Art. 67 v. CO / Art. 58 n. CO; a missing safety device in a building still under construction does not constitute a construction defect of a finished building. Art. 6 LF 25 June 1881; family members of an accident victim have a damages claim only if the deceased was under a duty to support them at the time of death. Art. 14 LF 25 June 1881 and Art. 9 LF 26 April 1887; when the applicability of the civil liability regime is contested, the judge must await the Federal Council's decision, and the special annulability of accident settlements depends on an objective inadequacy of the indemnity agreed, not on fraud, error, or coercion in the ordinary contractual sense.
Oberste Zivilgerichtsfnstanz. -I. )fateriellrechtliche Entscheidungen. 4. Baftp:Oioht für den Fabrik und Gewerbebetrieb. -Responsabilite civile des fabricants. 132. Sentenza. 17 dicembre 1913 della. Ia Sezione civile nella causa Anna e Paolina. Cominelli, attrici, contro Pasquini Lumina, COllvenuti. Azionedi risarcimento di danno estracontrattuale per vizio di co- struzione. -Inammissihilita. -Responsabilita civile deI pa- drone. -Mancanza di veste neUa figlia deU'infortunato ahile al lavoro. -In caso di eontestazione spetta al Consiglio federale e non a1 giudiee 10 statuire se il padrone sia soggetto aHa respon- sabilitä. civile. -Indole dell'annullabitita delle transazioni in materia di responsabilitä. civile per insufficienza dell'indennizzo ivi pattuito. -Art. 50 e 67 v. CO, 41 e 58 n. CO. -Art. 6 e 1.40 LF 25 giugno 1.881, 1 eil. 2, 9 e 10 LF 2G aprile 1887 sulla re- sponsabilita civile. n Tribunale di Appello deI cantone Ticino ebbe a giudi- eare 1'8 Iugllo 1913 : La domanda non e ammessa. Appellantenei termini e nei modi di legge la parte attriee, la quale domanda ehe i convenuti siano eondannati a pagarle in solido fr. 4050, cogli interessi legali dal 3 ottobre 1911. Ritenuto in linea di fatto : A. - Gaetano Cominelll, nato nel 1854, veniva assunto aU'esecuzione dei lavori di invernieiatura ehe i1 padrone An- gelo Lumina stava faeendG nell'ottobre 1911 nel teatro Argen- tina in Lugano, allora in costruzione e sito in UD edifieio appartenente al eonvenuto Luigi Pasqnini. TI 3 ottobre 1911 il Cominelli era intento ad invernieiare nna finestra ehe dal l'interno dava sullo scalone di aceesso aUa galleria deI teatro, al.1orquando, non si sa bene per qual motivo, esso cadde ro- veseio dall'asse sn eui stava lavorando, precipito nella sotto- stante scala sprovvista di ringhiera e da. questa nel salone. La ,. Haftpßicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 132. 779 commozione cerebrale da Cominelli riportata 10 rendeva eada- vere in poche ore. n 6 ottobre seguente gli eredi deI defunto, vedova Anna Cominelli nata Boldrini, il figlio Adamo e la figlia Paolina, ottenevano bonalmente da Lumina Angelo fr. 950 a com- pleta tacitazione dell'indennizzo da Lumina dovuto per il sinistro suddetto, ritenendo il Lumina sollevato da ogni e qualsiasi ragione 0 pretesa. ... Oio nonostante Oominelli Allna, per se e la figlia Paolina, nata ne11894, citava poi in giudizio con petizione deI 7 febbraio 1912 gli odierni eonve- nuti domandando Ioro il pagamento in soUdo di fr. 4500, piil interessi e spese a titolo di indennizzo per 1a morte deI ma- rito e padre. La parte attnee poggiava Ie sue pretese. in eOD- fronto di Lumina, sulle Ieggi federali suUa responsabilitä. civile
giugno 1881, 26 aprile 1887 e 3 giugno 1891 e ogni altra relativa ... : in confronto di Pasquini sui disposti degl i art.41 e .seg., specialmente dell'art. 58 n. CO. R -La sentenza deI Tribunale de AppeUo si basa, in sostanza, sui seguenti motivi. Nel1911 Lumina lavorava eon 7 od 8 operai dei quall 4 solamente intendevano ai lavori all' Argentina, gli altri essendo oeeupati altrove. Gli operai addetti speeialmente ai lavori nei quali Cominelli trovo 1a morte non raggiungevano dunque, prosegue il giudiee canto- nale, i1 numero legale richiesto affineM l'impresario Lumina fosse sottoposto aUß. responsabilitä. eivile. Essendo poi dimo- strato ehe la posizione neUa quale Cominelli lavorava non era punto perieolosa e che nessuna colpa incombe al Lumina per l'infortunio, la domanda e inammissibile in suo confronto. DeI resto, aggiunge l'istanza eantonale, Ia transazione deI 6 otto- bre 1911 tra gli eredi Cominelli e Lumina non e oppugnabile perche non viziata da errore 0 da dolo e poi perche nessun fatto nuovo ebbe a dimostrare ehe le prestazioni ivi assunte dal Lumina fossero sproporzionatamente inferiori al danno realmente l5ubito dai superstiti Cominelli. Le pretese vantate dall'attrice risnltanopoi aneheinfondate in confronto di Pa squini Luigi eomeeehe esso nulla avendo avuto a contrattare ne eon Lumina ne eon Cominelli, e aftatto estraneo aUa eon- troversia e sfugge ad ogni responsabilitä. ; -
la Oberste ZiviIgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Oonsiderando in Jiritto :
-A ragione il giudice cantonale ha respinto Ia domanda di fronte a Pasquini : ma i motivi da esso addotti sono' inam- missibili 0 per 10 meno ineompleti e non possono venir condi visi da questa sede. L'azione promossa eontro Pasquini riene basataunieamente sugli art. 44 e seg., specialmente sul- l'art.58 deI nuovo CO. A vero dire, Ia parte attriee avrebbe dovulo far capo si relativi disposti deU' antico CO e eioe agli art. 50 e 67, i quali, deI reslo, eonsaerano i medesimi pre- cetti (vedi art. 1
deI titolo finale CCS, art. 41 e 58 n. CO). Comunque, l'azione vien desunta dalla responsabiliti. ehe in- combe al proprietario di uno stabile per vizio di eostruzione dell'edificio. Questo vizio la parte atmee ravvisa nella eir- costanza ehe la scala dalla quaIe Cominelli precipitO liel sa- lone deI teatlo Argentina non era munita di ringhiera. Le pretese aeeampate contro Pasquini non eereano dunque la loro origine e la Ioro giustifieazione in una colpa ei: eontractu : e, di eonsegoenza, e cosa affatto indifierente per la decisione di queslo punto delIa vertenza quali siano stati i rapporti contrattuali ehe abbiano potulo esistere tra Cominelli e Pa- squini e, eventualmente, traLumina e Pasquini, Ia questione da decidersi essende inveee qoella se a buon diritto si possa ravvedere nella mancanza della. ringhiera un vizio di co- struzione 0 un difetlo di manutenziene delt' ediBcio. (RU 22 p. 1156, 2611 p. 838 eie sentenze ivi eitate). La questione deve venil' risolta in sense negativo. Emerge dagli atti ed e aecertalo in modo lore eonforme, che il salone (ieH'Ärgentipa era in eostruzione quando avvenne Pinfortunio. Questo fatlo basta ad eseludere, nel easo eonereto) VappIicazione deI:.. l'art. 67 v. 00, essendo evidente ehe ad on edificio in eostro- zione possa mancare qualehe riparo ehe a buon diritto si esige 9a un fabbricato finito ed adibito all'uso. per il quaie esso venne costruito, senza ehe pereio. si possa eonsidetare questa maneanza come mi difetto della fabbrica (RU 38 II p. 74 e le sentenze ivi menzionate). 2° -L'azione diretta eontro ilLumina vien dedotta dai disposti di legge eonenrnenti la responsabilitä. civiIe: . essa 4. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 132.
'Suppone quindi anzitutto ehe Lumina sia loro sottoposto. Oon- 'Viene tuttavia osservare ehe qualunque sia la natura della. responsabiüta deI Lumina, le ragioni ehe Anna. Cominelli ha. vantalo e6ntro di esso in 1wme della figlia Paolina risultano giä. fin d'ora insostenibili. Infatti a mente dell'.art .. 6 ena .legge federate 25 giugno 1881, ehe trova la sua appliea.zIon .anche nei rapporti di quella deI, 26 aprile 1887, i membrl della famiglia dei defunto non hanno diritto a risareimento se la vittima dell'infortunio non era. tenuta al1or6 sostentamento .al momentO' della morte. Ora Paolina Cominelli aveva dai 17 ai 18 anni quando avvenne la morte deI padre: essa ra -dunquein un'eta in eui, nel eorso normaledeUe eose, una gIO'- vine della sua eondizione b abile al lavoro, provvede da sb al proprio sostentamento, esonerandone eosl i gellitori. Che cir- .eostanze speciali esistano nella specie di natura a renderla inabile al lavoro 6 a seemarne la capacita, non in neanche .alIegato. Le ragioni da lei vantate verso Lumina SonO' dunque infondate. 30 In eonfronlo inveee della vedova Cominelli la que- mons di sapere se Lumina era soggetto, almomento. dell'in fO'rtunio alla responsabilita eivile e quesito prel1mmare dl eapitaIe' importanza e dal quale dipender!, in. prim luogo, l'esito della domanda. TI giudiee eantonale 1 ha rIsolto m sense negativo: esso si e. eosl attribuito delle eonpetenze che n?ll gli appartengGno ed hapoi, anchenel merlto della cosa, glU- .meato in mO'doerroneo. Erra l'istanza eantonale quando am- metteche nel noverodeglioperai riehiesti dalla legge per assoggettare le industrie da essa previste aHa responsabiüta -civile non siano da eomprendersi se non quelli momentanea- mente addetti al medesimo lavoro nel quale avvenne l'infor- tunio . si dO'vra inveee tener ealcolo di tutti gli operai ehe il padr;ne oeeupava in media (art. 1, eif. 2 della legge fede- rale 26 aprile 1887) alI'epoea della disgrazia. Ma, prnsenn -dendo da queste eonsiderll.zioni, non apparteneva al gIudlCe cantonale di eonoseere della questione. A mente dell'art. 14 -della legge federale 25 giugno 18 1, applieabine anehe nei oCasi previsti dalla legge di estenslOne (26 aprile 1887), la
782 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunsren. deeisione ne spetta, in easo di eontestazione, al Consiglio fede- raie. Ora, tale eontestazione fu infatti sollevata dal Lumina (vedi e conclusioni dei eonvenuti); il giudice cantonale avrebbe dovnto provocare, sn qnesto punto, nna deeisione deI Consiglio federale, eosa ehe dovrä. fare se il convenuto Lumina persisterä. neUa negativa (vedi sentenza deI Tribunale fede- rale 26 setternbre 1912 nella causa Gianola eontro Moc- cetti ).
-Decidendo il Consiglio federale che Lumina soggia- ceva, all'epoca deU'infortunio, aHa responsabilitä. eivile, al giudiee eantonale spettera, previo accertamento delle eireo- stanze di fa,tto indispensabili al giudizio, di eonoscere della questione, alIa quale, insomma, tende tutta ia causa: quella di sapere, se, a norma delI'art. 9 della legge federale. 26 aprile 1887, 11,1. vedova Cominelli abbia rieevuto l'equo in- dennizzo ehe le eompetE . A questo proposito non e superiiuo l'osservare ehe l'i- stanza eantonale, giudicando anehe c' questo quesito, l'ha tistretto a quello di sapere se Ia transazione deI 6 ottobre fosse atIetta da dolo 0 da errore 0 eonseguita abusando dei biso- gni 0 dell'inesperienza degli eredi Cominelli. Altro sara, in- vero, ilcompito deI giudiee, se sara ammesso ehe Lumina sottostava alla responsabilitä. civile: allora; si tratte ra dell'ap- plieazione dell'art, 9 suddetto, ehe consaera un caso speciale di annullabilita in favore delle persone eolpite da un infor- tunio 0 dei 10ro superstiti, easo affatto diverso dai motivi ordi- nari di impugnabilita dei eontl,'atti per dolo, errore e lesione previsti dal CO. L'annullabiUta infatti delle transazioni 0 eon- tratti in rnateria di indennizzi per infortunio altra eondizione non riehiede fuorehe una sproporzione oggettivamente inequ tra quello ehe ottennero gli aventi diritt.o al risarcimento e eio ehe avrebbero dovuto ottenere : essa e dunque affatto in- dipendente dall'esistenza di errore 0 di dolo, di eoereizione materiale 0 moraIe, dei quali trattano gli art. 24 e seg. n. CO . e 18 e seg. a. CO (SCHERER, H .ftpflicht, p. 217; RU 1 p. 834, 30 II p. 46, 32 II p. 42, 7 11 p. 244) ;- Vedi anchf' No 59 in questo volume, 4, Haftpßicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb, NO 133. il Tribunale federale pronuneia :
L'appellazione e respinta nei rapporti verso il eonve- nuto Pasquini Luigi.
Essa e pure respinta per quanto coneerne le ragioni, vantate dall'attriee qua e esereente Ia patria potesta sulla figUa PaoIina Cominelli verso l'altro eonvennto Lumina An- gelo.
Per quanto ha tratto all'azione della vedova Anna Corni- 11elli contra Lumina Angelo la sentenza viene annullata e 11,1. causa rinviata per nuova istruzione e nuovo gindizio 1,1. sensi dei considerandi all'istanzaeantonale, la quale dovril : a) provocare una deeisione dei Consiglio federale sulla questione di sapere se all'epoea dell'infortunio Angelo Lu- mina erasottoposto aIla legge federale 26 aprile 1887 in estensione della responsabilita eivile ; b) decidere poi se alla vedova Cominelli eompeta verso Angelo Lumina un aumento dell'indennizzo ottenuto eon 11,1. transazione 6 ottobre 1911. 133. !tdeil fr II. htiCttl;friCttu!J om 23. taem " 1913- in SGd en t'ir.Oiid, .ret u. er.,.,rer., gegen ttt" k tCmctUU, efI. u. er.,. fl. Anwendlmg des Grundsatzes, dass ein Haftpflichtkläger MI' dw'ch Duldung einer ungefährlichen Operation die sckä'digenden Folgen des erlittenen Unfalls gänzlich und dauernd beseitigen kann, nur für die Kosten diesel' Operation und die s01/'stigen damit t
erbundenen Vei'- mögensnachteile Ersatz verlangen kann. A. -:t)er ,relliget Ilt Gm 8. lir3 1913 im Ilftnf!id tigen etrieb ber ef(agten einen 2etftenbtud erlitten, ber fid feftftenenber" mauen IlI Unfall barftellt. lIDegen biefe Unflllleß ))erlllngte er ))on. ben dI lgten eine lftnf!id tentfd libigung ))on 4270 lJt.für Ixmernbe lSerminberung ber ril.lerlinfnigfeit, il.logegen fid bie e" tIllgten, nad urj:prünglid er glinaHd er ?ßeftreitung inter anfnd t, nur 3Ut e3a ung einer ntfd iibigung fitt bie ,reoften ber, inre