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Numero d'incarto:
90.2001.66
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00066
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2001 di
- __________. __________. __________
__________, __________ __________,
- __________. __________. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ settembre 2001 (n°
__________) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR
intercomunale della Valle __________, Comune di __________, Sezione
viste le
osservazioni 30 ottobre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale
e 6 novembre 2001 del Municipio di __________o;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto e in diritto:
-
che in
data 30 marzo 2000 l'Assemblea comunale di __________ (ora ) ha
adottato una variante di PR, che istituisce i necessari vincoli per la
realizzazione della nuova funivia __________ -;
-
che
avverso i contenuti della variante, pubblicata presso la cancelleria comunale
dal 13 novembre al 13 dicembre 2000 e sul FU n° __________del
____________________ 2000, __________ __________ e __________ __________,
comproprietari del mapp. n° __________RF di __________, non hanno interposto
ricorso;
-
che con
ris. gov. __________settembre 2001, n° __________1, il Consiglio di Stato ha
approvato detta variante;
-
che i
signori __________ e __________ chiedono ora al TPT di esortare i promotori a
considerare debitamente i loro interessi nell'ambito dell'esecuzione
dell'opera;
-
che nelle
loro osservazioni sia il Municipio che il Governo hanno contestato la
legittimazione attiva dei ricorrenti;
-
che prima
d'entrare eventualmente nel merito del gravame, va esaminato se esso sia
ricevibile dal profilo della legittimazione attiva degli insorgenti, pacifica
essendo peraltro la competenza di questo Tribunale;
-
che a
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT, entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a
ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli
stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che
dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise
dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT);
-
che in
concreto bisogna convenire con il Consiglio di Stato e con il Municipio che la
legittimazione attiva dei ricorrenti non è data;
-
che
infatti per ricorrere in seconda sede bisogna aver ricorso in prima e che senza
questo presupposto la qualità ricorsuale non può essere riconosciuta;
-
che
d’altra parte, con l'approvazione, non sono state decretate modifiche in
qualche relazione con il mapp. n° __________RF;
-
che non è
quindi è rintracciabile alcun interesse degno di protezione dei ricorrenti, che
consenta di riconoscerne la legittimazione attiva a insorgere presso questo
TPT;
-
che in
tali circostanze il ricorso va dichiarato irricevibile;
-
che le
spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano spese né tasse di giustizia.
-
Intimazione: -
__________. __________. __________ __________,
- __________. __________. __________ __________,
__________,
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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