AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1997.168
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, TPT
Incarto n.
90.97.00168
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo
sul ricorso del 14 novembre 1997 di
__________ e __________
__________, __________,
contro
la risoluzione __________ ottobre 1997 del Consiglio
di Stato che approva la revisione del piano regolatore del comune di _________
vista la risposta 27
novembre 1997 del Municipio di __________e 8 settembre 1998 del Consiglio di
Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Nella sua seduta del
13 giungo 1997 il Consiglio comunale di _________ ha adottato il progetto di
revisione del proprio piano regolatore. Questo prevede l’istituzione nella
località “_________”, situata lungo la strada comunale che separa il comune di
_________ da quello di _________, di un piccolo comparto edificabile di tipo
estensivo.
b. Il Consiglio di
Stato, nella risoluzione del 15 ottobre 1997, ha tuttavia negato l’approvazione
della zona edificabile in località “_________”, chiedendo invece l’assegnazione
dei fondi all’area agricola. L’autorità governativa ha osservato in merito che
la presenza nella zona di due sole costruzioni non giustifica affatto
l’istituzione di una ZE, perlopiù alquanto discosta dall’abitato principale di
_________. Segnala inoltre la problematica dell’inquinamento fonico,
proveniente dalla vicina strada cantonale.
c. Dissentendo da tale
decisione, __________ e __________ ________, comproprietari della part. n.
__________ RFD in località “_______”, sono insorti dinanzi al TPT chiedendo
l’attribuzione del fondo alla ZE, come previsto dal progetto originario di PR.
Pur riconoscendo che la contestata zona edificabile è discosta dal villaggio di
_________, fanno presente che la stessa è perfettamente urbanizzata e atta
all’edificazione. Quanto all’inquinamento fonico, rilevano che il traffico
lungo la strada cantonale per __________è alquanto limitato e non può
ragionevolmente costituire un ostacolo all’edificazione del comparto.
d. Nelle proprie
osservazioni al ricorso, il Consiglio di Stato postula la sua reiezione,
richiamando le argomentazioni già esposte in sede di risoluzione. Il Comune di
_________, dal canto suo, si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.
e. In data 15 ottobre
1998 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. Dopo lunga discussione, si
conveniva di assegnare un termine di 30 giorni agli insorgenti per studiare un
eventuale ritiro del gravame. Prima della scadenza di detto termine, __________
__________ ha tuttavia informato questo Tribunale della volontà di mantenere il
ricorso.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Il disposto va
interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto
cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura
di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale.
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza
esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, come nella fattispecie, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti,
conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di
adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni
della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di
preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi
verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco
consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni
del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo
sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente,
rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della
popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid.
5a).
- Nel
sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell’utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Due sono
principalmente gli strumenti della pianificazione del territorio: il PD e il
Piano di utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD, che vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico
per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si stabiliscono le
grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio e si
garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste con
quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni
regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). In questo senso l'art.
1 della Legge sulla pianificazione cantonale (1980) statuisce che "il
Cantone ... attua una politica di pianificazione indicativa, e una politica di
pianificazione del territorio fra di loro coordinate." Il PD è costituito,
giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono
il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi
cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da
schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano
come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si
tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art.
16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne
altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto
conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e
compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine,
il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio,
ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo
strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
- A norma dell'art. 15
LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista,
elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una
ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448
segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken),
o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono
per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art.
15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a
escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione
(DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare
il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio, purché
si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Nel caso di specie è
innanzitutto necessario esaminare la questione generale della contenibilità
teorica del PR (art. 15 lett. b LPT). L’idoneità all’edificazione e le altre
caratteristiche del comparto territoriale all’esame saranno singolarmente
esaminate di seguito.
L’eccessivo
dimensionamento delle zone edificabili del PR all’esame è infatti uno dei
motivi della mancata approvazione di quella in contestazione. L’esame degli
atti processuali lo conferma.
Dalla relazione tecnico-economica
(p. 49) si evince che la contenibilità teorica del nuovo PR indica quale limite
1’900 unità insediative, di cui 674 abitanti e 1226 posti-lavoro. Ciò equivale
ad una riserva di 383 unità abitative, dal momento che la popolazione residente
a fine 1994 era di soli 291 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed.
1995), corrispondente, nei 15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile
aumento della popolazione del 130% circa rispetto a quella attuale.
L’evoluzione demografica
negli ultimi anni rende tuttavia altamente improbabile l’esigenza di una così
elevata ricettività del PR, per cui l’aggiunta di nuove zone edificabili a
quelle previste dal piano precedente non si giustifica. Ciò non risponde ai
precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo
i bisogni della popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito di cui all’art.
15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i
prossimi 15 anni).
Considerato quanto sopra,
il Consiglio di Stato ha, in principio, rettamente ridotto la zona edificabile
stralciando l’area in contestazione. Ciò corrisponde alla costante prassi,
sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un
interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone
edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato
del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la
giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia
231 in alto, 114 Ia 369).
- Vi sono tuttavia
altre ragioni a supporto della decisione di stralcio del CdS. Questi ha fatto
giustamente notare come la località ”________” sia molto lontana dal grosso
della zona insediativa di ; netta è pure la separazione nei confronti
del piccolo abitato di “ ”, una frazione del comune di _________
situata ad una certa distanza a valle della cantonale. La definizione di una
piccola zona edificabile (limitata in pratica a soli 5 fondi), lontana
dall’abitato, non è conforme all’utilizzazione parsimoniosa del territorio e
favorisce al contrario la dispersione insediativa in aree agricole o di altro
genere.
L’azzonamento
proposto pare piuttosto il tentativo di “sanare” una situazione di fatto che
presenta due costruzioni sul f.n. __________RFD situate ben al di fuori dal
perimetro edificabile di PR. La nuova ZE comprenderebbe, oltre al citato mapp.
n. __________, anche i vicini f.n. ,,__________e
__________RFD, nella misura in cui non sono compresi nella zona forestale
accertata.
Come giustamente osservato
dal CdS non è tuttavia lecito né pianificatoriamente sostenibile ricorrente
all’istituzione di una nuova zona edificabile, pur modesta che sia,
ogniqualvolta ci si trova confrontati a qualche scampolo di sostanza edilizia
sparsa nel territorio non costruito; a più riprese lo stesso Tribunale Federale
ha sanzionato l’istituzione di simili zone, giudicandole inconciliabili con i
principi espressi dalla LPT, sopra ricordati (uso parsimonioso del suolo, netta
distinzione tra zone edificabili e non, tutela delle aree agricole,..).
- Per
quanto attiene all’idoneità dei fondi, il CdS ha sottolineato che le porzioni
dei fondi n. __________, e _________ RFD libere dal bosco
sono senz’altro adatte allo sfalcio e pertanto più consone all’attribuzione
alla zona agricola, come indica la carta delle idoneità agricole redatta dalla
Sez. Agricoltura. Dall’altro lato della strada d’altronde, il PR del Comune di
__________ prevede un’ampia zona agricola.
Infine, la mancata
approvazione della ZE in località “” è dettata dalla problematica
dell’inquinamento fonico. Il compatto è infatti situato a immediato ridosso
della cantonale per __________ -, e le immissioni del traffico sono di
un certo rilevo, tali in ogni caso da non permettere il rispetto dei (severi)
limiti previsti nel caso di nuove zone edificabili (“limiti di pianificazione” dell’art.
43 OIF).
- Stando
così le cose, il ricorso, nella misura in cui chiede la conferma della zona
edificabile, deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,.
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
__________ e __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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