AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1999.88
Data decisione, Autorità:
08.11.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00088
Lugano
8 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1999 di
- __________ , __________
(),
- __________ , __________
(),
- __________ , __________
(),
- __________ , __________
(),
- __________ , __________
(),
- __________ , __________
(),
rappr. da
__________. , __________ __________ (),
contro
la risoluzione 6 luglio 1999 (n° __________) del
Consiglio di Stato, che nega l'approvazione della revisione del PR dei
__________ di __________ __________;
viste le
osservazioni 15 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti i
necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. I
__________ di __________ sono situati sul terrazzamento glaciale che allinea
tutti i monti del __________, ad una quota di ca. 700 mslm. L'aggregato più
antico dell'edificazione, situato in località __________ __________ __________,
è suddiviso in un nucleo principale, composto da una ventina di edifici rurali
disposti attorno ad una chiesetta
(__________________________________________________), e in un nucleo secondario
(ca. dieci costruzioni), posto leggermente più a valle. L'edificazione
successiva, che conta una quindicina di costruzioni, si è sviluppata in forma
dispersa ad est del nucleo primitivo, in località _________, e comprende, oltre
ad edifici di carattere agricolo, alcune case di vacanza edificate all'inizio
del '900.
b. Visto
lo stato di avanzato degrado della zona boschiva del __________ cantonale di
__________ __________, nel 1967 l'autorità forestale cantonale sottoponeva a
quella federale un progetto di risanamento della selva castanile: oltre al
rimboschimento di 38 ettari di terreno, il progetto contemplava la
realizzazione di una strada forestale di collegamento fra la frazione di
__________ e i __________ di __________, degli impianti di protezione contro il
fuoco e una rete di sentieri escursionistici. Visti i vantaggi derivanti
dall'esecuzione della strada, il progetto prevedeva una partecipazione
finanziaria del Comune.
Con
decisione 2 luglio 1971 il Consiglio federale stanziava un sussidio per le
opere di cui sopra a condizione che entro il 31 dicembre 1972 ai __________ di
__________ fosse operante un PR, "(…) atto ad indirizzare e mantenere
l'eventuale edificazione entro i limiti compatibili con le esigenze della
protezione della natura e del paesaggio ed a conservare in modo duraturo una
certa parte dei terreni agricoli della zona" (p.to n° 4 del disp.).
c. L'11 febbraio 1974 il Municipio di __________ __________ sottoponeva
al Consiglio di Stato, per l'approvazione, il PR dei __________ di __________.
Lo strumento prevedeva in particolare due tappe di sviluppo: la prima tappa, di
ca. 55'000 mq (contenibilità = 247 PT), istituiva una zona NV, corrispondente
al nucleo originario principale, una zona residenziale (RU2), che completava a
monte il perimetro del nucleo, si estendeva a valle fino ad includere il
piccolo nucleo secondario e si espandeva poi ad est, includendo in località
_________ parte degli edifici esistenti, ed infine una zona AP/EP in località
__________.
Con ris.
gov. 31 marzo 1976 il Consiglio di Stato approvava il PR dei __________
limitatamente a questa tappa di sviluppo, fissando al Comune un termine per
presentare una relazione tecnico-economica (piano di attuazione) e per affinare
gli aspetti relativi all'approvvigionamento dell'acqua potabile, alle
canalizzazioni e alla depurazione delle acque. Tali documenti venivano inviati
al Governo in data 2 settembre 1976.
d. Fallita
l'iniziativa di un gruppo di promotori immobiliari, volta a proporre un nuovo
concetto insediativo per la seconda tappa di sviluppo dei __________ di
__________ (centro turistico, amministrativo e commerciale), e vista
l'imminente pubblicazione del PR consortile del __________, con ris. gov. 13
aprile 1983 il Consiglio di Stato annullava la procedura relativa al PP elaborato
dal Comune per la seconda tappa di sviluppo del comprensorio e approvava le
varianti inoltrate nel 1976.
Da notare
che, nel frattempo, la strada forestale __________ - __________ di __________,
lunga ca. 4 km e larga ca. 3.5 m, era stata portata a termine (25 ottobre 1979)
e che il contributo del Comune ai costi di realizzazione era stato fissato a
fr. 263'693.-, pari al 15% del costo effettivo.
e. Con
ris. gov. 12 luglio 1985 il Consiglio di Stato approvava il PR dei Comuni del
__________, confermando a p. 15 l'azzonamento previsto per i __________ di
__________.
Sempre
nel 1985 veniva approvato il piano generale delle canalizzazioni (PGC)
contemplante l'allacciamento della zona.
f. In
data 9 giugno 1994 il Municipio sottoponeva al Dipartimento del territorio per
l'esame preliminare la proposta di revisione del PR dei __________ di
__________.
Il 9
maggio 1995 il Dipartimento giudicava nel complesso positivamente la proposta,
richiedendo tuttavia alcune modifiche e completazioni: venivano in particolare
espresse serie riserve sul concetto urbanistico e sul dimensionamento della
zona edificabile e indicato, come aspetto ancora irrisolto, quello relativo
all'urbanizzazione, sia dal profilo dell'accesso, garantito solo da una strada
forestale, sia dal profilo delle canalizzazioni. A questo proposito il Cantone
richiedeva la presentazione, almeno a titolo indicativo, del costo
dell'urbanizzazione e delle relative tappe esecutive, munite di relativo piano
finanziario.
g. In
data 9 giugno 1996 l'Assemblea comunale di __________ adottava la revisione del
PR dei __________, che riprende in sostanza l'impostazione originaria,
adeguando puntualmente lo strumento alle diverse leggi entrate in vigore dopo
la sua adozione. In particolare essa introduce il piano del paesaggio, mira a
delimitare in modo più organico il perimetro della zona edificabile,
ampliandolo leggermente, e a ridefinire gli accessi all'interno del comparto,
prevede poi un posteggio collettivo in località Campagna, stralcia la zona AP/EP
in località __________ e semplifica la NAPR, concedendo un lieve aumento degli
indici ed introducendo un vincolo per residenze secondarie. Per quanto attiene
all'urbanizzazione, e ritenuto che "(…) la necessità o meno di dover
realizzare le canalizzazioni come pure i tempi non possono essere valutati a
questo stadio poiché non possiamo realmente ipotizzare lo sviluppo insediativo
futuro", nella valutazione dei costi veniva esposto a titolo
indicativo un importo complessivo di fr. 830'000.-- per il periodo 1998-2008.
h. Con
ris. gov. 6 luglio 1999, n° __________, il Consiglio di Stato rifiutava
l'approvazione della revisione, annullava il PR 1976 ed inseriva d'ufficio il
comparto in zona agricola. A sostegno della propria decisione il Governo negava
la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, rilevando in particolare
come già attualmente, ossia senza la zona edificabile dei Monti, il PR del
Comune risultasse sovradimensionato, come in 22 anni nel comparto fossero stati
costruiti solo quattro edifici, come gli aspetti esecutivi e finanziari
relativi alle canalizzazioni e all'eventuale riscatto della strada forestale
non fossero stati affrontati e risolti, e come di conseguenza gli atti
sottoposti al Legislativo comunale per l'adozione mancassero della necessaria
completezza per confermare la zona.
i. Avverso
tale decisione i signori __________i, proprietari del mapp. n° __________RFD,
si aggravano davanti al TPT, postulandone l'annullamento: riassumendo
brevemente le vicissitudini pianificatorie relative alla loro proprietà, essi
ritengono anzitutto che la decisione sia contraddittoria nella misura in cui i
motivi ora addotti per negare l'approvazione del PR avrebbero potuto venir
invocati già nel 1983. Con particolare riferimento al problema delle canalizzazioni,
essi ne sottolineano inoltre l'incoerenza alla luce di quanto espresso in sede
d'esame preliminare. Osservando poi come il PR abbia permesso di salvaguardare
la zona dal profilo paesaggistico, essi ritengono infine che il Governo,
dimenticando di considerare tutto l'iter pianificatorio relativo al comparto,
abbia dato prova di grande superficialità.
Il
Consiglio di Stato, in sede di risposta, postula la reiezione del gravame.
l. In
data 22 febbraio 2000 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la
quale le parti si riconfermavano nelle rispettive allegazioni e domande. Il 10
maggio 2000 veniva esperito un sopralluogo, secondo le modalità pattuite
durante l'udienza.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente
che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c), in vigore dal 15 marzo
1995).
In
concreto, la legittimazione attiva dei signori __________ giusta l'art. 38 cpv.
4 lett. c) LALPT è pacifica.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
2.1 L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce
l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova
Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in
materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e
riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: "le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti". Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile.
2.2 Nella
sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la
pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi
pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione
cantonale, in particolare al PD (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente
con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per
approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi
insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al
Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio
(art. 37 LALPT).
Di norma
l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da
parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta,
malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e
rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una
modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue
competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il
processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito
della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti" (DTF
111 Ia 70, consid. 3d). Così quando la soluzione può essere una sola, senza
possibili alternative o, secondo la formulazione usata dal TF nella sentenza
26.4.1995 __________/1995 in re Comune di Biasca “quando la nuova
regolamentazione può essere determinata di primo acchito e quando la modifica
tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze o errori pianificatori
manifesti". Nell’articolo "Zum Schutz der Gemeindeautonomie in
der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung", in RPG 1991, pag. 56,
Kuttler cita l’esempio della riduzione o ampliamento di una zona edificabile
sovra - risp. sottodimensionata: se più punti del comprensorio si prestano a
ridimensionamento della zona edificabile il Consiglio di Stato dovrà rinviare
il piano al Comune perché decida autonomamente in quale di essi vorrà
intervenire, se invece la localizzazione è imposta dalle circostanze (ad
esempio perché bisogna istituire lì e non altrove una superficie per
l’avvicendamento colturale) l’autorità governativa potrà direttamente
modificare d’ufficio il PR. Il diritto di essere sentito del Comune e dei
proprietari toccati dalla modifica dovrà comunque essere salvaguardato.
- In
concreto occorre stabilire se l'intervento operato d'ufficio dal Consiglio di
Stato, che ha negato l'approvazione del piano, inserendo il comparto dei
__________ in zona agricola, si giustifica alla luce dei principi suesposti. A
fondamento della propria decisione il Governo sottolinea l'assenza delle
condizioni enunciate all'art. 15 LPT, ed in particolare il sovradimensionamento
del PR, la sua mancata attuazione (realizzazione di quattro edifici in 22 anni)
e la mancata soluzione degli aspetti esecutivi e finanziari relativi alle
canalizzazioni e all'eventuale riscatto della strada forestale.
Per
contro si può subito rilevare che, per i motivi che verranno ripresi in
seguito, l'annullamento da parte del Consiglio di Stato del PR 1976 appare
invece del tutto superfluo (cfr. p.to n° 5 del disp.): infatti, a causa del
manifesto sovradimensionamento della zona edificabile, il PR dei __________ di
__________, riconfermato il 12 luglio 1985 nell'ambito dell'approvazione del PR
consortile dei Comuni del __________, non costituiva un PR conforme alla LPT:
esso è quindi decaduto quo alla delimitazione della zona edificabile "ope
legis" il 1° gennaio 1988 (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. b), e ciò
indipendentemente dai termini indicati al Comune dal Governo a p. 15 della
decisione 12 luglio 1985 (cfr. in particolare DTF Greppen del 10 ottobre
1997 e Goldach dell'11 novembre 1997, secondo cui l'approvazione ai
sensi dell'art. 26 LPT non costituisce una garanzia della conformità al diritto
federale di un PR, che non va quindi esaminato secondo criteri puramente
formali come la sua data d'adozione o d'approvazione).
Ne
consegue che, vista la decadenza il 1° gennaio 1988 del PR dei __________ di
__________, riconfermato dal Governo nel 1985, lo strumento pianificatorio all'esame
va considerato a tutti gli effetti come un nuovo PR e non una revisione di
quello precedente.
4.1 Onde determinare se la modifica d'ufficio effettuata dal
Consiglio di Stato merita di venir confermata, va anzitutto ricordato che scopo
essenziale della pianificazione è di assicurare "un'appropriata e
parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio”
(art. 75 Cost.).
La LPT
riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere
utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo
armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle
condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT
il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue
funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare
l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e
alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse
volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con
formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
4.2 Nel sistema della LPT il processo
pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione
direttrice, pianificazione dell’utilizzazione e procedura del permesso di
costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di
cui ogni parte adempie una specifica funzione. Due sono principalmente gli
strumenti della pianificazione del territorio: il PD e il Piano di
utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD,
che vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo
strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che
si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni
cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe
e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b
LALPT). In questo senso l'art. 1 della Legge sulla pianificazione cantonale
(1980) statuisce che "il Cantone ... attua una politica di
pianificazione indicativa, e una politica di pianificazione del territorio fra
di loro coordinate". Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da
obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione
del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche
settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e
rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le
attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti,
risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è
invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale.
La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo
dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art.
15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto
cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD
(art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i
prossimi quindici anni e compatibilmente con le possibilità finanziarie del
comune (art. 24 LALPT).
Infine,
il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio,
ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo
strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
5.1 Per quanto concerne specificamente le zone edificabili occorre
rilevare che, a norma dell'art. 15 LPT, la zona edificabile comprende i terreni
idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente
necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15
LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa
entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso,
a priori.
Non
basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro
e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un
comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone,
prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori
naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre
idoneità.
Spesso
non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono
effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla
costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già
largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei
prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT
intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto
con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è
imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid.
5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni
isolati.
5.2 Premesso
che nel caso concreto non emergono motivi per non ritenere idonei
all'edificazione i terreni in questione, occorre rilevare che per stabilire se
un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a
tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto
(Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e
non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
5.3 Si
terrà inoltre conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano
strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e,
implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa
(Streubauweise) è condannata per lo spreco di terreno e l’irrazionalità
dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di
piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale. Eccezioni sono
ammesse solo in presenza di motivi particolari e preponderanti, come ad esempio
nel caso in cui un gruppo di edifici si ponga in un rapporto funzionale con una
zona edificabile esistente e possa venire considerato come un insediamento
subordinato, posto ai suoi margini ("Bauzonenrandbesiedlung"): ciò si
avvera segnatamente quando l'insieme presenta una densità edilizia pressoché
identica a quella della zona principale o risulti correlato ad essa tramite
strade o altre opere d'urbanizzazione(DTF 116 Ia 336 ss., consid. 4; 114 Ia 255
consid. 3c). Ma anche in assenza di stretti legami con un insediamento
principale, vedi per la distanza o per la differenza di quota, più costruzioni
possono eccezionalmente venir considerate come nucleo, purché presentino una
marcata struttura insediativa ("Siedlungsstruktur"). In tutti questi
casi può imporsi la creazione di una piccola zona edificabile, retta
eventualmente da prescrizioni edilizie restrittive (DTF 113 Ia 444, consid. 4 da).
Punto
comune a queste fattispecie è il fatto che ogni nuovo intervento edilizio non
si esaurisce nel suo fine costruttivo immediato bensì contribuisce nella
medesima misura a mantenere e consolidare un'aggregazione che presenta valenze
sociali, economiche, storiche e funzionali. Proprio per tali valenze
l'organizzazione e lo sviluppo di questi piccoli comparti deve venir
pianificato in anticipo e non demandato alla procedura della domanda di
costruzione ed all'eventuale rilascio di autorizzazioni eccezionali basate
sull'art. 24 LPT.
6.1 Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla
contestata modifica pianificatoria operata dal Consiglio di Stato, onde
esaminarne la legalità.
Innanzitutto per quel che concerne il presupposto di una preesistente ampia
edificazione ai sensi dell’art. 15 lett. a) LPT, va rilevato che, come già
accennato in narrativa, la struttura insediativa del comparto dei __________ di
__________, che rappresenta l'aggregato montano più importante della riviera
del __________, è composta da un nucleo antico, posto in località __________
__________ __________, e da un'edificazione più recente, sviluppatasi in forma
dispersa ad est del nucleo primitivo e che comprende, oltre ad edifici di
carattere rurale, alcune case di vacanza edificate all'inizio del '900. Per
quanto attiene alla struttura originaria dell'edificazione, essa risulta
abbastanza compatta e si suddivide in un nucleo principale, composto da una
ventina di edifici di modeste dimensioni e di origine prevalentemente agricola,
disposti attorno alla __________ __________ __________ __________ __________, e
in un piccolo nucleo secondario, composto da una diecina di costruzioni, posto
leggermente più a valle. L'edificazione successiva si è invece sviluppata in
località _________ e conta una quindicina di costruzioni. Tutto il comparto,
accessibile dalla strada forestale (servizio a domicilio permesso), che prende
inizio a __________ e che si conclude con un posteggio sottostante al nucleo
secondario, è percorso da sentieri in terra battuta ed è caratterizzato da
spazi liberi privati molto curati (prati, giardini, orti, ecc.), mentre
all'esterno è circondato da prati aperti che fungono da tessuto connettivo
verso la zona boschiva. Malgrado le possibilità edificatorie concesse a partire
dal '76, la zona viene utilizzata esclusivamente per la residenza secondaria e
ha fatto oggetto di un'attività edilizia molto modesta: in 24 anni sono state
infatti edificate solo quattro costruzioni, mentre più importanti risultano i
lavori di riattazione e gli ampliamenti. Il comparto, che dispone dell'acqua
potabile, dell'energia elettrica e del telefono, è privo delle opere di
canalizzazione delle acque luride.
6.2 Secondo il Comune, la revisione del PR dei __________ di __________,
che riprende essenzialmente l'impostazione del PR confermato nel 1985, mira in
primo luogo ad adeguare lo strumento alle diverse leggi entrare in vigore dopo
la sua adozione: viene quindi introdotto il piano del paesaggio, che definisce
le destinazioni d'uso principali per il bosco, l'agricoltura e le zone
naturalistiche. Per quanto attiene al piano delle zone, la revisione riserva
ca. 58'000 mq alla zona edificabile secondo il seguente azzonamento:
° ca.
15'500 mq attribuiti alla zona NV, che include il nucleo originario principale
(ca. 14'000 mq), quello secondario posto più a valle (ca. 1'000 mq) e un gruppo
di tre edifici in località __________ (ca. 500 mq);
° ca.
42'000 mq attribuiti alla zona RU2 e suddivisi in: ca. 17'000 mq per il comparto
posto a valle del nucleo originario principale, in ca. 16'000 mq per il
comparto posto ad est del nucleo e in ca. 9'000 mq per la fascia che contorna
il nucleo a monte.
Da notare
che, malgrado l'ampliamento della zona RU2 posta ad est e a monte del nucleo
principale, rispetto al PR precedente la superficie edificabile viene aumentata
complessivamente di soli ca. 3'000 mq a causa del forte avanzamento del limite
del bosco nel comparto a valle. Nelle due zone (NV e RU2), rette dagli art.li
17 e 18 NAPR e destinate solo alla residenza secondaria, viene introdotto un
lieve incremento delle potenzialità edificatorie (per la zona NV: i.o. = 30% e
i.s. = 0.4; per la zona RU2: i.o. = 25% e i.s. = 0.3). La revisione istituisce
inoltre un'area di ristoro attrezzata sul mapp. n° __________RF, ubicato ad un
incrocio di sentieri escursionistici, conferma il posteggio collettivo, posto
al termine della strada forestale, aumentandone la superficie per evitare la
formazione di accessi veicolari e posteggi privati all'interno del comparto, ed
infine, per quanto attiene alle canalizzazioni, indica nella valutazione dei
costi a titolo orientativo un importo complessivo di fr. 830'000.-- per il
periodo 1998-2008.
Punto
centrale della vertenza è quindi la questione a sapere se la pianificazione del
comparto dei __________ sia conforme alla LPT, ossequiando in particolare i
requisiti di cui all'art. 15 LPT e, in caso di risposta negativa, se
l'assegnazione del comparto alla zona agricola può essere considerata come
l'unica e ovvia soluzione, senza ragionevoli alternative, giustificando così la
modifica d'ufficio operata dal Consiglio di Stato. Occorre rilevare che in
quest'analisi difficilmente il calcolo della contenibilità globale effettuato
dal Consiglio di Stato può fornire una risposta soddisfacente, visto che, come
verrà esposto qui di seguito, la zona dei __________ è esclusivamente riservata
alla residenza secondaria, secondo una tradizione chiaramente documentata e
storicamente consolidata, che ne ha fatto una sorta di colonia dei residenti
nel comprensorio.
6.3 Nucleo
orginario in località __________ __________ __________
Analizzando
la struttura insediativa e l'organizzazione del comparto, si deve convenire che
nel caso concreto le condizioni eccezionali enunciate al considerando 5.3 per
la formazione di piccole zone edificabili possono essere ritenute adempiute per
il nucleo più antico dell'edificazione, situato in località __________
__________ __________, che si sviluppa attorno alla Chiesa e che viene attribuito,
salvo per i due edifici posti ai mapp. n° __________e __________RF, inseriti in
zona RU2, alla zona NV. Dagli atti pianificatori acquisiti all'incarto e in
base al sopralluogo esperito da questo Tribunale si è potuto evincere infatti
che l'aggregato presenta quella densità edificatoria minima da poter assurgere
a piccola zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT. La ventina di costruzioni
che lo compongono appaiono invero come un gruppo di edifici raccolti, formanti
un'unità insediativa coerente e chiaramente distinta, rispondente ad un disegno
unitario. La loro organizzazione spaziale e strutturale non può venir
considerata "una casuale disseminazione di case più o meno
ravvicinate", bensì costituisce il risultato di un'evoluzione storica
e di una tradizione tendente a formare nuclei di aggregazione umana e sociale.
Tutti questi elementi portano ad ammettere la necessità dal profilo
dell'interesse pubblico di organizzare e indirizzare lo sviluppo del nucleo,
fornendo un quadro pianificatoriamente coerente e ordinato ad una sostanza
edilizia già presente. L’interesse agricolo dell’area risulta invece
secondario: le superfici libere, molto curate ed adibite per lo più a giardino,
sono modeste e non formano un comparto agricolo di sufficienti dimensioni per
giustificarne uno sfruttamento razionale ed economico. Lo stesso Consiglio di
Stato, più che per le potenzialità agricole dei fondi, ne ha infatti decretato
l’inedificabilità per motivi tecnico-pianificatori.
6.4 Fasce
edificabili poste a monte e a valle del nucleo originario
Per
contro, da un esame degli atti pianificatori non traspaiono motivi sufficienti
per giustificare la promozione a zona edificabile della fascia posta a monte
del nucleo principale e della microzona NV istituita in località __________, e
del comparto posto a valle del nucleo, comprendente anche il piccolo nucleo
secondario; motivi tutti che potrebbero essere in qualche modo rilevanti solo
laddove tali aree presentassero in sé sufficiente carattere insediativo, come
avviene per il vecchio nucleo. Con ogni evidenza gli edifici che vi insistono
rappresentano un episodio estraneo, impotente a creare una realtà
pianificatoria propria: nella fascia posta a monte, di ca. 9'000 mq, sorgono
infatti quattro edifici sparpagliati, oltre i quali, completamente staccata
dalla zona RU2, viene istituita una microzona NV, di ca. 500 mq, che include,
come il sopralluogo ha permesso di appurare, tre edifici parzialmente
diroccati. La situazione del comparto posto a valle del nucleo, di ca. 18'000 mq,
presenta caratteristiche analoghe: sulla superficie di ca. 14'000 mq
direttamente sottostante il nucleo e delimitata a ovest da un sentiero, sorgono
cinque edifici, di cui due molto prossimi al nucleo principale, al quale dal
punto di vista insediativo sembrerebbero appartenere (mapp. n° __________e
__________ RF). Oltre il sentiero, più a valle, sorge il nucleo antico
secondario, composto da una decina di edifici, per sei dei quali viene
ritagliata dalla zona RU2 una microzona NV, di ca. 1'000 mq.
Orbene
nel complesso tali aree edificabili, poste a valle, risp. a monte, del nucleo
principale, diverse nella struttura, non possono essere considerate una
continuazione, o un'evoluzione, del nucleo, ma rappresentano precisamente quel
tipo di sparuti gruppetti di case, avulsi dal contesto insediativo vero e
proprio, che il diritto della pianificazione del territorio condanna
recisamente.
6.5 Comparto edificabile posto ad est del nucleo originario
6.5.1 Diversa
e più delicata l'analisi dell'area di ca. 16'000 mq, attribuita alla zona RU2,
che si espande ad est del nucleo principale e che conta una quindicina di
edifici, eretti in parte all'inizio del secolo, quando i __________ di
__________ venivano scoperti come meta di villeggiatura. Tali costruzioni, allineate,
anche se in forma molto dispersa, lungo il percorso dei due sentieri che
attraversano l'area, sono orientate in modo da godere della magnifica vista sul
__________. Ciò premesso, se ci limitiamo a considerare questo ristretto
comprensorio di per sé, senza far riferimento alla sua storia e al suo rapporto
con il nucleo originario principale, non è irragionevole riformulare le stesse
osservazioni addotte al considerando che precede e giudicare l'area come
piccola zona edificabile contraria all'art. 15 LPT e quindi lesiva del diritto
federale.
Differente
però la lettura del territorio se la si allarga all’intera località,
considerandone lo sviluppo. In tal caso non si può non avvertire come le
particelle rimaste finora libere possano essere considerate come facenti parte
di un comprensorio già ampiamente edificato, che fa capo al nucleo originario
ed alla cui vocazione edificatoria partecipano, seppur in forma diversa. In
quest'ottica, dal profilo funzionale e morfologico (durante il sopralluogo lo
si è potuto constatare), all'area inedificata, e che tale deve rimanere,
leggermente avvallata, posta fra i due aggregati, perverrebbe la funzione di
superficie di transizione e collegamento, atta a sottolineare le due diverse
tipologie insediative - l'una rigida e compatta, l'altra dispersa ed orientata
verso valle - ed a metterne in risalto le peculiarità.
6.5.2 Si
tratta, ora, di optare tra i due punti di vista. A giudizio di questo Tribunale
nessuno dei due si impone perentoriamente sull'altro sul piano metodologico.
Non è possibile in casu decidere l'attribuzione dei fondi ad una zona piuttosto
che all'altra sulla sola base delle rispettive definizioni legali (art. 15 e 16
LPT). Occorre procedere ad una ponderazione degli interessi.
A favore
della scelta operata dal Comune giocano tuttavia alcuni importanti fattori.
Come detto, gli edifici che vi sorgono sono organizzati secondo una struttura,
diversa da quella del nucleo e appena accennata, ma comunque leggibile nel
territorio. Si tratta inoltre senz’altro di una zona appetibile per la
residenza, vista l'imprendibile vista sul __________, di cui gli altri due
comparti RU2 non godono. Rendere edificabili anche i terreni per intanto liberi
significherebbe completare il tessuto edilizio di un comparto, peraltro ben
definito soprattutto a valle da elementi naturali quali il bosco. L’interesse
agricolo dell’area risulta invece secondario. E’ vero, ed il sopralluogo lo ha
confermato, l’area è tutt’altro che improduttiva da questo lato, dal momento
che ospita dei giardini molto curati e prati potenzialmente sfruttabili per il
pascolo. Le superfici che confinano con il bosco, fra cui il fondo dei
ricorrenti, non presentano tuttavia sufficienti dimensioni per giustificarne un
loro sfruttamento razionale ed economico. In definitiva, tra l'interesse ad
assegnare il comparto in questione alla zona edificabile, con la quale ha
un'indubbia affinità, e quello di attribuirlo alla zona agricola, il primo
prevale. Rispecchia meglio la situazione, rispetta la tradizione dei
__________, che si sono consolidati nell'arco del secolo come luogo di
villeggiatura dei residenti, ed è più equo nei confronti dei proprietari.
6.5.3 Per
contro, come giustamente osservato dal Consiglio di Stato in sede di esame
preliminare in merito al concetto urbanistico della revisione, chiaramente
errata appare l'impostazione dei parametri di zona per quanto attiene
quest'area: la revisione si limita infatti a riprendere, aumentandoli, i vecchi
parametri, pensati in un'ottica di espansione (se non addirittura di vera e
propria euforia) edilizia e miranti a creare una vera e propria colonia sui
__________ di __________, omettendo totalmente di considerare le
caratteristiche, lo sviluppo e le attuali necessità della zona, nonché la sua
destinazione a residenza secondaria. Di conseguenza, invece di rispettare e
salvaguardare la peculiarità insediativa del comparto, composto da edifici
immersi nel verde secondo un ordine disperso, rispondente al carattere agreste
e alla destinazione ad oasi di villeggiatura della zona, cercando quindi di
rafforzarne la struttura abbozzata tramite parametri estremamente bassi, che
colmino gli spazi liberi che presenta il suo tessuto, la revisione fa' in
pratica astrazione della realtà locale, riproponendo un modello ormai
completamente superato e in nessun modo accettabile. Così regolamentata la zona
risulta in contrasto con l'art. 15 LPT e richiede l'approntamento di una
diversa disciplina.
- Per
quanto concerne infine il requisito dell'urbanizzazione - in casu: realizzazione
delle opere di canalizzazione e accesso al comparto - va ricordato che l’art.
19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione
degli azzonamenti previsti. Questa norma è direttamente applicabile, ossia non
abbisogna di una legislazione esecutiva cantonale. La nozione di urbanizzazione
è una nozione di diritto federale (DTF 117 Ib 314); il diritto cantonale può
esigere altre condizioni, ma non ne può porre di meno severe (cfr. Adelio
Scolari, Diritto Amministrativo, Parte Speciale, nota 933, pag. 517). La
legislazione ticinese, a questo proposito, si è limitata a trascrivere il
diritto federale (cfr. art. 77 cpv. 1 LALPT). L’obbligo d’urbanizzare le zone
edificabili incombe all’ente pubblico, in genere ai comuni (art. 19 cpv. 2 LPT;
79 cpv. 1 LALPT). L’art. 78 cpv. 1 LALPT
stabilisce espressamente la competenza del Municipio di allestire i progetti
generali delle opere di urbanizzazione nell’ambito dell’attuazione del PR. Si
tratta di un compito di primaria importanza al quale l’ente pubblico non può
sottrarsi. Tale obbligo si estende sia alle opere di urbanizzazione generale
che a quelle di urbanizzazione particolare (art. 5 cpv. 1 Legge federale che
promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà; vedi pure
Leo Schürmann, Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, pag. 217; DTF 119 Ib 136 c. 4 cc , DTF 116 Ia 332
c. cc, DTF 115 Ia 348). Ciò significa che l’ente pubblico è tenuto per legge a
prevedere i raccordi dei singoli fondi edificabili ai rami principali degli
impianti di urbanizzazione e, per quanto riguarda le strade, alle strade di
quartiere aperte al pubblico.
Nel caso
concreto, l'esame degli atti acquisiti all'incarto ha permesso di stabilire che
i documenti in approvazione non danno informazioni sufficienti in merito alla
situazione esistente relativa allo smaltimento delle acque, alle soluzioni
concretamente praticabili, ai tempi di realizzazione e ai relativi aspetti
finanziari, risultando così carenti circa i requisiti di cui all'art. 78 LALPT.
Anche su questo punto non si possono quindi che condividere le osservazioni del
Consiglio di Stato, il quale mette pure in rilievo la necessità di definire le
modalità di gestione della strada d'accesso al comparto.
- Per
concludere, appare evidente alla luce delle considerazioni fin qui svolte che
l'inserimento in zona agricola dell'intero comparto dei __________ di
__________ non si giustifica sotto il profilo pianificatorio e non può quindi,
a fortiori, costituire l'unica soluzione prospettabile. Non sussistono pertanto
i presupposti per inserire d'ufficio il comparto e la decisione governativa va
di conseguenza annullata. Ciò non significa tuttavia che, caduta la soluzione
imposta d'imperio, il PR dovesse essere approvato così come presentato. Abbiamo
visto in effetti che se da un lato non vi sono motivi per attribuire tutta
l'area alla zona agricola, non ve ne sono neppure per inserirla nella zona
edificabile nella misura e con i parametri previsti dal piano. Anziché modificarlo
d'ufficio, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rinviarlo al Comune affinché lo
rivedesse, emendandone le carenze sopra evidenziate, in particolare ridefinendo
le aree edificabili, stabilendo parametri edificatori adeguati, istituendo una
zona di transizione inedificata che faccia da cerniera fra le due aree,
tipologicamente distinte, del comparto, pianificando la necessaria
urbanizzazione.
Da notare
infine che, vista la decadenza del PR riconfermato nel 1985 dal Consiglio di
Stato e la non conformità alla LPT di quello all'esame, provvisoriamente fino
all'approvazione del nuovo PR la zona edificabile sarà limitata al comprensorio
già ampiamente edificato (art. 36 cpv. 3 LPT).
Alla luce
di queste considerazioni il ricorso viene parzialmente accolto. Di conseguenza
la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui inserisce
d'ufficio il comparto in zona agricola, e gli atti rinviati al Comune affinché
riesamini l'assetto pianificatorio della zona dei __________i.
Le spese
e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza la risoluzione 6 luglio 1999 (n° _________) del Consiglio di Stato
viene annullata nella misura in cui inserisce d'ufficio il comparto in zona
agricola.
1.2 Gli
atti vengono ritornati al Comune, affinché riesamini l'assetto pianificatorio
del comparto ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano spese né tasse di giudizio.
-
Intimazione: -
____________________, __________ (__________)
Municipio di __________ (__________)
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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