316.100•Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa
Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa
316.100LawJan 1, 1900
316.100
Legge
sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa
(del 26 settembre 2021)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista l’iniziativa popolare legislativa elaborata 22 marzo 2016 denominata «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa»,
decreta:
Art. 1
Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un’autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’integralità di tutte le spese procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.
Art. 2
Se il Gran Consiglio accoglie l’iniziativa popolare, scaduti i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente.
Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa popolare o se l’accetta, ma è lanciato un referendum popolare, la presente legge entra in vigore il giorno stesso in cui è accettata dal Popolo.
Pubblicata nel BU 2021, 312.
Entrata in vigore: 26 settembre 2021 - BU 2021, 312.
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