AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.47
Data decisione, Autorità:
23.01.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00047
Lugano
23 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 12 aprile 1995 di
_________,,
contro
la risoluzione _ 1995, n. _, del Consiglio di Stato
che approva il PR (revisione 1994) di _______________e evade i ricorsi
di prima istanza;
vista la
risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. _____é proprietario
del fondo n. _RFD _, situato lungo la strada cantonale che dal nucleo del paese
porta __.Il PR di _ (adeguamento 1994), adottato dal Consiglio comunale nelle
sue sedute 10/11 ottobre 1994, inserisce il fondo del ricorrente nella zona di
mantenimento degli insediamenti; la precedente versione del PR (1991) lo
attribuiva invece alla zona residenziale R2.
b. Il ricorrente ha
contestato davanti al Consiglio di Stato l’inserimento del proprio fondo nella
zona di mantenimento, chiedendo il ripristino delle condizioni edificatorie
vigenti nel PR 1991. Allargando il discorso all’intero territorio comunale,
egli critica l’impostazione del nuovo PR relativamente all’estensione delle
zone edificabili e alla creazione dei cosiddetti “arredi verdi o corridoi
verdi”; chiede inoltre lo stralcio della prevista strada di aggiramento per Astano
(strada di PR “n. _”), a suo modo di vedere completamente inutile data la
scarsa mole di traffico in questa direzione.
c. Con decisione 15
marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di _.
In parziale accoglimento
del ricorso _, l’autorità governativa ha ordinato al Comune la pubblicazione di
una variante che riconsideri la destinazione del fondo n. 180, stralciando la
zona di mantenimento ivi prevista. Ha invece respinto, con motivazioni di cui
si dirà all’occorrenza in seguito, tutte le altre censure sollevate nel
gravame.
d. Dissentendo da tale
decisione ______é insorto dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza,
le obiezioni del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta di
abbandono del concetto di “arredi o corridoi verdi” e lo stralcio dal piano del
traffico della strada di PR n. _ (circonvallazione per _). Alcuni giorni dopo
l’inoltro del ricorso, l’insorgente ha indirizzato al TPT un’ulteriore lettera
di precisazioni, nella quale invoca anche la violazione del diritto di essere
sentito.
e. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di_________ne chiedono
l’integrale reiezione, ribadendo le considerazioni di carattere generale già
esposte nella decisione impugnata.
f. In data 6 settembre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con
l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3
LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Il ricorrente invoca
in via preliminare la violazione del diritto di essere sentito. Parte infatti
dall’assunto che il Consiglio di Stato doveva necessariamente compiere atti
d’istruttoria per accertare adeguatamente la fattispecie ed in modo particolare
esperire il richiesto sopralluogo.
Si ricorda in proposito
che l'art. 4 Cost conferisce agli amministrati il diritto di essere uditi prima
che un'autorità assuma una decisione che li tocchi da vicino. L'estensione di
questo diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita
in primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le
garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali
che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale. Così è in
concreto, posto che la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art.
4 Cost.
Il diritto di essere
sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di
fornire prove sui fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di
partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo
un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa
alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero ledere la
sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).
Il diritto di essere
sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della
disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di
esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166). Va tuttavia considerato che l’autorità
di ricorso può sanare il vizio se il suo potere di cognizione è pari, nelle
circostanze concrete, a quello dell’autorità inferiore.
“In _ ” il ricorrente ha
potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e sostanziarle. Esse sono
di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E’ censurato
l’interesse pubblico e la proporzionalità di alcune misure pianificatorie,
nonché la violazione di norme procedurali fondamentali; il tribunale è chiamato
a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla
proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento,
ecc., temi tutti che rientrano nel suo potere cognitivo. E' privo di rilevanza
in questo contesto che il tribunale non disponga del sindacato di opportunità.
Nelle circostanze può essere lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio
di Stato non abbia proceduto agli atti istruttori richiesti, atteso che al
vizio è stato semmai posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno
esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in contraddittorio le
prove ritenute necessarie, tra le quali il sopralluogo del 6 settembre 1995.
All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, si
contrappongono esigenze di economia processuale che in questo caso sono
chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza alla precedente
istanza.
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT),
sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2
cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica
(art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i
privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- L’insorgente si
chiede, a titolo di premessa, per quale motivo e secondo quali criteri
pianificatori, a soli 3 anni dall’approvazione del precedente PR 1991, si é
proceduto ad una completa rielaborazione e revisione di questo documento.
A questa prima critica può
essere data risposta solo tenendo conto delle particolari circostanze nelle
quali si é sviluppato il processo pianificatorio di _.
Il PR originario ha subito
una gestazione ventennale, per cui al momento della sua adozione da parte degli
organi comunali (dic. 1987) nasceva, per così dire, concettualmente superato;
la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (dec. n. _ del 22.1.1992) é
di fatto risultata solo parziale. Nella citata decisione l’autorità governativa
elencava infatti tutta una serie di adeguamenti e completazioni a cui il Comune
era tenuto a dar seguito nel più breve termine possibile. Le indicazioni del
Consiglio di Stato concernevano, in particolare, l’elaborazione di un nuovo
piano viario comprensivo delle strade di aggiramento del nucleo, il riordino
fondiario di alcune porzioni di zona edificabile, l’allestimento di un piano
del paesaggio comprendente lo studio delle componenti naturali, della zona
agricola e degli aspetti archeologici, l’elaborazione di una variante del piano
delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico, l’allestimento di un piano
dei servizi tecnologici, l’aggiornamento della relazione tecnico-economica del
PR e la modifica di alcune norme di attuazione. Come si vede, si tratta,
contrariamente all’opinione del ricorrente, di modifiche non da poco, che hanno
sostanzialmente alterato il contenuto originario del PR 1991, e richiesto una
rielaborazione dell’assetto territoriale del comune. La nuova versione del PR
1994, lungi dall’essere un’inutile rifacimento di una pianificazione già
esistente (come sembra trasparire degli addebiti ricorsuali) rappresenta invece
un doveroso quanto necessario adeguamento di quello del 1991, largamente
incompleto e per giunta superato su alcuni punti fondamentali.
- Nel dettaglio,
l’insorgente contesta i vincoli di PR che prevedono la creazione di corridoi
verdi e la piantumazione all’interno delle aree edificate o edificabili. Egli
obbietta che in un piccolo comune di campagna come ___il verde abbonda: il
declino dell’attività agricola, una volta fiorente, e la conseguente odierna
incuria delle aree verdi hanno in questo senso peggiorato la situazione, tanto
che oggi la vegetazione addirittura “soffoca” l’agglomerato. In simili
circostanze, a suo dire, non vi é nessun bisogno di creare nuove aree verdi
all’interno dell’abitato; propone invece di attuare degli interventi di
mantenimento del verde già esistente, quali strade forestali o piste
tagliafuoco.
Ora, le argomentazioni
avanzate dal ricorrente sono comprensibili e, in parte, corrispondono alla
realtà non solo di _, ma di tanti altri villaggi di campagna dove l’attività
agricola ha conosciuto, negli ultimi decenni, un’inesorabile declino; il volere
per questo motivo considerare improponibile la creazioni di aree verdi
all’interno del comparto insediativo non può tuttavia essere accettato. Una
cosa é il recupero dei territori agricoli marginali caratterizzati
dall’abbandono della gestione agricola e dall’avanzata disordinata del bosco,
un’altra cosa é voler definire all’interno dei comparti edificati delle piccole
aree verdi in grado di conferire qualità e valore alla costruzioni circostanti.
L’assetto territoriale proposto dei pianificatori, caratterizzato da
un’alternanza tra spazi edificati e spazi verdi (i cosiddetti “corridoi o
arredi” verdi) corrisponde senz’altro ad un modello qualificato di
insediamento, che appare sostenibile anche nel contesto di un piccolo villaggio
quale _a; il preponderante interesse pubblico che soggiace alla creazione di
ambienti più vivibili e architettonicamente più qualificati non può essere
messo in discussione in questa sede, tantomeno con le argomentazioni avanzate
dal ricorrente.
Le censure ricorsuali su
questo punto non possono pertanto essere accolte.
- Decisamente
contestata é poi la prevista realizzazione della strada di aggiramento per ;
a detta dell’insorgente lo scarsissimo traffico in questa direzione non
giustifica la realizzazione della nuova arteria, che comporterebbe anche la
deturpazione della_____.
Diversamente, l’autorità
governativa ha giudicato che, indipendentemente dal volume di traffico,
l’interesse pubblico della nuova tratta risiede nella possibilità di recuperare
alla pedonalizzazione la zona del nucleo tra il Municipio e la “______ ” e di
servire adeguatamente la nuova zona di insediamenti prevista in località _, a lato
della strada.
7.1. La ridefinizione del
piano del traffico é uno dei tratti salienti del modello urbanistico alla base
dell’adeguamento del PR di _; si é già ricordato che questa problematica era
stata espressamente sollevata dal Consiglio di Stato nella sua precedente
risoluzione n. _.
Ora, tra i principali
obbiettivi dell’adeguamento figura il recupero e la rivalorizzazione del nucleo
storico del villaggio attraverso la sua pedonalizzazione e la realizzazione
delle due “strade di aggiramento” in direzione Dumenza (strada di PR n. _) e
___(strada di PR n. _).
Durante il sopralluogo si
è infatti potuto rilevare come l’attuale strada attraverso il nucleo, stretta e
contorta, sia vistosamente inadeguata a sopportare il traffico motorizzato,
specie negli orari di forte affluenza (mattino presto e tardo pomeriggio). Di
fondamentale importanza risulta innanzitutto la realizzazione della strada di
aggiramento per , che permetterà di sgravare il nucleo dell’ingente traffico frontaliero
con l’Italia valutato a 2000 veicoli giornalieri; ma anche la nuova
circonvallazione per , pur non essendo confrontata a volumi di traffico
comparabili alla prima, assolve una sua funzione specifica soprattutto in
relazione alla futura pedonalizzazione del tratto della vecchia strada tra la
“_______ ” e il Municipio.
Gli aspetti positivi della
contestata opera non possono essere sottaciuti : la completa decongestione dal
traffico del nucleo (e non solo parziale come nel caso in cui venisse
realizzata la sola circonvallazione per ) permetterà una drastica riduzione
dell’inquinamento fonico e atmosferico, l’eliminazione dei pericoli posti
dall’odierna circolazione su un tracciato inadeguato, nonché la rivalutazione
del carattere abitativo dell’antica contrada e il recupero di spazi
d’aggregazione caratteristici (, strade) a vantaggio dell’intera popolazione
del paese e non solo degli abitanti del nucleo. Questi indubbi benefici
rispondono senz’altro ad interessi pubblici generalmente riconosciuti.
7.2. Nella valutazione
degli interessi contrapposti vanno però presi in considerazione anche i
sacrifici che il progetto della nuova strada comporta per i proprietari dei
fondi interessati dal suo tracciato.
Nella fattispecie in
esame, il sopralluogo ha permesso di rilevare le significative lesioni che la
nuova opera porterebbe a quasi tutte le proprietà della zona. La sentenza 6
dicembre 1995 di questo Tribunale (Inc. n_2) ha in particolare evidenziato i
gravi pregiudizi inferti ai fondi n. (-), n. _ () , n. (), n. _e (); di
minore entità risulta il danno per la proprietà _, toccata solo marginalmente
dal tracciato.
Non si tratta solo, come
rilevava la citata sentenza, di mutilazioni dal mero profilo quantitativo della
superficie sottratta ai privati; il contestato vincolo porterebbe pregiudizio
anche ad una serie di attività che hanno una loro presenza storica in un
villaggio di campagna come _ (ad. es. la viticoltura), attività che
garantiscono posti di lavoro in loco allorquando la maggior parte della
popolazione di questi abitati é costretta a fare il pendolare verso la città e
costituiscono non di rado il risultato di attività condotte per generazioni con
notevole sacrifico e attaccamento.
Molti dubbi solleva
peraltro l’impatto paesaggistico della soluzione pianificatoria prospettata; la
nuova strada viene infatti ad inserirsi in quella che oggi é una bella e ampia
fascia verde caratterizzata da prati e vigneti
ben curati che lambiscono il limite esterno
del nucleo del villaggio e si interpongono tra questo e una zona residenziale
estensiva situata più a est. L’armonia e la tranquillità di tutto questo
comparto verrebbe irrimediabilmente sconvolta dalla prospettata opera, senza
contare i progetti di edificazione nella cosiddetta “zona espansione nucleo”
(cfr. allegato 3.1 delle Norme di attuazione e allegato 1b del Rapporto di
pianificazione).
Infine, non convince
nemmeno la prevista sistemazione della “_da _ ”; lo sbocco della nuova strada
proprio in corrispondenza di questa piazza contrasta infatti con le intenzioni
del Municipio di pedonalizzarla e di togliere completamente il traffico dal
nucleo del villaggio.
7.3. Né può essere
considerato valido argomento a sostegno della strada di PR n 7 quello che vede
nella contestata opera l’indispensabile strumento di promozione urbanistica di
una nuova zona edificabile prevista a est del nucleo, la cosiddetta “zona
espansione nucleo” in località _(cfr. rappresentazione grafica _ 3.5 delle
Norme di attuazione); tale estensione della zona edificabile non é infatti giustificata
dai dati economici e abitativi del comune.
A tale proposito si
rammentano i dati già esposti nella citata sentenza del TPT del 6 dicembre 1995
: dalla documentazione presentata dal Comune di _risulta che la contenibilità
teorica del PR a pieno sfruttamento é stata valutata in ca. _ unità insediative
(UI) di cui 1006 abitanti, 142 posti-lavoro e 697 posti turisti. La situazione
nel 1990 vede invece la presenza di ca. _UI, divise in 555 abitanti, 59 posti-lavoro
e 571 posti-turismo; vi é dunque una riserva di ben 664 UI, corrispondente, nei
15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile aumento della popolazione del 81%
circa rispetto a quella attuale (cfr. dati contenuti a p. 87 nonché
nell’allegato 9 del Rapporto di Pianificazione).
Ora l’evoluzione
demografica negli ultimi anni rende altamente improbabile gli abitanti del
comune, dopo un lungo declino demografico durato un secolo, sono passati, da un
minimo di 402 abitanti nel 1970, a 442 nel 1980, a 547 nel 1990 e a 592 nel
1993, con un aumento percentuale del 10% nel decennio 1970-80 e del 23
% in quello 1980-90 (33% se consideriamo il periodo 1980-1993). Il Rapporto di
Pianificazione medesimo, a commento di queste cifre, riportava testualmente che
“considerata l’evoluzione della domanda e dell’andamento della popolazione,
si costata che solo le aree soggette a piano di quartiere costituiscono
un’offerta che va ben oltre al fabbisogno teorico sul medio termine (20 l’esigenza
di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come indicato dall’Annuario
statistico Ticinese (ed. 1994), anni) per insediamenti di tipo
residenziale”. A pag. 66 del Rapporto si legge ancora che “in relazione
al piano delle zone si osserva che se si confrontano i dati di contenibilità
con le tendenze e i ritmi di sviluppo le opportunità insediative costituiscono
un’offerta che va ben oltre al fabbisogno teorico sul medio termine (10
anni) per insediamenti di tipo residenziale, lavorativo e turistico
(sottolineatura nostra)”.
In queste circostanze
l’aggiunta di nuove zone edificabili a quelle già previste dal precedente PR
porta a un sovradimensionamento della zona edificabile che non risponde ai
precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo
i bisogni della popolazione) e nel contempo non adempie il requisito dell’art.
15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i
prossimi 15 anni).
- In conclusione, si
deve ammettere che le notevoli restrizioni alla proprietà privata che questa
opera comporterebbe e la mancanza dei presupposti giustificanti un’ulteriore
espansione delle aree edificabili, ed in particolare il venir meno del
requisito di necessità della cosiddetta “zona espansione nucleo” in località _,
ridimensionano decisamente l’interesse a realizzare la strada di aggiramento
così come proposta dalle autorità comunali. A questo si aggiunge il fatto,
ribadito in sede di sopralluogo, che i proprietari della zona non intendono
affatto costruire sui loro terreni e che quindi la denegata istituzione della zona
“espansione nucleo” sarebbe destinata, in pratica, a rimanere lettera morta.
Ne discende che, in
concreto, viene a mancare la dimostrazione che il vincolo adottato sia il meno
incisivo e il più idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso.
A questo proposito, il Tribunale non ha motivo di dubitare, né é stato in modo
convincente dimostrato il contrario, che la nuova strada possa venire
realizzata altrove, a maggior distanza dal nucleo, oppure deviando lo scarso
traffico per _su strade già esistenti, come d’altronde suggerito
dall’insorgente.
Alla luce di queste
considerazioni, lo stralcio della strada di PR n. 7 si impone quindi, oltre che
per la violazione del principio della proporzionalità, per la mancanza di un
interesse pubblico prevalente. La decisione del Consiglio di Stato che
ha nondimeno approvato la scelta operata dalle autorità comunali deve pertanto
essere annullata su questo punto.
- Da ultimo, il
ricorrente solleva la questione del perimetro della zona edificabile e delle
relative norme di attuazione.
La contestazione risulta,
invero, laconica e poco comprensibile; non é dato di capire, in particolare, se
questa si riferisce all’applicazione data al fondo di sua proprietà
(limitatamente al quale era già stato accolto il suo ricorso in prima istanza)
oppure se concerne, genericamente, le indicazioni di PR relative all’estensione
della zona edificabile. Il dispositivo del ricorso, che chiede il ripristino
dei limiti della ZE come previsto dal precedente PR 1991, lascia piuttosto
supporre questa seconda ipotesi.
Ora, sulla problematica
dell’eccessivo dimensionamento dell’area edificabile prevista nel nuovo PR, si
é già detto nei considerandi precedenti (cfr. in part. cons. 7.3). Questo
Tribunale ha in particolare sottolineato come l’aggiunta della prevista zona
“espansione nucleo” in località _non risulti giustificata dai dati economici e
abitativi, visto il lento aumento della popolazione di _ negli ultimi decenni e
l’attuale disponibilità di unità insediative. Lo stralcio di questa zona dal PR
é senz’altro un provvedimento nella giusta direzione, volto a ridimensionare
l’eccessiva contenibilità delle aree edificabili.
Non é invece accettabile
la domanda ricorsuale (peraltro non suffragata da motivazione alcuna) tesa a riportare
il perimetro della zona edificabile a quello previsto dal precedente PR; come
già precedentemente esposto (cons. 5), le completazioni e le modifiche chieste
dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del PR 1991 erano di tale entità
da alterare sostanzialmente il contenuto originario del documento pianificatorio
in esame; esse hanno richiesto una rielaborazione dell’assetto territoriale del
comune, e, conseguentemente, anche un riesame del concetto delle zone
edificabili. Proporre in questa sede un ritorno “tout court” alla situazione
prevista dal PR 1991 non é quindi realistico né auspicabile. Si osserva
d’altronde che é sostanzialmente la densificazione delle aree insediative
(in parte suggerita dal CdS nella risoluzione n. _) ad aver inciso sul
dimensionamento del piano in termini quantitativi, apportando una
razionalizzazione dell’uso del territorio.
Per le pregresse
considerazioni, la domanda ricorsuale tesa a riportare il perimetro della zona
edificabile a quello del PR 1991 non può essere accolta.
- Tasse e spese di
giudizio seguono la parziale soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la risoluzione
impugnata viene annullata nella misura in cui approva la realizzazione della
strada di PR n. 7 e la zona espansione nucleo in località “_ ”.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 200.-- (duecento).
-
Intimazione: -
_______, _
- Municipio di
- Consiglio di Stato,
- Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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