Art. 26 lit. 1 et 2 de la loi tessinoise sur la presse; art. 4 Cst. féd.; art. 55 Cst. féd.; compétence du Conseil d’État pour agir d’office en cas d’offense dirigée contre un membre d’une commission autonome: la qualification doit résulter du sens objectif de l’écrit. Lorsque l’attaque vise le fonctionnaire uniquement dans sa qualité de membre et président d’une commission investie de compétences propres, et non comme membre du Conseil d’État, l’autorité exécutive ne saurait fonder une poursuite d’office sur la disposition relative aux offenses contre les conseillers d’État. Une interprétation extensive, aboutissant à aggraver la situation du prévenu et à suppléer l’absence d’instance de la partie lésée compétente, est incompatible avec le sens de la loi. Les griefs accessoires tombent si le vice principal entraîne l’annulation du jugement (consid. 2-4).
'I l' B. Civilrechtspflege. lite aIIeguee par le demandeur. Dans sa reponse du fond, par ontre, de meme que dans sa duplique, II a nie eategorique- ment eette pretendue qualite et eoncIu en consequence au re- jet de la demande pour defaut de vocation chez le deman- deur. TI ne peut done etre affirme avec fondement que l'Etat de Berne ait fait au sujet et dans le present pro ces un aveu quelconque impliquant la reconnaissance juridique de la qua- lite de sieur Keller comme denonciateur. 50 Mais si le demandeur ne peut, d'apres ce qui precMe, etre envisage comme le denonciateur des delits et contra- ventions, a raison desquels Ia Chambre de police du canton de Berne a frappe d'amende les sieurs Beguin, Tilliot et Apo- theloz, II est evident qu'll n'a pas qualite non plus pour pre- tendre a la part de ces amendes qui semit revenue, cas eeheant, en vertu de la loi sur l'ohmgeld de 1841 (art. 21), au vrai denonciateur des dits delits et contraventions, et sa de- mande doit etre ecartee de ce chef, sans qu'll faille recher- eher ulterieurement si elle se justifie ou ne se justitie pas au fond. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande est rejetee. Lausanne. -Imprimerie Georges Bride! Ci' A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLlC Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. -Deni de justice. 64. Se:nte:nza dei 19 luglio 1890 nella causa Bertoni. A. Nel numero 23 deI giornale il Dovere, che si pubblica a Locarno, vedeva la luce, sotto l'otto febbraio 1889, nn arti- .colo intitolato : Ia Giustizia in fatto di imposte deI tenore seguente: Villan gridlJ, e villan paga ! In queste 5 parole sta rinchiusa tutta Ia giustizia in fatto di imposte. E per fate che sia sempre cosl, si ha cura di comporre l' Ufficio di Revisione e la Commissione can-
tonale d'imposta tutti' di conservatori, escluso ogni con- trollo liberale. Corno si fanno le revision e come si gin- dicano i ricorsi e cosa abbastanza conosciuta. Ne volete un esempio? O'e a Bellinzona un certo consigliere ricco e straricco, piu prete dei preti, II cui maggior fastidio e quello di pen- sare alle innumerevoli sue polizze, e cio specialmente in tempo di elezioni, quando un avviso bonale in dolce e XVI -1890 30
4M A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. bruseo ai poveri votanti deI Cireolo deI Ticino puo far mi- raeoli ... Non so se mi spiego. Ebbene ci assieurano ehe questo anno, nelle tabelle d'imposta in esazione, gli fnrono d'nn colpo dimin'uiti a mila franchi snlla sostanza e 3700 franchi snlla 1'en- dita. Una bagatella, eome tutti possono vedere. I paesani deI Cireolo deI Tieino ne saranno felici. E vero ehe le loro vigne vanno peggio tutti gli anni, e vero ehe le loro ease sono ipoteeate, e vero ehe stentano a pagare gli interessi dovuti al signor Consigliere, e vero ehe eon tutto cio Ie 101'0 hll )Oste inveee di diminuire ereseono, ma in eompenso quel povero eonsigliere ha trovato giustizia, Iui. Dunque, diranno quei paesani, se l'imposta eresee pei po- veri, diminuisee poi pei rieehi, e quindi pace-pagato. Ed ora 10 Stato vorra perdere l'imposta finora pereepita su quei a mila franehi di sostanza e 3700 di rendita ? OibO! Lo Stato non ci perdera un centesimo. Vuol dire ehe quegli 80 000 franehi saranno ripartiti a earieo di altri contribuenti. Vuol dire ehe quei 3700 franchi saranno messi al eollo dei poveri, cento ad uno, duecento all'altro r finche la perdita sara saldata. 10 la vedo eosi, e voi ? .. Jeri raeeontavo questo fatto ad un mio vicino ehe e una mala lingua, ed egli mi ha lisposto ehe forse la diffe- renza d'imposta su quei 80 000 franchi di sostanza e 3700 di l'endita, a quest'ora era gia entrata in un'altra cassa, destinata al 3 di marzo. 10 gli ho risposto ehe questi giu- dizi temerarl non stanno bene, e non bisogna dirli. Ma e testardo il mio vieino. 10 intanto prego tutti gli amici della giustizia a tener d'oeehio le tabelle d'imposta ora in esazione (tutti hanno diritto di vederle nel proprio Comune), e se vi seoprono delle poreherie, di fareelo sapere mediante lettera eonfi- denziale indirizzata al giomale il Doue're a Locarno. Queste saranno tenute seerete; soItanto, eolle indieazioni in esse conte nute sara indagata la verita e saranno fatte eonoseere a tempo e lnoga le ingiustizie ehe si fanno a profitto dei pesci grossi. B. B.
B. Con deereto deI giorno dopo, il Consiglio di Stato deI eantone Ticino, visto ehe l'artieolo stesso eontiene ingiurie e calunnie a danno di un membro deI Consiglio di Stato, il signor diret- tore deI dipartimento delle Finanze, presidente della Com- missione d'hnposta cantonale ; visti gli art. 8, 9 e 26 della Iegge 13 giugno 1834 sulla liberta della stampa; risolve: di trasmettere U numero deI Dauere di cui sopra al procuratore pubblieo sostituto, signor avvocato G. B. Vo- Ionterio in Loearno, invitandolo a promuovere un'azione penale, in eonformita della legge, ed a curare ehe la mede- sima proceda colla massima sollicitndine. C. Fattosi Iuogo dall'lstruttore giudiziario alla relativa in- chiesta eome di legge, l'avvoeato Brenno Bertoni gli rivolgeva da Lottigna, sotto Ia data deI 13 do febbraio, un offleio eosi coneepito: Le eomunieo ehe l'autore dell'artieolo deI DoveTe, la Giustizia in fatto di hnposte, incriminato dal lodevole go- verno ticinese, eome alla notizia data neU' odierno N° 26 dello stesso giornale, sono io sottoscritto. Assumo pie na- mente la risponsabilita di quanta ho seritto in tema d'im- 1 poste, e sono pronto a rispondere avanti i tribunali. Con eio mi pare si possa ritener chiusa l'istruttoria e non mi rimane altro ehe sollecitare una pronta soluzione, Ia quale desidererei avvenisse prima deI 3 di marzo prosshno, per la sempliee ragione ehe se io devo essere condannato alla pri- gione per aver detto e seritto ehe le istituzioni ticinesi in fatto d'hnposta favoriseono piu il rieco che iI povero, e le imposte pesano piu sul povero ehe sul rieco, ebene ehe ) cio avvenga prima dei eomizi per l' elezione dei rappre- sentanti deI popolo. Nel suo costituto davanti al prefato Istruttore giudiziario, 10 stesso avvocato Bertoni diehiaro, il 16 febbraio: essere pronto a fare Ia prova dell'unieo fatto affermato nel surriferito artieolo, ehe eioe ad un eittadino furono diminuiti 80000 fran- chi sulla sostanza e 3100 franehi sulla rendita.
458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. D. Aeeogliendo il eoneorde preavviso dell'Istruttore giudi- ziario edel pubblieo Procuratore, la Camera di Accusa, ri- servata l'azione in via solidale, per Ie spese, danni e conse- guenze verso l'editore e 10 stampatore deI giornale il Dovere, deeretava il 5 marzo successivo : Bertoni Brenno fu Ambrogio, da Lottigna, d'anni 28, eelibe, avvocato e notaio, e posto in istato di accusa avanti il tribunale distrettuale di Locarno, siccome prevenuto col- pevole d'ingiuria, ealunnia, diffamazione e libello famoso a danno deI consigliere di Stato, direttore delle Finanze, av- voeato Pietro Regazzi, nella qualita di presidente della Commissione d'imposta cantonale, mediante Ia pubblica- zione dell'artieolo apparso sul N° 23 deI giornale il Dovere, ehe comincia eolle parole :Villan grida, villan paga, eee. E. Apertisi i dibattimenti davanti al Tribunale correziona.Ie di Locarno, Ia difesa deI prevenuto sollevava, fra altre, una eccezione preliminare consistente a dire che avendo il codice penale deI 1873 abrogato Ia legge sulla stampa deI 1834, l'azione penale promossa dal Consiglio di Stato non puo piu ritenersi di natura pubbliea e vuol quindi essere scartata per mancanza della querela di parte, e domandav che fossel'o richiamati: il prospetto dell'imposta cantonale deI comune di Bellinzona, gli atti tutti concernenti la diminuzione d'imposta in querela aeeordata al eonsigliere Luigi Gabuzzi ed i pro- spetti di tutti i eomuni dei eantone. TI tribunale respinse l'una e l'altra : la prima, perehe Fart. 345 2 deI codice penale riserva esplicitamente, nei delitti di diffamazione trapassanti in libello famoso, le disposizioni della legge sulla stampa ; la seconda, perche il fatto dell'avvenuta diminuzione d'imposta intorno al quale s'aggira l'articolo incriminato essendo am- messo dalla parte lesa, eppero da ritenersi acquisito agli atti, la ehiesta produzione appalesavasi affatto inutile. Passando poscia, nella sua udienza deI 28 giugno, al giu- dizio sul merito dell'accusa, 10 stesso tribunale dichiarava nulla la denuncia, l'inchiesta, ecc., e dimetteva il prevenuto dal processo, per la ragione ehe manea in questo la que- rela personale della parte offesa, ossia della Commissione I. Rechtsverweigerung. NQ 64.
d'imposta cantonale, come e voluto dall' art. 26 2 della leO"ge sulla stampa, tutta la detta Commissione 0 qualsiasi ) mnmbro di essa entrando nella eategoria di quei pubblici ) funzionari previsti dal 2 dell'art. 9 ibidem. F. TI Tribunale di appeHo deI cantone Ticino, invoeato d'ufficio dal pubblico Ministero per riE.petto al giudizio 28 giu- gno e dal prevenl1to Bertoni contro i decreti anteeedenti deI Tribunale di Locarno, con cui si respingono I'eccezione pre- giudiziale e la domanda incidentale surriportata della difesa, confermava questi ultimi, riformava il primo, dichiarando a un tempo, -eon sentenza deI 3 settembre 1889, - Brenno Bertoni... eolpevole di diffamazione trapassata in Iibello ) famoso a danno deI consigliere di Stato direttore deI dip ar- timento delle finanz , quale presidente della eommissione d'imposta cantonale, mediante la publieazione elelI' articolo.,. e 10 condannava: aHa pena di detenzione per "mesi quat- t1'o da seontarsi nel penitenziere cantonale, aHa multa ru ) franchi 75, alla tassa di giustizia in franehi 37 cent. 50 per la prima istanza e altrettanti in appello, alle spese pro ees- ) suali in ambedue le sedi in franehi 230 cent. 40 ed al risareimento dei danni e delle spese aHa parte offesa, da liquidarsi in separata sede di giudicizio ; riservata l'azione in via solidale per le spese, danni e conseguenze, verso
l'editore e 10 stampatore deI giornale il Dovere. G. Contro tale sentenza l'avvocato Bertoni ha, con memo- ria dell'8j11 stesso settembre, introdotto rieorso di dinitto pubblico al Tribunale federale domandandone l'annullazlOne per Yiolazione delle gnarentigie costituzionali della liberta di stampa e dell' eguaglianza dei cittadini davanti aHa legge .. Egli fonda questa sua domanda segnatamente suHe seguentl ra- gioni: 10 Rifiutando aHa difesa la proya doeumentaria della verita deI fatto principale allegato nell'articolo di cui si tratta, il Tribunale di appello ha commesso un vero diniego di giusti- zia, perche l'ha messa nella impossibilita di far constat 1'e l'inconsistenza della promossa accusa e sopratutto dl verifi- care se il consigliere di Stato Regazzi non avesse per ayveu-
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460 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tura votato eontro la risoluzione rimproverata aHa Commis- sione d'imposta, nel qual easo, useendo la di lui persona dalla discussione, Ia denuneia deI Consiglio di Stato non avrebbe piu avuto fondamento di sorta.
Col respingere l'eeeezione desunta dal fatto ehe l'art. 9 della legge sulla stampa deI 1834, giusta i1 quale l'oltraggio verso i membri deI Consiglio di Stato, eee. EI d'azione pub- bliea, fu abrogato dal preseritto generieo dell'art. 355 eoel. pn., i1 Tribunale di appello si e rifiutato arbitrariamente ad applieare una legge posteriore, meno severa di quella ehe Ia medesima ha sostituito.
Un altro arbitrario e manifesto rifiuto di applieare Ia Iegge in vigore (art. 27 di quella sulla stampa) 10 ha eom- messo respingendo Ia subordinata eeeezione ehe Ia denuneia ° aceusa non eonteneva l'indicazione precisa dei passi del- l'artieolo ineriminato ehe si pretendono diffamatorl 0 ingiu- riosL Arrogi, in via d'ordine, che, dopo annullata Ia sentenza di prima istanza, il tribunale d'appello avrebbe dovuto riman- dare il processo al prima giudiee, invece di passare alla decisione di tutti i punti di questione. 4° Nel merito, infine, il tribunale d'appeHo ha visto un reato di stampa contro l'onore di un singolo magistrato, Ia dove non c' era invece che Ia libera eritica di una decisione della Commissione d'imposta illegale e assolutamente eontra- ria ai diritti attribuiti daUa Iegge ai Municipii; l'artieolo deI Dovere non contiene nessun apprezzamento e veruna insi- nuazione personale ne riguardo al eonsigliere di Stato Re- gazzi ne verso altri, ma tutt'al piu la supposizione ehe l'inte- ressato, signor eonsigliere L. Gabuzzi, abbia versato ad un eomitato politieo l' eeonomia realizzata sulla sua riduzione d'imposte, eio ehe dopo tutto non ha niente d'illeeito ne d'immorale. A questo punto di vista Ia violazione della eosti- tuzione e evidente, attesoeM Ia liberta di stampa si estenda alla diseussione di tutti gli atti deU'amministrazione, a patto ehe si rispetti l'onoratezza delle persone. H. NeUa sua risposta deI 4 ottobre il Consiglio di Stato eonelude aHa rejezione deI rieorso sulla seorta delle eonside- razioni ehe seguono : I. Rechtsverweigerung. NQ 64.
Ad 1. CoUa produzione degli atti eoneernenti il riCorso deI contribuente L. Gabuzzi, Bertoni non intendeva di provare la verita deI fatto diffamatorio da Iui narrato e rinfaeciato ai fun- zionari tieinesi di finanza, ehe eioe una rilevante diminuzione d'imposta era stata partigianeseamente e dolosamente ae- cordata ad un rieeo eontribuente eonservatore, a patto venisse versata nella cassa destinata al 3 di marzo, ossia aUe spese deI partito eonservatoreper le nomine de' suoi candi- dati al Gran Consiglio, ma il fatto puro e semplice della dimi- nuzione d'imposta aeeordata senza Ia formalita deI preavviso municipale j ora questo fatto, non eoneludente deI resto ne pertinente, essendo stato ammesso, nel suo costituto, dal eonsigliere di Stato Regazzi, la ehiesta produzione risultava perfettamente inutile. Ad 2 e 3. Oltreehe siffatte quistioni, eom'ebbe gia a rieo- noseere Ia Corte eou sua sentenza 1
giugno 1888 nella causa Buzzi e Compagni, eadono manifestamente fuori deHa sfera delle eompetenze deI Tribunale federale, pereM relative ad interpretazione e applieazione di leggi penali cantonali, queste furono in eoncreto rettamente applicate, pereM, da una parte, il eodice penale deI 1873 ha espressamente riservato le disposizioni della Iegge sulla stampa e, d'altra parte, il preseritto deIl'art. 27 di questa non puo appliearsi nel caso di un breve articolo di giornale ehe si ritiene tutto quanto, dal principio aUa fine, eaIunnioso, diffamatorio ed ingiu- rioso. Ad 4. Anehe qui il Tribunale d'appello non ha fatto della legge penale eantonale (art. 345 eod. pen. e 9 della legge sulla stampa) una applieazione arbitraria, ne eoipito per essa la manifestazione di una eritiea obbiettivamente lecita d'un fatto pubblieo 0 queUa di un' opinione evidentemente Iegittima e non pregiudieevole ai diritti di alcuno (sentenze deI Tribn- nale federale deI 1889 nelle cause Jäger e Sandmeyer-Mil- lenet), peroeeM l'indole diffamatoria e perversa deI passo dell'artieolo ehe specialmente servi di base alla eondanna salta agli oeehi di ehiunque 10 Iegga e fu implieitamente rieo- noseiuta dallo stesso autore j ne si pub ragionevolmente ne- gare ehe esso eontenga un' insinuazione personale ingiuriosa e
I i, 462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung, diffamatoria all'indirizzo deI eonsigIiere di Stato Regazzi y poiehe sebbene il di Iui norne e eognome non vi sia material- mente indicato, vi sono pero indieati espressamente gIi uffici di eui e eapo edel eui operato ha la l'esponsabiIita prinei- pale. I. N elle rjspettive loro allegazioni posteriori di repIiea e dupliea dei 10 novembre, 24 gennaio, il ricorrente deI pari ehe il governo ticinese diehiarano insistere nelle gia formo- late conclusioni d'ordine e di merito, e si applicano a dimo- strare, in aggiunta agli argomenti di eui sopra, il ricorrente: ehe il querelato giudizio d'appello non ha rispettato la garanzia deI doppio grado di giurisdizione e vio- Iato pertanto gIi art. 1
e 2
della riforma eostituzionale deI 10 febbraio 1883, perehe tolse al prevenuto Ia possibiIita di ottenere sul merito dell'aeeusa eontro di Iui portata anehe un verdetto di prima istanza; -ehe la facolta deI Tribu- nale federale d'intervenire contro violazioni della liberta di . stampa non esiste soltanto quando siavi stata un'ap- plicazione od una interpretazione evidentemente arbitraria. e di mero pretesto della legge cantonale, ma anehe quando siavi stata erronea applieazione 0 Jinterpretazione di detta legge, sia Iper cib ehe risguarda la forma, sia per cib ehe eoneerne il merito ; ehe riformando il giudizio perfetta- mente eonforme alla Iegge deI giudiee distrettuale, il Tri- bunale di appello ha fatto una erronea applieazione della legge stessa, eonfuso eioe due eose ben distinte : la qualita e l'esercizio delle funzioni deI eonsigliere di Stato, membro della Commissione d'imposta, e miseonoscil1to una dispo- sizioue (art. 26, 2 della Iegge sulla stampa), Ia ql1aIe rife- rendosi aIl'esercizio di un diritto eostituzionale, non puo. essere vioIata senza ehe ne venga offesa a questo stesso diritto Cv. Ia sentenza deI Trib. fed. nella causa Simen- Mal'iotta, Raee. off., VI, p. 168); il governo ticinese: ehe il gl'avame relativo alla pretesa viQlazione degli art. 1 e 2 della riforma eostituzionale deI 18 3, sollevato soltanto in repIiea, non pub essere preso dal TrIbunale federale in eonsiderazione, perehe tardivamente e l. Rechtsverweigerung. ;ojU 64.
fuori di luogo proposto (v. per analogia gli art. 89 e 98 proe. civ. fed.), senza contare ehe il vedere se il Tribunale di ap- peIlo, annuIlando una sentenza di prima' istanza e seartando un'eeeezione di nuIIita della denuncia, a eui quest' ultima sentenza, ammettendo quell' eceeziene, erasi Iimitata, possa
non possa procedere al giudizio sulle altre eecezioni alla de- nuncia e sul merito, stati in prima istanza largamente dis- eussi, e questione di mezo rito proeessuale ordinario, eppero. di eompetenza esclusiva dei tribunali eantonali; ehe deI resto iI rieorrente non ha formalmente ehiesto, in sede d'appello, si l'inviasse il proeesso al Tribunale distrettuale, perehe giu- dieasse sulIe aitre due eecezioni di nuIIita e sul merito, sanando eos! eol fatto proprio qualsiasi irregoiaritä. ehe si fosse al proposito vel'ifieata i-ehe . sendo stato dimo- strato non escludere l'offesa all'intiera commissione d'im- posta un' offesa ad un membro deI Consiglio di Stato ehe ne faeeva parte ed erane ilpresidente, ma farla anzi di ne- eessita presupporre, l'artieolo della legge sulla stampa da appliearsi era quello appunto ehe l'iguarda le offese ai mem- bri deI ConsigIio di Stato, eosieehe la denuncia stata presen- tata ex officio deI governo, a sensi dell'art. 26, 1
di detta legge, fu perfettamente regolare. L. In corso di proeedura, e precisamente eon provvisio- nale deI 21 settembre 1889, il presidente deI Tribunale fede- rale, a riehiesta deI rieorrente e non opponente il governo convenuto, ha ordinato Ia sospensione dell'eseeuzione della quereiata sentenza d'appello fino a pronuneiato giudizio deI Tribunale federale sul merito deI rieorso. Preme.ssi in linea di diritto i seguenti ragionameati : 10 Poiehe il rieorso fa espIicitamente eapo alla vioiazione di diritti ehe sono garantiti al rieorrente dalle eostituzioni federale e eantonaIe, la eompetenza deI Tl'ibunale federale, a eonoseere deI medesimo non pub essere e non fu deI resto revoeata in dubbio (art. 59, 1, Iett. Cl della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale). 20 TI gravame prineipale ehe solleva il rieorso stesso e certamente quello desunto dalla violazione deI seeondo capo-
:1 : I 464 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. verso deIl'art. 26 della Iegge tieinese sulla stampa, il quale dispone ehe Ia diffamazione 0 l'ingiuria in odio di altri funzio- nari 0 agenti pubblici neIl'esereizio deI 101'0 ministero (art. 9, 2 ibid.) sara di azione pubbliea, eome quella diretta contro i membri deI Gran Consiglio, deI Consiglio di Stato, deI Tribunale d'appello e dei ministri deI culto (art. 9, 1), ma non pot1 i;t formare oggetto d' accttsa a promuoversi dal Consiglio di Stalo, SE NON DlETRO L'ISTANZA DELLA PARTE OFFESA. A questo proposito e d'uopo rimarcare innanzitutto ehe l'articolo incriminato si aggira per intero intorno al fatto, non contestato, della diminuzione di franehi 80 000 sulla sos- tanza e 3700 sulla rendita aceordata ad un contribuente dalla Commissione d' imposta cantonale. Questa Commissione, instituita da una legge deI 20 marzo 1855, modificata in parte da altra deI 23 giuguo 1865, si compone di un consigliere di Stato e di otto membri, uno per distretto, nominati dal Gran Consiglio fuori deI suo seno. Essa, diee l'ad. 24 della legge deI 1865, oltre al deci- dere su tutti i rieorsi, potra rimandare alle Municipalita, perehe siano rettifieate, quelle tabelle di notifieazioni ehe si ritengono iuveritiere, 0 apportare le variazioni ehe cre- dera deI easo alle partite dei singoli notificanti, anche inde- pendentemente cla reclami, sentite sempre previamente le osservazioni dei eontribuenti edella Delegazione comu- nale per mezzo della Munieipalita: delibera in numero completo e inappellabilmente, sentiti, all'occorrenza, i Com- missari e i eonservatori delle ipoteche. I di lei giudizi sono sempre motivati. L'artieolo surriferito non allude per nessun verso ne al Consiglio di Stato nel suo tutto, ne ad un membro qualsia di questo Corpo, ne partieolarmente a quello ehe siede per legge nella prefata Commissione e ne dirige le deliberazioni.
COS1 stando le eose, si tratta essenzialmente di veclere se il Consiglio cli Stato avesse, -a tenore di legge, -la faeolta d'invocare nel caso eoncreto il prescritto all'art. 26, 1 della ripetuta legge sulla stampa per promuovere d'ufficio I. Reehtsverweigernng. N° 64. 4ß5 l'aceusa contro cletto artieolo, eppero se accogliendo quest'ae- eusa il giudice cantonale abbia interpretato e applicato la surriehiamata disposizione di legge in un senso eonforme al buon diritto ed alle sue attribuzioni, 0 non piuttosto, -come afferma il ricorrente, -in modo manifestamente arbitrario. E chiaro difatti e fu ripetutamente confermato dalla eostante pratiea ehe non tutte le inesatte interpretazioni e appliea- zioni di leggi cantonali possono fornire argomento ad invo- eare l'intervento cli questa Corte per ottenerne la nullita delle deeisioni a cui servono di base, ma solo quelle ehe sono in aperta contraddizione col senso e con 10 spirito clella legge stessa e appaiono affatto ineonciliabili eon questo. Ora e bensl vero ehe la diffamazione e l'ingiuria ravvisate nell'articolo la Giustizia in fatto d'imposta offenclono, in una eogli otto membri della Commissione d'imposta eantonale nominati dal Gran Consiglio, anehe il Consigliere di Stato ehe ne fa necessariamente parte a sensi di legge. fa e vero al- tresi ehe non l'offendono in tale sua qualita di Consigliere di Stato ne a ragione della meclesima, sibbene ecl unicamente nella sua veste di membTo e pre.sidente delta Commissione., ehe rappresenta un'autorita autonoma, rivestita di eompetenze proprie, separate affatto da quelle deI Consiglio di Stato; l'offendono eioe indipendentemente dalle ben distinte funzioni ehe vanno inerenti aHa Bua prefata cariea di eonsigliere di Stato. Voler quindi vedere in quell'artieolo una diffamazione ed una ingiuria in odio dell'avvocato Pietro Regazzi come consi- gliecre. di Stato, e voler dare alla succitata disposizione di leage un si!ffiifieato ed una portata evidentemente eeeessivi '" '" , ed ineonciliabili col suo vero senso logico e naturale. E infatti da notarsi ehe dove stesse l'argomentazione armeggiata dal governo e da! Tribunale d'appello deI cantone Tieino, si avrebbe, -come giustamente osserva nel suo giudizio il tri- bunale di prima istanza - questa anomalia di vederepunita una diffamazione a earieo della intiera Commissione colla pena di tre giorni a un mese (v. l'art. 9 della legge sulla stampa), se e l'intera Commissione ehe fa l'istanza per il
1 ' 466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. proeedimento, mentre inveee 10 stesso reato sarebbe punito eon una pena di molto superiore, eioe da un mese a sei mesi, se l'istante od il querelante fosse un membro solo della stessa, in eonereto easo il signor avvoeato Regazzi. Sieeome poi 1a quereiata interpretazione estensiva della legg avuto per conseguenza, da una parte, di rendere poss1bile un proeedimento al quale, -senza di essa, -l'im- putato non avrebbe potuto essere sottoposto, perehe mancava nel fattispecie l'istanza della parte lesa, ovverosia di tutta
parte della Commissione d'imposta, sola eompetente a pren- dere la decisione stigmatizzata dall'artieolo deI Dovere e quindi anehe sola autorizzata a rilevare la fattale offesa, e d'altra parte, di aggravare d'assai la sua situazione, assogget- tandol? ad una sanzione penale eonsiderevolmente piil rigo- rosa di quella ehe avrebbe potuto eolpirlo, qualora inveee deI prim.
eap?verso delI'art. 26 della legge sulla stampa si fosse appheato 11 seeondo, il lamento per denegata giustizia e violazione deI principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla Iegge (art. 4 delle eostituzioni federale e cantonale) ch'egli solleva nel suo ricorso appare pienamente giustifi- eato. Non e poi a passarsi sotto silenzio ehe giusta l'art. 10 della eostituzione ticinese nessuno pub essere arrestato ne processato che in virtil della legge e ehe il proeedimento usato dall'autorita cantonale in odio deI rieorrente ha avuto per effetto di reeare sfregio an ehe a questa guarentia. Ne muta speeie l'argomento ehe il governo eonvenuto vor- rebbe attingere al fatto ehe l'artieolo incriminato aHude ezian- dio, di transenna, all'ufficio di revisione, deI quale il medesimo consigliere di Stato, direttore delle finanze sarebbe a suo d' 1 ' , re: vera incarnazione. Oltreche l'ufficio stesso non figura d1sc1plmato ne menzionato in nessuna disposizione di legge 0 regolamento pubblicato nella raccolta officiale dei cantone Ticino, l'articolo Bertoni non attacea nessun atto 0 decisione qualsivoglia di tale ufficio ° deI suo presidente. 40, Di front lla suesposta soluzione, la quale produee gia senz a:tr nulhta della sentenza ond'e rieorso, non e piil ne- cessano llldagare ulteriormente se il proeedimento usato dal- L Rechtsverweigerung. N° 64.
l'autorita cantonale eoinvolga a un tempo anehe una violazione dell'altra invoeata garanzia della liberta di stalllpa inscritta agli art. 55 della costituzione federale e 11 di quella ticinese nel senso e pelmotivo ehe avrebbe indebitamente privato il rieorrente deI beneficio delle forme e dei preseritti istituiti dalla ripetuta legge speciale deI 1834. 50 Parimente non oceorre esaminare le altre quattro ecce- zioni, piil 0 meno seeondarie, ehe illieorrente fonda: a) sulla defieiente designazione precisa e conereta deI passo specialmente ingiurioso e diffamatolio dell'artieo10 in- eriminato; b) sul rifiuto opposto da1 giudiee eantona1e all'istanza pel riehiamo in atti dei registri eoncernenti 1e imposte dei co- mune di Bellinzona, delle earte specialmente relative alla diminuzione d'imposta ehie'sta dal eontribuente Gabuzzi e dei prospetti per l'imposta eantonale di tutti i eomuni deI ean- tone; c) sull'applieazione fatta al caso eonereto dell'art. 5 della legge sulla stampa, sebbene tale disposizione sia stata abro- gata dall'art. 355 deI codiee penale tieinese ; d) sulla violazione della garanzia deI doppio grado di giu- risdizione sancita dagli art. 1 e 2 della riforma eostituzionale 10 febbraio 1883. Esse mancano deI resto tutte e quattro di fondamento e bastera osservare a riguardo loro: ad a) ehe avendo il magistrato eantonale eonsiderato e pu- nito l'intero articolo come ingiurioso e diffamatorio nel suo complesso, non gli eorreva per legge nessun obbligo di segna- lare partitamente il brano od i brani di esso ehe riten eva lllaggiormente rivestiti di siffatto carattere delittuoso; ad b) ehe l'asserto deI quale il rieorrente intendeva provare eon la chiesta produzione di atti la verita non essendo impu- gnato, ma anzi esplicitamente ammesso dalla parte denun- ciante,la produzione medesima,-la qua1e non poteva servire inveee a dimostrare l'altro asserto relativo aHa cassa pel 3 di marzo, -si appalesa difatti come perfettamente inutile ; ad c) che l'art. 345, 2 dell'invoeato codice penale deI
468 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1873 riserva effettivamente expressis verbis nei delitti di dif- famazione trapassanti in libello famoso, le disposizioni della Iegge sulla stampa ; ad d) che gli art. 1
e 2
della riforma costituzionale deI 1883 chiamano bensl due istanze, il Tribunale d'appello e sette tribuuali distrettuali, a giudicare in sede civile e penale ma riservano alla legge il determinare gli attributi e.Ie com petenze delle diverse magistrature (art. 3°), che la Iegge . . ' segnatamente quella dl procedura penale, non contIene nep- pur essa esplicite disposizioni sull'argomento di cui si tratta, ovverosia sulla quistione se il Tribunale di appello, annul- Iando una sentenza di prima istanza e scartando un'eccezione di nulIitä. della denuncia, a cui quest'ultima sentenza, -am- mettendo l'eccezione stessa, -erasi limitata, possa 0 non possa procedere al giudizio sulle altre eventuali eceezioni e sul merito, e ehe anche la pratica fin qul seguita in proposito dai Tribunali tieinesi non offre materia a poter (lire che in altri casi, analoghi a quelli deI fattispeeie, si sia proeeduto diver- samente (v. deI resto la sentenza di questa Corte nella causa Huber, Raee. off. voI. XI, p. 155 eons. 2°). il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei suesposti eonsiderandi e Ia sentenza 3 settembre 1889 deI Tribunale d'appello deI cantone Ticino e annullata. H. Doppelbesteuerung. N° 65.
II. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 65. Uti'geH i,)om 6. 6entemoer 1890 tn 6aef)en i!üfef) er. A. lRuboIf !üfef)er i,)on 6eon, .reanton argau, efef)er im ,ja'9t'e 1837 in ber 6tabt ern, bem m.509 n orte feiner rtern, geooren tft, begab jief) im ,Ja'9re 1857, naef)bem er oi ba'9in ununterbrQef)en in .l8ern geno'9nt, auef) bort ben bamal üoUef)en mHUiirifef)en )8oruntmtef)t oeftanben '9atte, mit einem i,)on bel' oernifef)en ( ;entra 01t3et aungefte ten lReifepaife in'5 u5(anb. maef) 3roan3igiä'9rigem ufentl)ane in ng anb tel)rte er im ,Ja'9re 1877 naef) ern 3urücf, o feine S)J(utter unb efef) tlifter oe ftiinbig gebHeoen aren; IJom ,Jal)re 1878 '9tnneg oe3 a l)rte er bie WcHttärPfnef)terfanfteuer in .l8ern. :)(un retramirte aber in bel' 1J of g e bie aargauifd)e Wcmtäri,)erna tung IJon i'9m bie weimiir;; Wtcl)terfanfteuer für bie ,Ju'9re 1858 bt 1878 tnf(ufine, efef)e orberung fie inbe fpäter auf bie 6teuer für bie ,Jul)re 1868 oi 1878 oefef)riinfte. m. 2üfef)er anbte jief) oefef) erenb an ben munbenrat'9, inbem er aU5yül)rte, baa er i,)on 1878 9inroeg feine mmtärpfnef)terfanfteuer an feinem iillo'9nnrte in ern oeaal) t
aoe ; ii9renb feine5 ufent9alte5 in ngranb '9aoe er bort a(( jii9 rli d) WCmtär unb .R:rieg5fteuer, bie in bel' aUgemeinen r erMfteuer inbegriffen feien, oeöa'9fen müHen. ,JebenfaU5 tßnnte er für rüdftänbige, ä9renb feiner 2anbenaunefengett erfuUene 6tenerquoten nur l)om .R:anton .l8eru, nief)t aoer IJom .reunton 9largau, roo er fief) gar nie aufgeljaHett '9 aue, oefangt erbel1. : Der munbe5m t
entfef)ieb am 25. prn 1890 ba9 in : 1. : Die rfanfteuerforbernng :pro 1878 fte'9t bem Jti'mton .l8ern ö U unb Me me3Ct'91ung berfeloen buref) ben lReturrenten an biefen .reanton irb a15 fonett unerfannt. 2. n bie rage, 00 lReturrent filr bie frü'geru ,Jal)re 1868 oi 1877, o er lanbe5aonefenb roar, gegenüber bem .reunton Sl(argau ober gegenüoer bem .reanton .l8ern erf(tnpf!ief)ttg fet, irb nief)t eingetreten. ,Jn ber megrünbung biefer ntfef)eibung irb aU5gefül)rt: : Der munbe5rat'9 tönne fief) nur mit bel' 6teuerforberung für blt5 ,Ja'9r 1878 oefaffen, eU bie