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Numero d'incarto:
90.2001.106
Data decisione, Autorità:
17.01.2003, TPT
Incarto n.
90.2001.106
Lugano
17 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2001 di
__________ SA, __________ __________
rappresentata da: avv. __________ __________,
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà della __________ SA, è stato assegnato alla zona residenziale
semi-intensiva (zona C). Il fondo in esame, edificato, di 7'913 mq di
superficie, è ubicato lungo via __________ __________.
B. Con ricorso
10 novembre 1999 la proprietaria si è aggravata contro la menzionata
deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di non
approvare l'art. 53 delle norme di attuazione (NAPR), regolamentante i
posteggi. In generale, la ricorrente ha censurato la limitazione del numero di
posteggi che, secondo tale norma, potevano rispettivamente dovevano essere
eseguiti nella zona C. Essa ha poi, in particolare, contestato la cifra 8 delle
norma, che prevedeva l'obbligo di eliminare i posteggi eccedenti il numero
consentito dalla stessa.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1
NAPR, inteso a regolamentare l'edificazione lungo gli assi a forte traffico, e
degli azzonamenti interessati dagli effetti di tale norma. Tra di essi quello
del mapp. 4725. Il ricorso di __________ SA, vertente sull'art. 53 NAPR, è
invece stato respinto (cfr. risoluzione impugnata, pag. 166).
D. Con ricorso
19 novembre 2001 la __________ SA insorge innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento nella misura in
cui approva l'art. 53 NAPR ed in particolare la sua cifra 8. L'insorgente
ribadisce gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'autorità inferiore, che
non occorre tuttavia riassumere ai fini del presente giudizio.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, nella misura in cui vien chiesto
l'annullamento della cifra 8 dell'art. 53 NAPR. mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione.
F. Il 25
settembre 2002 si è tenuta l'udienza, durante la quale le parti hanno
confermato le rispettive allegazioni e domande, rinunciando al sopralluogo in
contraddittorio.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT). Circa la legittimazione della ricorrente il Tribunale considera quanto
segue.
-
2.1. Il
piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT).
Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35
cpv. 1 LALPT). Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo del comune
(lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione (lett. b). Il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i
ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore oppure nega
l'approvazione (art. 37 cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di
Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38
cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett.
a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o
ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
2.2.
L'assegnazione del mapp. __________, di proprietà dell'insorgente, alla zona
residenziale semi-intensiva (zona C) non è stata approvata da parte del
Governo. Per tale fondo le autorità comunali dovranno proporre una nuova
pianificazione. Per questo motivo, le censure sollevate dall'insorgente in
merito agli effetti prodotti dall'art. 53 NAPR, che regolamenta la
realizzazione dei posteggi, sulla menzionata particella, non possono essere
esaminate. Non può difatti essere verificata né la legittimità della
limitazione del numero di posteggi che, secondo tale norma, possono
rispettivamente devono essere eseguiti nella zona C, né - di conseguenza - gli
effetti che la cifra 8 della norma, volta alla soppressione dei posteggi
eccedenti il numero concesso dalla stessa, spiegherebbe sulla proprietà in
oggetto. La ricorrente vanta (e potrebbe vantare unicamente) un interesse degno
di protezione, ossia legittimo ai sensi dell'art. 43 PAmm, all'impugnazione
dell'art. 53 NAPR. Per essere tale quest'interesse dev'essere, tra l'altro,
immediato ed attuale (cfr. sul concetto di interesse legittimo RDAT II-2001 n.
2 consid. 2.1.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 43 n. 2). In concreto, per i motivi appena esposti l'interesse di __________
SA non appare tuttavia né immediato né attuale. Il suo gravame dev'essere, di
conseguenza, dichiarato irricevibile per difetto della necessaria
legittimazione. Se del caso, la contestazione potrà essere ripresentata al
momento della riassegnazione della particella ad una zona di utilizzazione da
parte del legislativo comunale.
- La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è irricevibile.
2.La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e
spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento).
- Intimazione
a:
__________ SA,
rappr. da avv. __________
__________, __________
__________ __________, __________
Municipio di
__________, __________
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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