Lorsqu’une décision est exigée en vertu de l’art. 51, al. 2, LPGA, l’assureur est tenu de la rendre dans les trente jours.
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Auf Begehren gemäss Art. 51 Abs. 2 LPGA hat der Versicherer die verlangte Verfügung innert 30 Tagen zu erlassen. Wird trotz Begehren keine Verfügung erlassen oder erfolgt eine erhebliche Verzögerung, besteht nach den in den Quellen zitierten Bestimmungen/Entscheiden die Möglichkeit, Rechtsmittel (insbesondere wegen verspäteter oder verweigerter Rechtspflege) zu ergreifen.
“Alle parti è noto che, in base all’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. A norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127 OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l’articolo 51 cpv. 2 LPGA. Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. 3. Per riprendere considerazioni già esposte in precedenti giudizi (in specie nella STCA 36.”
“Ai patrocinatori delle parti è noto che, in base all’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. A norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127 OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l’articolo 51 cpv. 2 LPGA. Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. 3. Per riprendere considerazioni già esposte in precedenti giudizi (in specie nella STCA 36.”
“Ai patrocinatori delle parti è noto che, in base all’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. A norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127 OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l’articolo 51 cpv. 2 LPGA. Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. 3. Per riprendere considerazioni già esposte in precedenti giudizi (in specie nella STCA 36.”
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