle del 5 novembre 1991 del Municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in fatto
a. __________
__________ nata __________ e __________ __________ sono proprietari della
particella nr. __________RFP di __________. __________ __________ è pure
proprietario della confinante particella nr. __________RFP, sulla quale sorge
la sua casa d'abitazione.
b. Il PR di __________
è stato approvato in data 8 febbraio 1983 ed inseriva il sedime nr.
__________RFP in zona edificabile. Il 17 maggio 1990 il Consiglio comunale di
__________ ha adottato una serie di varianti concernenti il piano del traffico
e quello delle attrezzature ed edifici pubblici.
Una delle varianti prevede
l'ampliamento dell'area di posteggio prevista sulla particella nr.
__________RFP.
c. Con gravame 30
agosto 1990 i proprietari del mappale hanno impugnato la variante innanzi al
Consiglio di Stato chiedendo in via principale lo stralcio dell'area destinata
a posteggio e postulando in via subordinata il rinvio degli atti al Municipio
per tutta una serie di accertamenti. Delle motivazioni del ricorso di primo
grado si dirà, all'occorrenza, di seguito.
d. Con l'impugnata
risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato le varianti e respinto
l'impugnativa. A sostegno della sua decisione l'autorità di prima sede ha
segnatamente indicato che il posteggio è necessario per coprire il fabbisogno
del nucleo e che il Municipio ha assicurato come, in fase di progettazione
esecutiva, saranno studiati degli accorgimenti atti a diminuire le immissioni
inquinanti indotte dal traffico veicolare.
e. Dissentendo dalla
decisione governativa i soccombenti adiscono il TPT chiedendone l'annullamento.
Nel ricorso invocano un diniego di giustizia e ripropongono le censure del
ricorso di prima istanza. Delle motivazioni ricorsuali si dirà meglio,
all'occorrenza, nei considerandi di diritto.
f. Nelle sue
osservazioni il Municipio di __________ chiede la reiezione del gravame. Alla
medesima conclusione giunge il Consiglio di Stato.
g. Il 27 aprile 1993 è
stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All'occasione si è deciso di
sospendere la procedura sino all'attribuzione dei gradi di sensibilità al
rumore.
h. Il Consiglio di
Stato ha approvato in data 22 giugno 1994 l'art. 25bis NAPR di Sonvico, con il
quale vengono attribuiti i gradi di sensibilità.
i. Il 22 novembre
1994, su richiesta del Tribunale, il Municipio di __________ ha trasmesso una
"verifica dei posteggi nel nucleo di __________ e nelle aree sul suo
immediato contorno". La verifica conclude che, malgrado la realizzazione
dei posteggi previsti dal PR, resterà un saldo negativo di circa 160 posti
auto, in particolare durante la stagione estiva, quando alla domanda residente
si sovrappone quella turistica.
l. La Sezione della
pianificazione urbanistica (SPU) si è espressa al riguardo della verifica
allestita dal comune con osservazioni 10 gennaio 1995. Nelle medesime ha
confermato la validità delle ubicazioni previste nel PR per i posteggi.
Inoltre, la SPU, dopo aver
consultato la Sezione protezione aria e acqua e la Sezione dei trasporti, ha
rilevato che il fabbisogno teorico previsto dal comune (2 posti auto per
famiglia o nucleo famigliare per complessivi 400 posti) è eccessivo. Al
riguardo nelle osservazioni si precisa come
"corrisponda
maggiormente alle emergenti necessità in tema di contenimento del traffico
motorizzato privato, adottare un parametro che si aggiri sui 1,5 posti auto per
famiglia; ciò condurrebbe ad un fabbisogno comunale di 300 p. Questo valore tra
l'altro rispecchia quello medio comunale dedotto dall'Annuario statistico
ticinese (Comuni 1994) che si riferisce al rapporto fra i nuclei famigliari
residenti a __________ e gli autoveicoli immatricolati (...). A conferma di
quanto detto sopra vi comunichiamo che dai dati in nostro possesso, relativi
alla zona insediativa di __________, abbiamo potuto dedurre l'estensione della
SUL del nucleo in oggetto; essa ammonta a ca. 22'000 mq.
Tenendo conto del
valore minimo di dimensionamento consigliato dalla norma VSS n. 641'400 edita
dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada (...), che è fissato a 1
p. per ogni 80 mq. di SUL (più il 10% per ospiti), possiamo affermare che il
quantitativo minimo di posteggi teorico occorrente per il nucleo di __________
ammonterebbe anche in questo caso a ca. 300 unità. Questo valore risulta
inferiore del 25% rispetto a quello calcolato dal Municipio di __________.
Dedotti i posteggi disponibili (100), i quali comprendono pure la parte messa a
disposizione dall'autosilo comunale, e quelli previsti per il nucleo (140) che
rileviamo dalla verifica del Municipio, in questo caso vi sarebbe un ammanco di
60 p.
Evidentemente questi
ca. 300 p. rappresentano un valore teorico; esso deve servire come base per la
determinazione di un fabbisogno che meglio tenga conto delle specificità del
comune. Infatti occorre tener presente dei fattori che possono incidere in
misura non indifferente sulla valutazione quali il grado di allacciamento ai
trasporti pubblici, la situazione ambientale e la particolare funzione che
devono svolgere tali posteggi."
Sulla scorta di queste
considerazioni, la SPU conclude che il fabbisogno effettivo di posteggi non è
di 400 ma di 300 unità. Secondo la SPU la riduzione dei posti auto disponibili
dovrebbe essere attuata non eliminando l'uno o l'altro dei posteggi previsti
dal PR, ma riducendone la dimensione.
m. Con osservazioni 2
gennaio 1995 i ricorrenti hanno in particolare sottolineato che la verifica
allestita dal comune e, soprattutto, le osservazioni della SPU confermano l'eccessiva
capienza delle aree di posteggio previste dal PR.
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La legittimazione ricorsuale
degli insorgenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il ricorso inoltrato nel
termine di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT e quindi tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi
e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per
motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta
l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una
procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento
oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 10 febbraio
1992 in re Micheli, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a,
114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
-
Ai sensi dell’art. 26 LALPT, un PR si compone di un rapporto
di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un
programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28
LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e
costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici.
In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di
trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento,
le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2
lett. p LALPT). La base legale del vincolo all’esame è quindi data.
-
La SPU ha ricalcolato
il fabbisogno di posteggi a __________ valutandolo in 300 posti macchina contro
i 400 previsti dal comune. Lo scarto è del 33% in più rispetto al fabbisogno
effettivo.
Con ciò è provato che
nell’insieme i posteggi previsti dal PR sono eccessivi, ma non è ancora dato
sapere quali di essi sono singolarmente superflui o, meglio, quali sono
effettivamente necessari. Non è segnatamente dimostrato che per soddisfare il
fabbisogno ridotto rispetto alle errate previsioni del piano occorra far capo
in tutto o in parte ai posteggi qui contestati.
Non è pertanto provato l’interesse
pubblico al discusso vincolo e di conseguenza il Consiglio di Stato non poteva
lecitamente approvarlo. Il Consiglio di Stato avrebbe invece dovuto rinviare
gli atti al Comune affinché allestisse una nuova variante in cui i posteggi
fossero ridistribuiti tenuto conto dell’effettiva necessità e di un’ubicazione
corretta.
Nella misura in cui
approva il vincolo in contestazione la risoluzione governativa dev’essere
annullata e con essa il vincolo medesimo.
Poiché su questo punto la
variante approvata dal Consiglio di Stato non è venuta ad essere, si ripristina
la zona edificabile prevista dal PR prima della variante stessa.
Al comune rimane
naturalmente riservato il diritto di ricorrere alle misure di salvaguardia
della pianificazione previste dalla legge e segnatamente alla zona di
pianificazione (art. 58 seg. LALPT), alla decisione sospensiva (art. 65 LALPT)
e infine al blocco edilizio (art. 66 LALPT), a partire dalla pubblicazione
della futura variante.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è
accolto.
§ Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e con essa il vincolo gravante il part.
__________RFD __________.
-
Non si prelevano
spese né tasse di giustizia. Il Comune verserà ai ricorrenti, congiuntamente,
fr. 1.200.- di ripetibili.
-
Intimazione: - Avv.
__________ __________, __________
Municipio di __________
Sezione pianificazione urbanistica, __________
Consiglio di Stato, _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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