AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1998.149
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00149
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 5 ottobre 1998 di
avv. __________
__________, __________,
contro
la
modifica dell’art. 14bis NAPR del comune di __________ operata d’ufficio dal
Consiglio di Stato con la risoluzione n. __________ del 3.6.1998 e pubblicata
dal Municipio di __________ dal 7 settembre al 6 ottobre 1998
considerato
in
fatto e in diritto
a. Il Piano delle
destinazione e dei gradi di sensibilità al rumore del Comune di __________ ha
attribuito a determinate zone residenziali già esposte a un forte carico fonico
il grado di sensibilità al rumore III anziché il grado II che l’art. 43 cpv. 1
OIF prescrive per quel tipo di zona (residenziale). E’ quindi stato operato il
declassamento di cui all’art. 43 cpv. 2 OIF.
b. Nelle zone declassate
l’art. 14bis NAPR statuisce, nella versione adottata dal Consiglio comunale,
che “le nuove costruzioni, modifiche od ampliamenti sostanziali di impianti
fissi secondo l’art. 2 cpv. 1 OIF (strade escluse) sono autorizzate se le
emissioni di rumore non superano il limite di immissione ammesso per il grado
di sensibilità inferiore. Per le immissioni dovute alle strade fanno stato le
prescrizioni per il grado di sensibilità superiore.”
c. La versione adottata
d’ufficio dal Consiglio di Stato recita: “Nelle zone in cui il piano Regolatore
prevede un declassamento del grado di sensibilità al rumore (vedi relazione
tecnica pagina 9), sono ammesse unicamente attività ed impianti fissi (strade
escluse) non molesti ai sensi dell’OIF. Nuovi edifici con locali sensibili al
rumore sottostanno alle prescrizioni dell’art. 31 OIF.”
d. il ricorrente, che ha
già impugnato con separato gravame la risoluzione 3.6.1998 quo all’attribuzione
dei gradi di sensibilità al rumore e in particolare quo al declassamento,
contesta la modifica della norma, ritenendo preferibile la versione originale,
la quale ha almeno il pregio di esigere il rispetto dei livelli del grado II
anche se alla zona viene attribuito il grado III.
Chiede il ripristino della
versione originale pur ammettendo che ciò non avrebbe alcun effetto nel caso in
cui il ricorso contro il declassamento venisse accolto.
e. L’ipotesi si è
realizzata: il declassamento è stato annullato con sentenza di questo TPT, che
ha accolto su questo punto il ricorso. Col declassamento è decaduta la relativa
normativa che non trova più campo di applicazione. Non v’è interesse giuridico
a contestare oltre le disposizioni in discorso. La vertenza dev’essere
stralciata.
f. Giova comunque
rilevare, a titolo abbondanziale, che la formulazione comunale è effettivamente
imprecisa e lacunosa. Si riferisce a costruzioni e impianti fissi nuovi, compreso
le modifiche e ampliamenti importanti (strade escluse), che vengono autorizzati
se sono rispettati i valori di “immissione” del grado II. Per le strade
valgono invece le prescrizioni del grado III.
Va ora considerato che
secondo la LPAmb nuovi impianti fissi ecc. sono ammessi solo se rispettano i
valori di “pianificazione”. Se è ammesso il grado III (declassamento) i
corrispondenti valori limite di pianificazione sono uguali a quelli di
“immissione” del grado II. La norma non apporta quindi nessun correttivo al
declassamento. E non risolve il problema del risanamento degli impianti esistenti.
Non raggiunge quindi il fine che dichiara di perseguire e crea solo l’illusione
di un temperamento agli effetti negativi del declassamento.
g. Per contro con la
formulazione governativa sono unicamente ammessi impianti ed attività (strade
escluse) non molesti. Come in regime di grado II. Sotto questo aspetto
la disposizione è più attenta alle esigenze di protezione contro il rumore
della versione comunale. Risponde meglio alle istanze ricorsuali della
disposizione modificata di cui il ricorrente chiede il ripristino.
h. Per questi motivi il
ricorso non avrebbe potuto che essere respinto se l’annullamento del
declassamento non lo avesse reso senza oggetto.
Non possono quindi essere
riconosciute ripetibili al ricorrente.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse di
giustizia. Non si accordano ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster