AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.88
Data decisione, Autorità:
20.10.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00088
Lugano
20 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 6 aprile 1998 di
Ing. __________
__________, __________,
contro
viste la risposta 1 luglio
1998 del Consiglio di Stato e le osservazioni 24 giugno 1998 del Municipio di
__________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. _________ ________ è
proprietario della part. n. __________di __________, situata al margine
occidentale del nucleo storico del comune. La proprietà disposta ad angolo
retto sulla strada comunale che porta al Municipio e un perpendicolare viottolo
pedonale, consta di numerosi edifici e più precisamente : al sub. a una villa
padronale con giardino (“____________________”), al sub. b un edificio ad un
piano, al sub. f un edificio in sasso recentemente riattato con addossato una
baracca in legno (sub. g), ai sub. c,d,e e l alcuni fabbricati adibiti a
servizio delle abitazioni (rispostigli, ecc..) ed infine 3 box sotterranei
designati quali sub. h (cfr. planimetria in atti).
b. Il PP del nucleo di Lamone
(PRP) è stato adottato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 18 dicembre
1995.
Esso prevede l’inclusione
del part. n. __________nell’area del nucleo storico. I differenti fabbricati
esistenti sul fondo vengono catalogati come segue (cfr. piano 1.02 in atti) :
-sub. a) : edifico
protetto integralmente
-sub. b) : edificio non
protetto, soggetto a revisione parziale o totale
sub. c),d),e) l) : spazio
esterno prevalentemente verde
sub. f) : edificio
protetto soggetto a intervento conservativo
sub. g) e h) : spazio
esterno prevalentemente verde
terreno : zona nucleo.
c. Contro le
disposizioni del PRP che sanciscono le modalità di intervento sui singoli
edifici e l’attribuzione del fondo alla zona nucleo __________ __________ è
insorto dinanzi al Consiglio di Stato. Contesta in particolare il
“declassamento” del fondo dalla precedente zona R2 alla zona nucleo e il fatto
che non siano previste nuove possibilità edificatorie per i sub. b e f, che a
suo dire non rappresentano edifici tipici del nucleo meritevoli di essere
conservati. In via principale chiede quindi un adeguamento del perimetro del
nucleo che escluda i sub. h, f e g dallo stesso, nonché nuovi parametri
edificatori riferiti al sub. b. In via subordinata postula invece l’esclusione
pura e semplice di tutto il fondo n. __________dalla zona nucleo e la sua
reintegrazione nella finitima zona R2.
d. Con decisione 4 marzo
1998 il Consiglio di Stato ha approvato il PRP del nucleo di __________. Per
quanto attiene al ricorso __________, l’autorità governativa ha accettato
unicamente il postulato di togliere il sub. h (box sotterranei) dalla zona
nucleo, considerata l’evidente estraneità del fabbricato a questa zona. Su
tutti gli altri punti il gravame viene respinto e vengono confermate le
indicazioni del PRP.
e. Dissentendo da tale
decisione il proprietario é ricorso presso il TPT, riproponendo in pratica
censure e domande di primo grado.
f. Nella sua risposta
il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, confermando le tesi
esposte nella risoluzione impugnata. Il Municipio di __________, dopo aver
ricordato la correzione del limite del nucleo imposta dal CdS in corrispondenza
del sub. h, si oppone alle ulteriori richieste di modifica avanzate
dall’insorgente. Per quanto attiene al riporto degli indici dalla zona nucleo
alla zona R2, si dichiara invece disposto ad esaminare in futuro una variante
di PR che preveda tale possibilità.
g. In data 8 settembre
1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive censure ed allegazioni, rinunciando al
dibattimento finale. Il ricorrente ha proposto una nuova delimitazione del
perimetro del nucleo, a lato del sub. g, che gli permetterebbe di realizzare
ulteriori 2 box sotterranei a fianco dei 3 già esistenti (sub. h).
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi, sollevati dall’insorgente in merito ad un
presunto declassamento del fondo, esulano invece da questa procedura.
- Attribuzione del
fondo n. 17 alla zona nucleo / vincolo di “spazio esterno prevalentemente
verde”
5.1. Il ricorrente contesta
decisamente l’attribuzione del suo fondo alla zona nucleo, soprattutto a
dipendenza del fatto che le possibilità edificatorie precedentemente valide per
la zona R2 vengono in pratica annullate. La normativa entrata in vigore con il
PRP definisce infatti i 1380 mq di terreno del mappale n. __________che
circonda i vari fabbricati quale “spazio esterno prevalentemente verde”, nel
quale non sono consentite nuove costruzioni o l’ingrandimento di quelle
esistenti. In questa nuova normativa l’insorgente ravvisa inoltre una flagrante
contraddizione con l’art. 13 delle NAPR esistenti.
Ora, tra gli obbiettivi
del PRP indicati nella Relazione di pianificazione vengono espressamente citati
la riqualificazione degli spazi pubblici, la tutela del carattere d’insieme del
tessuto storico del nucleo nonché la tutela e la valorizzazione degli spazi
esterni privati del nucleo. Il piano particolareggiato ha disposto attorno
al nucleo una fascia di contorno prevalentemente libera da costruzioni con
funzione di stacco urbanistico e di valorizzazione del nucleo stesso. Una
simile disposizione, per quanto incisiva sulla proprietà del privato, è
senz’altro giustificata da un prevalente interesse pubblico; a nulla servirebbe
infatti tutelare un nucleo storico di un comune, per il tramite di un PP, se
poi nell’immediata fascia di contorno si permettesse di costruire in modo
disordinato e massiccio, soffocandone il tessuto storico-architettonico.
Un’area prevalentemente verde, composta da giardini, arbusti, piccoli orti e
quant’altro, che corre tutt’intorno al nucleo serve invece a distinguerlo dalle
aree di nuova e più recente edificazione, e a dotarlo di quel necessario
“respiro” urbanistico. In questo senso la proposta pianificatoria sostenuta
dall’autorità comunale non può essere censurata; l’attribuzione dello spazio
non costruito del fondo n. __________RF al vincolo di spazio esterno
prevalentemente verde deve essere confermata.
In sede di risposta al
ricorso sia il Comune, sia il Cantone fanno d’altronde notare come già il
precedente PR definiva attorno al nucleo storico di Lamone una fascia inedificabile
profonda un quindicina di metri, per il tramite di una linea di arretramento
delle costruzioni.
5.2. Travaso degli indici
edificatori
Qualora non fosse
possibile eliminare il vincolo di spazio esterno prevalentemente verde,
rispettivamente l’attribuzione del fondo alla zona nucleo, l’insorgente chiede
la possibilità di computare la superficie del fondo per il calcolo degli indici
edificatori nella retrostante zona R2.
La questione è stata
lasciata aperta sia dal Comune sia dal Consiglio di Stato, in attesa
dell’eventuale elaborazione di una variante al PRP che introduca una simile
normativa. Questo Tribunale non può tuttavia fare a meno di osservare come la
questione del travaso degli indici tra differenti zone di utilizzazione di un
PR è attualmente controversa; nella risposta al ricorso data dal Comune si
accenna inoltre alla possibilità di travaso degli indici unicamente tra due
parti di uno stesso fondo, nel caso questo si trovasse inserito
parzialmente in zona nucleo e parzialmente in zona residenziale. Ora, questo
non è manifestamente il caso del fondo n. __________, che risulta interamente
attribuito alla zona nucleo (a parte la piccola appendice costituita dal sub.
h, di cui l’autorità governativa ha decretato lo stralcio dall’area del PRP);
in simili circostanze non è ben dato di vedere quale giovamento potrebbe trarre
il qui proprietario dall’introduzione di una simile normativa.
La soluzione attuale, che
non prevede il travaso degli indici tra le differenti zone di utilizzazione,
risulta comunque conforme al diritto e risponde ai criteri di pubblico
interesse e proporzionalità, per cui merita di essere confermata in questa
sede.
5.3. Parametri edificatori dei
fabbricati
Contestate sono pure le
indicazioni del PRP relative alla possibilità di ristrutturazione di alcuni
fabbricati presenti sulla particella n. __________, in particolare per quel che
concerne il sub. b e il sub. f.
Il primo è costituito da
una costruzione ad un piano estranea alla tipologia di nucleo, definita dal
piano delle costruzioni quale “edificio non protetto soggetto a revisione
parziale o totale”. L’insorgente, non contestandone la qualifica data dal
pianificatore, insorge tuttavia contro la norma che permette la
ristrutturazione dell’edificio senza aumentarne sostanzialmente la volumetria.
A suo dire in queste condizioni, data la limitatezza e (malgrado) lo scarso
valore dell’odierno manufatto, non vi sarebbe nessun interesse ad una sua riattazione
e riqualifica. Egli chiede invece la possibilità di costruire su un nuovo
ingombro, possibilmente adeguato all’altezza dei vicini edifici di nucleo
(almeno 8,5 metri di altezza). Il medesimo discorso è sviluppato per il sub. f,
definito dal PRP a titolo di edificio protetto, di cui si chiede la possibilità
di soprelevazione e un maggiore ingombro.
Ora, come giustamente
rilevato dall’autorità inferiore, tali scelte di opportunità competono
innanzitutto al Comune, nell’ambito della sua riconosciuta autonomia. Il TPT
può intervenire solo se la scelta pianificatoria contestata è manifestamente
insostenibile, arbitraria o contraria in qualche modo al diritto federale, il
che non è decisamente il caso nella fattispecie. La fissazione dei parametri
edificatori all’interno della zona nucleo così come effettuata dal Comune nel
PRP in esame è ragionevole, conforme al diritto e resiste alla critiche ricorsuali.
Dividere in categorie i differenti edifici, a seconda della loro tipologia e
del loro stato di conservazione, e prevedere per ciascuna categoria la gamma
degli interventi possibili è senz’altro opera provvida; il fatto che per i sub.
b e f del fondo n. __________non siano previsti aumenti sostanziali della
volumetria risponde al duplice disegno di voler conservare il più possibile
questa zona quale fascia di “protezione” a bassa densità costruttiva del nucleo
vero e proprio, situato più a est, e dall’altro dalla tutela della prospettiva
sulla bella e antica villa a 3 piani con giardino al sub. a
(“____________________”), situata a metà strada fra il sub. f e il sub. b.
Anche questa censura ricorsuale,
al pari delle precedenti, non merita accoglimento.
5.4. Delimitazione della zona
nucleo
Sulle ragioni che sono
sottese all’inserimento del fondo n. nella zona nucleo già si è detto
al considerando 5.1. Quanto alla delimitazione esatta del perimetro del PRP, va
ricordato che il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le istanze
dell’insorgente, decretando lo stralcio del sub. h (box sotterranei) dalla zona
nucleo. La risoluzione impugnata, al punto 5.1. del dispositivo, ha ordinato al
Comune la ridefinizione, tramite variante, del limite del nucleo in tutta la
località di “ ” (a monte del fondo n. __________). Le proposte di
correzione del perimetro del PRP presentate da __________ __________ in sede di
ricorso al TPT e poi ancora durante il sopralluogo (cfr. planimetrie in atti)
non sono al momento ricevibili; potranno semmai essere prese in considerazione
per l’elaborazione della citata variante. A questo stadio della procedura il
TPT non è invece abilitato a pronunciarsi sulla validità o meno di queste
proposte. All’insorgente resta beninteso riservata la facoltà, in caso di
mancato accoglimento delle sue pretese, di ripresentare le sue censure al
momento dell’approvazione della variante.
Per
questi motivi,
viste
le normative applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________,
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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