344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
49. Santanza. dal 27 giugno 1906 nella causa Gia.nnuzzi.
La questione di colpabilita non e a esaminare dal giudice di
estradizione. -Ricettazione. Art. 2 i. (. Tratt. di estrad.
eon sentenza 24 maggio 1903 la Corte di Assise deI Cir-
cola
di Potenza dichiarava il Giannuzzi Salvatore, d'anni 51,
da Spongano, colpevole
di ricettazione dolosa di vaglia cam-
biari provenienti da furto commesso in Gallipoli la notte dal
6 al 7 settembre 1901 e
10 condannava aHa pena della reclu-
sione per anni due e mesi sei ed a quella della multa per
lire ottocentotrentatre. Un mandato di cattura in data del-
1'11 aprile 1904 essendo stato spiccato dal Procuratore gene-
rale della Corte di Appello di Potenza per l'esecuzione di
questa sentenza contro
il Giannuzzi, ed essendosi questi pre-
sentato in aprile deI 1906 al Console generale italiano in
Basilea per ottenere
un passaporto, la Legazione italiana a
Berna, edotta della sua pl'esenza a Basilea, domandava al
Consiglio federale, prima, con nota deI 20 aprile 1906,
l'arresto, poi,
eon nota deI 26 aprile, l'estradizione deI Gian-
nuzzi, aceompagnando tale domanda di una copia autentica
della sentenza di condanna
edel mandato di cattura ed invo-
cando in appoggio l'art. 3, N° 19, della legge fed. sulI' estra-
dizione
22 gennajo 1892. Di tale domanda veniva data comu-
nicazione a11' arrestato, il quale dichiarava subito al primo
interrogatorio
di protestare contro l'arresto e l'estradizione,
essendo
sta.to graziato per la eondanna inflittagli. Suecesiva-
mente, interrogato in presenza deI proprio avvocato, diehia-
rava di far opposizione aHa domanda di estradizione :
perche non colpevole deI delitto pet quale era stato
condannato ;
perche il delitto di ricettazione non a previsto come
titolo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia;
perehe era aneora pendente una sua domanda di
grazia.
Il Consiglio federale comunicava quest' ultimo motivo di
Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. NO 49.
opposizione alla Legazione italiana, la quale, prese informa-
zioni dal Ministero degli
affari esteri in Roma, inoltrava in
data
deI 26 maggio una diehiarazione di quest' ultimo deI
tenore -ehe .il Giannuzzi aveva sporto efiettivamente, per
ben
tre volte, lstanza per ottenere il eondono della pena a
eui fu eondannato Jalla Corte di Assise di Potenza, per lieet-
tazione dolosa; ma tali istanze, su conforme parere-deI Pro-
euratore generale presso la Corte d'appello di quella eitta,
furono ripetutamente respinte,
in ultimo, eon determinazione
22 dieembre 1905.
Di fronte a questa diehiarazione, ehe portava a sua eogni-
zione, il Consiglio federale feee di nuovo interrogare il Gian-
nuzzi, se intendeva di insistere nella propria opposizione
facendogli osservare relativamente
al delitto di ricettazione'
,
ehe questo delitto, nella giurisprudenza deI Tribunale federale
veniva considerato
come una figura di compartecipazione deI
delitto di furto, figura prevista nel trattato eoll' Italia. Il
Giannuzzi, interrogato
di nuovo, diehiarava di mantenere Ia
fatta opposizione e di instare per nna deeisione formale di
questa
Corte, il delitto di rieettazione essendo raffigurato nel
Cod. pen. di BasiIea Citta come un delitto ase, na eome tale
essendo previsto nel trattato.
In seguito
di cio, il Consiglio federale trasmetteva gli atti
al Tribunale federale
per un relativogiudizio, aceompagnan-
doli di un preavviso deI Proeuratore generale della Confede-
razione, nel quale quest' ultimo, appoggiandosi aHa pratica
sancita dal Tribunale federale
neU' estradizione Packe (race.
nfi. 13, p. 459), eonehiude all'ammissione della domanda
d' estradizione.
In diritto:
1 ° Oltre ehe contradditorie, le allegazioni den' estradando
a riguardo della grazia ottenuta non possono entrare in linea
di considerazione anche perehe smentite uffieialmente dalla
dichiarazione prodotta
clalla Legazione italiana.
Questa Corte non ha deI pari da oeeuparsi dell' obbie-
zione che iI Giannuzzi non si sia reso eolpevole deI delitto di
rieettazione.
Una simile obbiezione tocea il merito della sen-
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tenza prodotta ed e regola generale in materia di estradi-
zione, ripetutamente ammessa da questa
Corte, ehe la que-
stione
di eolpabilita non pub essere dü;cussa ne esaminata dal
giudiee
di estradizione.
Resta a sapere, se il delitto di rieettazione possa essere
eonsiderato
eome UD titolo di estradizione a termini deI trat-
tato italo-svizzero, la questione delI' applieabilita deI disposto
delI' art. 3,
N° 19, della legge federale non entrando in linea
di eonsiderazione ehe in via sussidiara, e dovendo eventual-
mente essere esaminata dal Consiglio federale e
non da
questa
Corte. (Ved. art. 1, al. 3, della legge suddetta.)
Il solo disposto invoeabile nel trattato
e il disposto in fine
dell' art. 2, il quale aU' ennmerazione dei singoli delitti, pei
quali
gli Stati eontraenti si promettono vieendevoImente Ia
eonsegna di delinquenti, aggiunge: S'intende ehe l'estra-
dizione sara pure aeeordata per le assoeiazioni di malfat-
.. tori e per ogni altra sorta di compIieita 0 comparteeipa-
zione alle summenzionate infrazioni. Il reato di rieetta-
zione
non essendo menzionato espressamente nel trattato
come titolo di estradizione, non
e ehe eome eompartecipa-
zione
0 eomplieita al reato di furto ehe pub essere invoeato
per ottenere la eonsegna deI Giannuzzi. Ora non vi ha dubbio
ehe nella dottrina moderna esso non
pub eonsiderarsi ne
eome una figura di eomplieita ne eome una figura di eompar-
tecipazione, l'azione
deI rieettatore svolgendosi quando il
delitto e gia eompiuto, ne la di lui attivita potendosi quindi
eonfondere (meno
nel easo di eoncertazione anteriore) con
quella dell' autore deI furto. Nel senso teenico della parola,
il delitto in questione nOll eade quindi sotto il summenzionato
disposto.
Ma il trattato italo-svizzero non parte evidentemente
dalla nozione moderna, tecniea, delIa nozione di eomplicita
eomparteeipazione, ma ha usato evidentemente questo con-
eetto in un senso molto piu lato. La dizione stessa per ogni
aUra sorta di eomplicita 0 eomparteeipazione eonduce ne-
cessariamente a questa concIusione e
10 stato della legisla-
zione degli Stati contraenti
aU' epoea in eui fu eonehiuso il
trattato rairorza anziehe distruggere la tesi ehe le parole di
Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. N° 49.
,q; complicita 0 compartecipazione siano state adoperate in
un senso complessivo, conglobale, eomprendenti auehe
il de-
litto
di ricettazioue. Da uno sguardo retrospettivo alle legis-
lazioni
penaU dei Canto ni svizzeri risulta difatti, ehe al-
l'epoea della conelusione deI trattato, alcune di esse non eon-
templavano aneora il delitto di rieettazione eome uu delitto
sui generis, ma come una figura ordinaria della complicitä. 0
deI favoreggiamento. E questo punto di vista sembra essere
stato anche quello deI
Codice penale albertino, vigente a
quell' epoea
neUa maggior parte delle provincie eostituenti il
Regno d'Italia. Non e quindi fuori di proposito di supporre
ehe gli
StaU eontraenti abbiano voluto eon una fonnula gene-
rale tener ealcolo di questo stato speciale della loro legisla-
zione, partendo dall'idea ehe sotto la nozione per ogni
altra sorta di
eomplicitä. 0 di compartecipazione , l'estradi-
zione dovesse accordarsi anehe per il delitto di ricettazione.
In un senso lato, quest' ultimo pub difatti eonsiderarsi come
una specie di eoncorso posteriore all' azione criminosa, ed
e
in questo senso ehe iI Tribunale federale si e gia pronuuciato
altre volte in applicazione
di disposizioni similari (vol. 6,
p.
216; vol. 13, p. 459; vol. 18, p. 194 raee. uir.).
Di fronte a questo eoncetto partieolare deI trattato italo-
svizzero poeo importa ehe nel diritto basilese (
'158 Cod.
pen.) 1a rieettazione sia eontemplata e punita come un delitto
speeiale.
Per cib ehe riguarda iI diritto basilese edel resto
da aggiungere ehe
il 60, eomma 3, di quel Codiee penale
dichiara nella parte generale ehe
4: nel novero dei eom-
plici
vauno compresi auche i favoreggiatori ed i rieettatori .
Per questi motivi,
TI Tribunale federale
pronuneia:
L'estradizione
di Giannuzzi Salvatore e aecordata.