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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.92
Data decisione, Autorità:
29.09.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00092
Lugano
29 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 19 maggio 1997 di
__________ __________,
__________,
contro
la risoluzione 12 marzo 1997 del Consiglio di Stato
che approva il PR del Comune di __________
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietaria della part. n. __________RFD di __________. Con
ricorso 13 maggio 1997 ella chiede un ampliamento della zona edificabile R2 su
parte del suo fondo (ca. 5000 mq), al momento escluso dalla zona edificabile.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- Ai sensi dell’art.
48 LPamm, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 38 cpv. 6 LALPT,
l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere
con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela manifestamente
infondato o inammissibile, senza intimarlo all’autorità che ha pronunciato la
decisione impugnata.
1.1. A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente non fa’ difetto. Per quanto attiene alla
tempestività, si osserva invece che i termini per interporre ricorso sono
ampiamente scaduti. La decisione impugnata é infatti stata intimata il 17 marzo
1997; il termine ricorsuale, tenuto conto delle ferie pasquali di cui all’art.
13 LPamm, scadeva pertanto il 2 maggio 1997. L’insorgente ha però inoltrato il
suo gravame solo il 13 maggio successivo, per cui lo stesso deve essere
considerato intempestivo.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é irricevibile
giacché tardivo.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 200.--
(duecento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________,
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, _________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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