Art. 193 et 196 de la loi fédérale sur l'exécution et la faillite; art. 562 et 554 CC tessinois; art. 79 et 83 OJ: portée du recours contre un jugement cantonal fondé sur un motif cantonal autonome. Lorsque la décision attaquée repose sur deux motifs indépendants, dont l'un relève du droit cantonal et l'autre du droit fédéral, le recours doit être écarté si le motif cantonal suffit à soutenir le dispositif et si le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour revoir l'application correcte de ce droit cantonal. En vertu de l'art. 83 OJ, le Tribunal fédéral ne peut interpréter lui-même le droit cantonal que si l'autorité cantonale n'en a pas tenu compte; s'il l'a appliqué, fût-ce à tort, son appréciation lie la juridiction fédérale de réforme.
B. Strafrechtsptlege. recours en cassation contre l'alTet ci-dessus. Dans son recours il cherche a demontrer :
que Ie recourant ayant ete poursuivi exclusivement comme auteur principal, la cour de Justice de Geneve n'avait pas Ie pouvoir de transformer de son chef la nature de la poursuite et de Ie condamnel' comme complice;
qu'en tout cas ces faits constates par la Coul' de Justice a la charge du sieur Hirzel' ne peuvent etre envisages com me une forme de la complicite. Par ces motifs Ie recourant conclut a ce que l'arret de l'ins- tance cantonale soit casse par la Cour de cassation penale federale et la Confederation condamnee en tous les depens. B. Dans sa reponse Ie procureur-general de la Confede- ration conclut au rejet du recours:
comme tardif et 20 comme etant sans fondement. Statuant sur ces faits et considerant en droit : Ainsi que la Cour de cassasion penale federale l'a deja declare dans la cause Berger, du 24 N ovembre 1892, Ie delai de 30 jours fixe par l'art. 18 de la loi federale du 30 Juin 1849, pour les recours en cassation contre des condam- nations pour contravention aux lois fiscales federales, doit etre calcule non pas des la commuuication par ecrit du juge- ment,laquelle n'est nullement prevue par l'art. 18 de la sus- dite loi, mais a partir de la communication qui a ete faite oralement aux parties. Dans l'espece, l'arret de la Cour de Justice de Geneve a ete ouvert en audience pubJique Ie 31 Mars 1894 et les parties ont ete avisees par Ie President de la Cour que celle-ci avait prononce son jugement Ie dit jour. Or Ie recours de Louis Hirzel' n'ayant ete depose que Ie 3 Juillet 1894, il doit etre necessairement ecarte comme tardif. Par ces motifs, La Cour de cassation penale prononce: Le recours est ecarte pour cause de tardivete. C. ClVILRECH1'SPFLEGE lInIlN(STRATIO DE LA JUSTICE CIVInE . .. I. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 131. Sentenza del 6ottobre 1894 nella causa Dotti e liteconsorti contro Lampugnani. A. n 18 febbraio 1893 moriva a Lugano Antonio Caccia di Morcote, istituendo a suo erede universale la citta di Lugano. Avendo pero quest' ultima rinunciato all' eredita, l' esecutore testamentario Virgilio Lampugnani domandava ed otteneva dal Tribunale di Lugano un decreto, con cui si dichiarava la successione vacante e se ne affidava la liquidazione all' Uffi- cio Esecuzione. Gli appellanti, nella loro qualita di eredi Ie- gittimi, promossero aHora un' azione presso il Tribunale di Lugano per ottenere la nullita del decreto di giacenza, soste- nendo che giusta I' art. 562 del Codice civ. ticinese l' eredita non poteva essere dichiarata giacente prima che essa fosse stata ripudiata da tutti gli eredi conosciuti. Tanto il Tribunale del distretto, che il Tribunale di appello, dichiaravano pero l' a- zione infondata, iI Tribunale di appello basandosi sui seguenti motivi : Eredita giacenti doversi liquidare secondo l' art. 193 legge fed. E. e F. analogamente ai concorsi generali. La qui- stione pero di sapere se basti il ripudio del primo erede chia- '1 mato per legge 0 per testamento, oppure se Sla necessarIO h ripudio di tutti gli eredi successibili conosciuti, 0 non conu-
C. Civilrechtspflege. seiuti, perehe l' eredita sia ritenuta giaeente e liquidata eon- forme alI' art. 193, essere regoiata dal diritto federale, vale a dire dan' art. 196 della legge E. e F. Questo articolo partire dal ptineipio, ehe dal momento ehe una eredita e stata ripu- diata dall' erede benefieato, essa debba ritenersi passiva e come tale sia da liquidarsi daIl' Ufficio Eseeuzioni. Se questa presunzione si dimostra piu tardi infondata, l' erede sueeessi- bile potra sempre diehiarare di adire l' eredita mediante eau- zione; inoltre egli avra sempre diritto ad an eventuale sopra- vanzo qualora Ia liquidazione abbia per risultato un attivo. Ammesso pero anehe ehe il diritto applieabile sia il diritto eantonale, vale a dire l'art. 562 deI Codice civ. tieinese, l' a- zione sarebbe egualmente infondata, in quanta ehe questo articolo non riehiede neppure esso ehe l' eredita debba es- sere ripudiata da tutti gli eredi legittimi, prima di essere di- chiarata giaeente. Cio risultare in modo non dubbio tanto dal tenore ehe dan' istoriato den' articolo suddetto. B. Contro questa sentenza deI Tribunale deI Cantone gli attori Battistella interpos8I'o appello al Tribunale federale. Essi sostengono ehe il giudizio deI Tribunale eantonale riposa sopra una falsa interpretazione degli art. 193 e 196 della legge E. e F. noneM delI' art. 562 deI Codiee eivile ticinese, e per eonseguenza domandano ehe eonforme agli articoli 57- 83 della Iegge organiea giudiziaria federale sia annullato e eonfermato illoro libello 15 gennaio 1894. Pet' i seguenti J'nQtivi :
due motivi distinti. In prima luogo il giudice eantonale ritiene ehe secondo l' art. 196 eIella Iegge E. e F., basti pereM 'una sueeessione sia liquidata nelle forme stabilite pei fallimenti, ehe la stessa sia stata ripudiata dal prima erede chiamato ad adirla, e ehe percio l' esistenza ° meno di altri eredi sueees- sibili e senza importanza. In seeondo luogo egli diehiara, ehe anche giusta gli art. 562 e 554 deI Codiee eiv. ticinese, la suc- cessione debba essere diehiarata giaeente tosto ehe l'erede ehiamato in prima lines diehiara cU non volerla aeeettal'e. TI prima di questi motivi e evidentemente inesatto. L'art. t96legge E. e F. tratta solamente della sospensione 0 abbandono della liquidazione di una eredita, intrapresa in base aU' art. 193 delIa legge fed. E.e F., e non si oceupa punto di sapere quando e sotto quali premesse la liquidazione in via di fallimento debba aver luogo. Quest' ultima quistione e regolata eselusi- vamente dall' art. 193 delIa legge E. e F., e in base a quest' ar- tieolo non vi puo essere dubbio ehe la liquidazione in via di fallimento presuppone ehe l'eredita sia stata ripudiata, senza di ehe nna liquidazione consimile non potrebbe aver Iuogo. Ogni qual volta vi pub essere dubbio suH' applicazione deU' ar- tieolo 193, si deve pereio esaminare chi sono Ie persone aventi diritto all' eredita, e se l' eredita sia stata da Ioro aeeettata 0 ripudiata entro i termini e le forme legali. Questo esame non pub pero essere fatto ehe in base al diritto eantonale appliea- bile nei singoli easi, inquantoehe e il diritto cantonale ehe regola il modo di sueeessione e l' aeeettazione 0 il rifiuto di una eredita. L'art. 193 non eontiene inveee ehe una norma relativa aUa proeedura di fallimento, consistente nel dire in qual modo un' eredita ripudiata debba essere liquidata neU'in- teresse dei creditori. Quindi, se la sentenza appellata si ba.- sasse esclusivamente sul primo dei eIne motivi indieati, vale a dire suU' interpretazione rieonosciuta inesatta delI' art. 196 E. e F., essa si dovrebbe certamente annullare e rinviare se- eondo l' art. 79 eIelIa legge org. giud. all'istanza eantonale per un nuovo giudizio. Se non ehe Ia sentenza deI Tribunale di appelIo si fonda aneora sopra un altro argomento, quello eioe ehe in base agli art. 562 e 554 deI Codiee eiv. ticinese, in
C. Civilrechtspllege. caso di rifiuto di uu' eredita da parte dell' erede testamenta rio, a profitto del quale essa si ritiene in primo luogo delata gli eredi legittimi non subeutrano eo ipso all' erede testamen tario, rna l' eredita si deve riteuere ripudiata sino a tauto ehe essi nou dichiarino espressamente di aeeettarla, cio ehe non pare sia avveuuto in concreto prima della dichiarazioue di giacenza. Questa soluzione e vincolante per il Tribunale federale; in- quantoche Ill. competenza del Tribunale federaIe, come corte di appello, in merito a sentenze emanate da istanze cantonali in applicazione del diritto cantonale, si riducono alla semplice quistione, se il diritto cantonale e effettivamente applicabile o meno, e non gli permettono di esaminare, se data la sua applicabilita, sia stato rettamente 0 non rettamente applicato. Vart. 83 della legge citata concede al Tribunale federale di interpretare lui stesso il diritto eantonale solo qualora il giu- dice cantonale non ne abbia tenuto conto, sill. pel motivo che esso 10 ritenesse inapplicabile, sill. per aItre ragioni. Nella fat- tispecie pero Ill. quistione e stata risoIta dal Tribunale di appello anche dal Iato del diritto eantonaIe, per cui il sol( punto che rimarrebbe ad esaminare sarebbe quello della retta interpretazione 0 meno, fatta da esso giudizio. 3. Ne risulta quindi ehe l' appeno interposto dagli attori deve essere ritenuto irreciviIe, senza che vi sill. bisogno di esaminare, se Ia liquidazione in via di fallimento poteva es- sere pronunciata nel modo osservato in concreto. Il Tribunale federale pronuncia : Vappello e respinto percbe inammissibile. I. Organisation del' Bundesrechtspflege. N° 13:t 132. Urteil .lom 19. OUooet' 1894 in ad)en emenb unb faOrif o otl)urn gegen Whffonet ie.
A. ))(:U UrteH tlom 24. ,Jun 1894 l)at ba Ooergcrid)t be .R:anton. olotl)urn errannt: :Die mefhlgte ement. unb :: faoril olotl)urn ift (Iel)aUen, an bie SWiger auncr ben nner:: bnnten 613 r. 77 t . nod) ferner 1292 r. 32 t . mit 3tn a 6 % feit 10. otlemoer 1891 3u oe3al)lcn. B. cgcn biefe UrtcH ergriff bie mcUngte unb smibertlligerin bie merufung an ba. munbe. gerid)t mit bem m:ntrage, e. fei ba :: fe oc in bem Sinne a03uanbern, baj3 bie Jtlage in aUen :teUen a6geroiefen unb bie )!'Bibet'fCage in .loUem Umfange gutgel)eiflen tlerbe, e .lcntueU jei ba. angefod)tene UrteH aufnltl)eoen unb bie Streilfad)c au neuer meurteifung bel' JtIage unb materteUer me:: anblung unb lhlebigung bel' 5illiberUage an ba fantonale Ooer gerid)t auriicfau tleijen. IDa munbengerid)t atel)t in nl)agung:
bom ;tage bel' smiberf agc an. ba6el tlirb nod)mali3 oemertt, bie orbeml1g bel' ?lliiberbeHagten bon 613 r. 77 t . roerbe 1tCoft 3i11:8 of)ne 1)dtere anerrannt. 2. :Die .s)auptnage erreid)t ben fiir bie merufung an ba. munbe:8gerid)t erforberHd)en treitroert, 1)ie 1Jtefumnt ferber au