AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.141
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00141
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 26 ottobre 1995 di
- __________, __________,
- __________, __________,
- __________, __________,
1.,2.,3. St. leg.
__________, __________,
contro
la risoluzione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato,
n. __________, che approva il PR del Comune di __________ ed evade i ricorsi
di prima istanza
viste le osservazioni 29
dicembre 1995 del Municipio di __________ e la risposta 6 febbraio 1996 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________,
__________ e __________, membri della CE fu __________, sono comproprietarie
della part. n. __________RFD __________o, situata nel nucleo di __________ a.
Sul mappale sorge una casa d’abitazione con annesso un ampio giardino.
b. Il PR di __________
(revisione 1995) é stato adottato dal Consiglio comunale nelle sue sedute del
16 e 17 maggio 1994.
Il Piano particolareggiato
del nucleo di __________ (PPNG), parte integrante del PR, prevede nell’ambito
della ristrutturazione della piazza di __________ l’ampliamento dell’attuale
posteggio pubblico (f.n. __________ RFD) su parte del fondo n. __________.
Questa porzione del fondo é quindi stata attribuita alla “superficie vicolo
pubblico e superficie privata soggetta ad esproprio”.
c. Le qui ricorrenti
hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo l’abbandono del progetto di ampliamento del posteggio e lo stralcio del
vincolo. A sostegno della loro impugnativa hanno invocato la mancanza di
interesse pubblico e proporzionalità del provvedimento nonché la mancata presa
in considerazione di alternative.
d. Con decisione 19
settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza; l’autorità governativa ritiene infatti che la contenibilità
abitativa del nucleo di __________ prevista dal nuovo PR giustifichi un aumento
della disponibilità di parcheggi nelle sue vicinanze e che i sacrifici
richiesti alle ricorrenti siano del tutto proporzionati all’importanza
dell’opera, dal momento che il vincolo non incide sulla capacità edificatoria
del loro fondo.
e. Dissentendo da tale
decisione le sigg. __________, __________ e __________ sono insorte davanti al
TPT chiedendone l’annul-lamento.
A sostegno delle loro
domande ha riproposto, in sostanza, censure e domande del ricorso di primo
grado, sottolineando in particolare come il progetto di ristrutturazione della
piazza e del posteggio siano definiti in modo troppo vago dai documenti di PR.
Osservano inoltre che l’ubicazione di un posteggio all’interno del nucleo é
sfavorevole anche dal profilo ambientale.
f. Nelle rispettive
osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ postulano
l’integrale reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha
ribadito la validità dell’impostazione pianificatoria del nucleo di __________,
confermando la necessità del vincolo di superficie pubblica soggetta ad
esproprio apposta su parte del fondo n. 12.
g. In data 29 maggio
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia
discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio
di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Le insorgenti
contestano come detto l’attribuzione di parte del loro fondo all’area prevista
per l’allargamento del parcheggio pubblico nel centro di __________. Secondo
loro il vincolo é definito in maniera troppo sommaria dalle disposizioni del
PR, e non risulta chiaramente quale sia in concreto l’interesse pubblico alla
base della restrizione della proprietà.
Simile argomentazione non
può tuttavia essere accolta.
L’art. 5.6. delle NAPR
__________ indica che le aree destinate a posteggio pubblico sono quelle
colorate di giallo e contrassegnate dalla lettera “P”; ora sia la
rappresentazione grafica del piano delle zone del PR, sia quella del Piano
particolareggiato del nucleo, permettono di dedurre in modo chiaro ed
inequivocabile i limiti del vincolo ed in particolare la superficie sottratta
al fondo delle ricorrenti necessaria per l’estensione del posteggio. Quanto
alle indicazioni contenute all’art. 6.12 NAPR, altro non fanno che precisare il
futuro assetto della zona di __________, con la prevista demolizione degli
edifici sorgenti sui fondi n. __________e __________RFD, l’allargamento delle
piazza pubblica sul mapp. n. __________e la correzione dell’attuale impianto
posteggi comunali nella parte terminale inferiore.
Alla luce di queste
considerazioni si può senz’altro affermare che il vincolo di “superficie vicoli
pubblici e superfici private soggette ad esproprio” risulta sufficientemente
definito nelle disposizioni accompagnanti il PR; le censure ricorsuali su
questo punto vanno respinte giacché infondate.
- Il provvedimento pianificatorio
in esame risponde inoltre ai criteri di interesse pubblico e proporzionalità
sopra menzionati.
Da quanto riportato alle
pagg. 5-6 del Rapporto di pianificazione si evince che il nucleo di __________
dispone di una contenibilità teorica superiore di 70-105 unità rispetto a
quella attuale, il che giustificherebbe già di per se un ampliamento della
struttura esistente. L’attuale posteggio (istituito in “zona blu” alcuni anni
orsono per favorire la rotazione degli utenti), se risulta scarsamente occupato
nei giorni feriali, é invece sovraffollato nelle ore serali (presenza di due
esercizi pubblici nelle vicinanze) e nei giorni festivi. Un ulteriore aumento
della popolazione residente nel nucleo, come prospettato dal PR in esame,
necessita quindi un adeguamento alle future necessità, se si vuole evitare
l’ingombrante presenza di veicoli posteggiati nelle strette stradine del nucleo
e prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in questa parte
pregiata del villaggio.
Alla luce di queste
considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta
risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della proprietà
necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Le ricorrenti negano
l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa
censura non può però essere seguita.
L’area scelta per
l’infrastruttura, a ridosso del nucleo di __________ a e lungo la strada
principale si presta in modo particolare alla realizzazione di un posteggio per
gli abitanti del nucleo; questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente
accessibile e molto vicina alle abitazioni (é infatti noto che
un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali
fruitori). Si tratta inoltre di un ampliamento di una struttura esistente, che
in questi anni ha dimostrato tutta la sua utilità, e che può essere realizzata
senza eccessivo spreco di terreno e dispendio di finanze pubbliche.
Né può essere negata la
proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto
ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che
ne deriva al privato.
Si osserva infatti che
l’area gravata dal vincolo é tutto sommato modesta (un angolo del giardino) e
non incide sulle capacità edificatorie del fondo delle ricorrenti (cfr. art.
4.3.3.3 delle NAPR relativo al Piano particolareggiato del nucleo di
__________).
Il pur comprensibile
sacrificio che ne deriva alle proprietarie deve, nella presente fattispecie,
cedere il passo al preminente interesse pubblico all’ampliamento del posteggio
pubblico su parte del loro fondo.
-
Prive di fondamento
sono infine le considerazioni in merito ad un’incompatibilità ambientale della
prevista infrastruttura o ancora ad accresciuti pericoli del traffico. Non é
infatti dato di vedere come un posteggio pubblico di ridotte dimensioni,
fornito di comodo accesso alla strada principale, possa risultare di pericolo
per la sicurezza stradale, tenuto conto anche della velocità ridotta che una
simile struttura impone agli automobilisti (ci si effettuano solo le manovre di
posteggio). Anche il paventato aumento del carico ambientale può ritenersi
trascurabile, considerato che la strada principale che conduce a __________ ed
__________ attraversa già completamente il centro di __________ (separando le
due parti del nucleo), e che il traffico in transito su di essa é di gran lunga
superiore, sull’arco dell’intera giornata, a quello, invero modesto, originato
dal posteggio.
-
Stando
così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa
di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Le ricorrenti sono
condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________ i, __________,
per le ricorrenti;
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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